Entscheiddatum: 29.11.2013Publikationsdatum: 12.02.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-6538/2013
Sentenza del 29 novembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), la moglieB._______, nata il (...) e il figlioC._______, nato il (...),Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 novembre 2013 / N (...).
Visto
la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera in data 2 settembre 2013;
i verbali di audizione relativi al marito di data 12 settembre 2013 e 7 novembre 2013 (di seguito: verbali 1 e 2) e quelli relativi alla moglie anch'essi del 12 settembre 2013 e del 7 novembre 2013 (di seguito: verbali 3 e 4);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione del 20 novembre 2013 notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. act. A 34/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 22 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 25 novembre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 25 novembre 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino mongolo originario di Ulaanbaatar; che, quanto ai motivi d'asilo, ha affermato che sarebbe in possesso di un'audiocassetta che potrebbe essere rilevante nel merito delle indagini relative all'assassinio del politico D._______, ucciso il (...) del 1998; che dalla citata audiocassetta si evincerebbe il coinvolgimento di importanti politici mongoli; che, dopo avere portato l'audiocassetta ad un avvocato, quest'ultimo avrebbe informato una persona dell'ufficio investigazioni; che questa persona gli avrebbe chiesto di consegnarli l'originale dell'audiocassetta; che l'insorgente, dopo avere negato di possedere l'originale, avrebbe ricevuto la visita a casa di alcuni sconosciuti i quali lo avrebbero sequestrato e portato in un posto sconosciuto dove sarebbe stato picchiato e minacciato; che, pertanto, avrebbe deciso di fuggire (cfr. verbale 2, D18, pag. 3);
che la moglie ha sostanzialmente riferito i medesimi fatti esposti dal marito (cfr. verbale 4, D10, pag. 2);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale, con decreto del 28 giugno 2000, ha inserito la Mongolia nel novero dei paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai ricorrenti sarebbero palesemente contraddittorie e fortemente illogiche e, pertanto, inverosimili; che, di conseguenza, non emergerebbero dalle carte indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso i ricorrenti ritengono di avere fornito numerosi dettagli in merito al loro racconto; che l'UFM si appoggerebbe su poche contraddizioni invece di valutare il complesso delle allegazioni fornite; che, oltretutto, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso e dello stress subito dagli insorgenti; che, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, vi sarebbero quindi indizi di persecuzione; che, in concreto, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; che, i medesimi, hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria volta all'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha effettivamente inserito la Mongolia nella lista dei paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
che nella fattispecie gli insorgenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi in tal senso; che, in particolare, i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie e non corroborate da alcun elemento e, pertanto, risultano essere palesemente inverosimili;
che, a titolo d'esempio, il richiedente ha dapprima sostenuto di avere copiato l'audiocassetta e di avere consegnato all'avvocato tale copia (cfr. verbale 1, pag. 11); che, tuttavia, nel corso della seconda audizione ha dichiarato di avere consegnato all'avvocato la cassetta che egli avrebbe trovato e di avere tenuto per sé la copia (cfr. verbale 2, D18, pag. 3); che, in seguito, ha nuovamente cambiato versione affermando di non avere consegnato all'investigatore un'audiocassetta, bensì la registrazione trasferita su di una chiavetta USB (cfr. verbale 2, D60, pag. 8); che, circa il pestaggio che avrebbe subito, ha dapprima affermato di essere svenuto durante il pestaggio e di essere stato risvegliato dai propri aggressori con dell'acqua fredda (cfr. verbale 1, pag. 11); che tali personaggi, dopo averlo risvegliato, lo avrebbero fatto inginocchiare fingendo poi di sparargli; che, contrariamente a quanto precede, l'insorgente ha in seguito descritto di essere svenuto durante il pestaggio e di essersi risvegliato da solo (cfr. verbale 2, D18, pag. 4); che, oltretutto, non è chiaro se dopo il pestaggio sarebbe rientrato facendo autostop, come affermato nella prima audizione, (cfr. verbale 1, pag. 11) oppure in taxi, come invece sostenuto nella seconda audizione (cfr. verbale 2, D18, pag. 4); che, infine, mal si comprende il motivo per cui i ricorrenti non si siano rivolti alla polizia a seguito dell'aggressione subita; che, in questo senso, risulta essere pretestuosa e priva di elementi oggettivi la giustificazione ricorsuale secondo cui in Mongolia sarebbe una scelta molto difficile ricorrere alla polizia;
che anche le allegazioni della ricorrente non sono prive di affermazioni contraddittorie, così come evidenziato nella querelata decisione ai cui considerandi si rinvia;
che, inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli insorgenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale;
che nel caso di specie non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che di conseguenza l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che gli insorgenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale dei ricorrenti, va rilevato che egli è giovane, vanta un'educazione scolastica di base e ha un'esperienza pluriennale di meccanico e venditore di automobile, professione che gli ha sempre permesso di mantenere la propria famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 4-5); che la moglie vanta anch'essa un'educazione scolastica, ha un'esperienza di lavoro in fabbrica e, dal matrimonio, è sempre stata casalinga (cfr. verbale 3, pag. 4); che i medesimi, avendo sempre vissuto in patria, hanno senz'altro un'adeguata rete sociale nel paese d'origine; che, infine, non hanno preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infatti, i ricorrenti usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: