Entscheiddatum: 10.12.2013Publikationsdatum: 19.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-6702/2012
Sentenza del 10 dicembre 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nata il (...),Sri Lanka, patrocinata dall'avv. Rosemarie Weibel, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 novembre 2012 / N (...).
Fatti:
A. L'interessata, cittadina dello Sri Lanka di etnia tamil e religione indù, è originaria di B._______ nella Regione di Jaffna (Sri Lanka) dove vi ha sostanzialmente vissuto sino al novembre del 2008, eccetto una parentesi di due anni a C._______ (Distretto di Jaffna) in seguito alla conclusione del matrimonio nel (...), ed un breve periodo di sei mesi a Colombo. (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 26 febbraio 2009 [di seguito: verbale 1], pag. 1).
La richiedente si è espressa sui propri motivi d'asilo in occasione delle audizioni del 26 febbraio 2009, 19 marzo 2009 e 21 novembre 2012, per i cui contenuti si rinvia agli atti.
B. Con decisione del 27 novembre 2012, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a Jaffna, siccome lecito, esigibile e possibile.
C. In data 27 dicembre 2012 (data d'entrata: 28 dicembre 2012), la ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la concessione dell'asilo e, in subordine, l'accertamento dell'inammissibilità, inesgibilità ed impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con conseguente concessione dell'ammissione provvisoria.
A sostegno del proprio ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti documenti:
un certificato di residenza relativo alla Divisione di B._______ North di data (...);
un affidavit del (...) sottoscritto dalla Giustizia di pace di D._______ North;
una lettera del 19 dicembre 2012 con relativa traduzione in italiano inviata alla ricorrente da un vicino di casa;
una notizia di cronaca in lingua inglese del 14 dicembre 2012 stampata dal sito "Lankasri News";
alcuni articoli di giornali in lingua straniera;
il rapporto del 22 settembre 2011 scritto da Rainer Mattern, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Sri Lanka: Situation für aus dem Norden oder Osten stammende Tamillnnen in Colombo und für RückkehrerInnen nach Sri Lanka;
il rapporto del 5 luglio 2010 dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati [UNHCR], UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des Internationalen Schutzbedarfs Sri-Lankischer Asylsuchender;
il rapporto del dicembre 2011 di Terres des Femmes Schweiz, Frauen im Asylverfahren; die Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe in der Schweizer Asylpraxis.
D. Con decisione del 28 dicembre 2012, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera sino alla conclusione della procedura.
E. Con decisione dell'8 gennaio 2013, il Tribunale ha invitato l'insorgente a versare, entro il 23 gennaio 2013, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali informandola nel contempo che, in caso d'inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
F. In data 10 gennaio 2013, la ricorrente ha tempestivamente versato al Tribunale il succitato anticipo spese.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concernenti cittadini provenienti dallo Sri Lanka di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini dello Sri Lanka di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del 4 settembre 2013 "L'Ufficio federale della migrazione ha temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, tale Ufficio ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha pertanto dato incarico all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate. In seguito, lo stesso UNHCR esaminerà i dossier dei richiedenti l'asilo provenienti dallo Sri Lanka oggetto di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell'arresto di due ex richiedenti l'asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft Asyldossiers - zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisione del 27 novembre 2012, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situazione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso in esame e, di fatto, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Una cassazione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati accertati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un dispendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conseguenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio grado di giurisdizione.
4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto e la decisione del 27 novembre 2012 è annullata. La causa è pertanto rinviata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. L'incarto dell'UFM nonché il dossier del Tribunale, il quale sarà parte integrante degli atti per la procedura di prima istanza, sono trasmessi all'UFM. Visto l'esito della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori allegazioni dell'interessata.
5.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tribunale rifonderà l'importo di CHF 600.- alla ricorrente, versato da quest'ultima in data 10 gennaio 2013 quale anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
5.2 La parte vincente ha diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Nella fattispecie, il patrocinatore della ricorrente non ha inoltrato una nota dettagliata delle spese. Tale indennità viene dunque determinata dal Tribunale sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In considerazione dei fattori di calcolo determinanti (cfr. art. 9 - 13 TS-TAF), della prassi adottata dal Tribunale in casi comparabili e del tempo necessario alla rappresentanza, le spese ripetibili sono fissate a CHF 1'600.- (imposta sul valore aggiunto [IVA] e altre spese incluse).
(Dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
La decisione dell'UFM del 27 novembre 2012 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà l'importo di CHF 600.- alla ricorrente, versato in data 10 gennaio 2013 quale anticipo spese.
L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 1'600.- a titolo di spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: