Entscheiddatum: 05.12.2013Publikationsdatum: 12.02.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-6662/2013
Sentenza del 5 dicembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nata il (...) e il figlioB._______, nato il (...),Eritrea, entrambi rappresentati dal sig. Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi SOS Ticino, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 31 ottobre 2013 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 30 settembre 2013;
il verbale relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) [di seguito: verbale];
la decisione dell'UFM del 31 ottobre 2013 (notificata alla richiedente in data 20 novembre 2013), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della LAsi, ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia;
il ricorso del 27 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 28 novembre 2013) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'effetto sospensivo, nonché presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo;
la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 28 novembre 2013;
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 29 novembre 2013;
ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte e occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro nel quale è stata presentata una domanda d'asilo e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa, può, entro tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, interpellare tale Stato membro affinché si prenda a carico il richiedente (cfr. art. 17 cpv. 1 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro richiesto è tenuto a decidere sulla richiesta di presa a carico entro due mesi a decorrere dal momento di detta richiesta (cfr. art. 18 cpv. 1 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che nel caso di specie la ricorrente è al beneficio in Italia di un permesso di soggiorno a seguito della concessione della protezione sussidiaria; che la stessa insorgente ha dichiarato che tale permesso è valido sino al 2015 (cfr. verbale, pag. 2);
che il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico i richiedente (cfr. atti A 13/8 e A 14/3);
che in data (...) 2013 l'Italia ha esplicitamente riconosciuto la sua competenza giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II (cfr. atto A 16/1);
che la competenza dell'Italia è senz'altro data indipendentemente dall'applicazione o meno dell'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II; che, d'altronde, tale fatto è esplicitamente ammesso dagli stessi insorgenti (cfr. ricorso, pag. 4);
che in data 20 novembre 2013 la ricorrente ha ricevuto gli atti liberi in consultazione; che, tra i quali, si presuppone sia stata presente la risposta delle autorità italiane del (...) 2013; che, se ciò non fosse stato il caso, si è verosimilmente trattato di un errore di cancelleria; che, in ogni caso, la ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti e di ricorrere in piena cognizione di causa; che, tuttavia, ai fini della trasparenza viene trasmesso all'insorgente copia dell'atto 16/1;
che nell'atto di ricorso gli insorgenti hanno evidenziato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che in Italia vi sarebbero difficilissime condizioni di vita e carenze nel sistema socio-sanitario; che tali condizioni sarebbero particolarmente gravi considerato lo status di donna sola con un figlio piccolo ed incinta; che le autorità italiane non rilascerebbero al figlio il permesso di soggiorno; che, per questi motivi, la Svizzera dovrebbe far uso della clausola di sovranità; che, oltretutto, l'UFM avrebbe motivato la propria decisione fondandosi erroneamente sulla Direttiva 2003/9/CE (di seguito: Direttiva accoglienza); che tale circostanza sarebbe un motivo di cassazione; che, infine, andrebbero analizzati meglio i timori della ricorrente circa l'autorizzazione di soggiorno del figlio;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che gli interessati non siano esposti, in caso di trasferimento verso l'Italia, a un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se gli interessati saranno assistiti, dopo il trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta ai ricorrenti di provare che la loro situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel loro caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non accorderebbero loro la protezione necessaria o li priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che i ricorrenti non hanno conseguito stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto, ai loro bisogni;
che, se da un lato hanno contestato le modalità di presa a carico dei richiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane, dall'altro non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento;
che essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva accoglienza;
che, in particolare, quanto alla contestata applicazione della Direttiva accoglienza al caso di specie, la Commissione delle comunità europee ha avuto modo di rilevare che "quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di applicare la Direttiva anche ai richiedenti protezione sussidiaria" (cfr. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli stati membri, Bruxelles, 26 novembre 2007, pag. 3); che, infatti, "il motivo principale per cui la protezione sussidiaria non è stata inserita nella Direttiva è che all'epoca della sua adozione questo concetto non faceva ancora parte dell'acquis dell'Unione europea sull'asilo" (cfr. ibidem); che, tuttavia, "con l'adozione della Direttiva sulla qualifica di rifugiato, tale concetto è diventato parte integrante del quadro legislativo europeo sull'asilo e dovrebbe ripercuotersi in tutti gli strumenti sull'asilo" (cfr. ibidem);
che, oltre alla succitata Direttiva, la ricorrente, al beneficio dello status di protezione sussidiaria, gode dei diritti e della prestazioni offerte dalla Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
che incomberà quindi ai ricorrenti fare valere la loro situazione specifica e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate; che, in particolare, circa i timori relativi al figlio, la citata Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 sancisce che i familiari del beneficiario dello status di protezione sussidiaria hanno diritto agli stessi benefici del beneficiario (cfr. in particolare art. 23 cpv. 2);
che esistono certamente dei rapporti, anche recenti, che testimoniano le importanti difficoltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane siano confrontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale soffre di note carenze e i richiedenti l'asilo non possono sempre contare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni caritative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni sistematiche della direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che questa visione ha trovato riscontro anche nella recente giurisprudenza della Corte EDU (cfr. sentenza Corte EDU Mohammed Hussein ed altri c. Paesi Bassi ed Italia [richiesta n. 27725/10] del 2 aprile 2013, par. 78);
che, comunque, va sottolineato che secondo la giurisprudenza della CGUE (cfr. sentenza cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011, par. 84 seg.), delle violazioni minori alle norme delle direttive di accoglienza e procedura non sono sufficienti a impedire il trasferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che neppure il riferimento alle decisioni di altri tribunali europei è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti della giurisprudenza di un paese terzo;
che pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche DTAF 2011/35);
che, visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale, serio e concreto che il trasferimento dei ricorrenti verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che nel caso specifico l'autorità inferiore, tiene in ogni caso conto nel fissare la data del trasferimento, del termine previsto per il parto, per il che si può partire dal presupposto che in casu l'autorità abbia anche particolare premura di vigilare a che al ricorrente sia accolta in una struttura adatta a gestanti;
che a queste condizioni non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderli in carico;
che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda d'asilo dei ricorrenti in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645);
che in virtù di quanto sopra enunciato anche la conclusione ricorsuale volte all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 28 novembre 2013 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: