Entscheiddatum: 12.12.2013Publikationsdatum: 22.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-6403/2012
Sentenza del 12 dicembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...),Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 14 novembre 2012 / N (...).
Fatti:
A. Il 10 novembre 2009, la ricorrente - di etnia tamil, originaria di B._______ (Sri Lanka) e con ultima residenza a C._______ (Sri Lanka) - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
La medesima ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione del 20 novembre 2009 e verbale di audizione del 4 dicembre 2009) di essere nubile, (...) a C._______ e di essere espatriata a causa del sospetto nutrito nei suoi confronti di essere spia delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) dovuto alle sue frequenti visite a famigliari nella zona di Mullaithivu (Vanni). Successivamente, ella avrebbe ricevuto delle minacce e avrebbe saputo dell'uccisione di alcuni (...) della zona, ciò che l'avrebbe indotta a temere per la propria vita. Il (...) agosto 2009 la richiedente avrebbe quindi deciso di espatriare. Via India e Dubai, con documento malese falso, sarebbe giunta a Milano e poi Chiasso.
B. Tramite comunicazione del 29 agosto 2012 (atto A 16/2), l'UFM ha reso note all'interessata le risultanze delle ricerche effettuate sul suo conto da parte dell'Ambasciata svizzera a Colombo (Sri Lanka). Dal rapporto è emerso essenzialmente che con un passaporto a nome di D._______, l'interessata il (...) del 2007 è partita in aereo dallo Sri Lanka alla volta di E._______ (Francia). Il (...) 2009, la medesima è rientrata da F._______ (Germania) nel proprio Paese, a Colombo. Il (...) 2009 è ripartita a destinazione di F._______. Non da ultimo, le autorità norvegesi risultano aver rilasciato, nel 2007, un premesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare a favore dell'interessata. Il (...) 2010 il marito della medesima, cittadino norvegese, ha informato le medesime autorità che ella avrebbe oramai fatto rientro in Sri Lanka due mesi addietro. L'Ufficio ha invitato la medesima ad esprimersi in merito entro il 17 settembre 2012.
C. Tramite scritto del 17 settembre 2012 l'interessata ha ammesso che per quanto attiene al proprio passaporto le risultanze dell'Ambasciata corrisponderebbero al vero. L'interessata non sarebbe più in possesso del summenzionato passaporto in quanto ritirato dal passatore, cosicché ella avrebbe fornito all'autorità il proprio cognome da nubile. Come pure corrisponderebbe al vero la questione dell'ottenimento del permesso norvegese per via del marito. Successivamente, la medesima avrebbe tuttavia lasciato il coniuge fedifrago e la Norvegia per far rientro in Sri Lanka. Infine, la richiedente sarebbe ripartita alla volta di F._______ da dove avrebbe preso un treno in direzione della Svizzera per chiedere asilo. In sostanza, la medesima avrebbe nuovamente lasciato il proprio Paese di origine a causa dell'emarginazione e della discriminazione subita come donna sola separatasi dal marito.
D. Con decisione del 14 novembre 2012, notificata alla ricorrente il 16 novembre 2013 (cfr. atto A 21/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile.
E. Il 10 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 11 dicembre 2012), la ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. La medesima ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al punto relativo all'esecuzione dell'allontanamento, rispettivamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Ella ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. La ricorrente ha inoltre allegato la copia del certificato di morte della madre avvenuta il (...) 2010.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concernenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del 4 settembre 2013 "L'Ufficio federale della migrazione ha temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l'asilo srilankesi oggetto di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell'arresto di due ex richiedenti l'asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft Asyldossiers - zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisione del 14 novembre 2012, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situazione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Una cassazione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati accertati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un dispendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conseguenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio grado di giurisdizione.
4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto e la decisione del 14 novembre 2012 è annullata. La causa è pertanto rinviata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. L'incarto dell'UFM nonché il dossier del Tribunale, il quale sarà parte integrante degli atti per la procedura di prima istanza, sono trasmessi all'UFM. Visto l'esito della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori allegazioni dell'interessata.
5.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
5.2 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
5.3 Alla ricorrente, non patrocinata in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
La decisione dell'UFM del 14 novembre 2012 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
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