Entscheiddatum: 18.11.2013Publikationsdatum: 06.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-6285/2013
Sentenza del 18 novembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 novembre 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 18 ottobre 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 22 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 30 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 5 novembre 2013, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A 14/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso dell'8 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 11 novembre 2013), con allegato un rapporto medico del Dr med. B._______ del Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di C._______ datato del (...) novembre 2013;
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax l'11 novembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia ai citati criteri;
che, durante l'audizione sulle generalità, ha dichiarato che sia il passaporto sia la carta d'identità gli sarebbero stati rubati in Turchia; che, di conseguenza, non potrebbe fare nulla per adempiere all'invito a presentare detti documenti (cfr. verbale 1, pag. 5); che invece, in occasione della seconda audizione, ha dichiarato che detti documenti li avrebbe persi e che, quando avrebbe contattato telefonicamente i familiari in patria, avrebbe unicamente chiesto loro come stavano e non gli sarebbe venuto in mente di chiedere anche di aiutarlo a procurasi detti documenti; che egli ha aggiunto che la volta successiva avrebbe cercato di parlare loro di tale questione (cfr. verbale 2, pagg. 2 seg.);
che nel ricorso egli ha ritenuto che vi sarebbero, nella fattispecie, ragioni scusabili per la mancata consegna di documenti; che i suoi documenti gli sarebbero stati rubati e non gli sarebbe dunque possibile procurarseli; che essendo scappato dalla Tunisia per chiedere asilo in Svizzera, non sarebbe immaginabile di potersi rivolgere alle autorità di detto Paese; che nemmeno sarebbe realistico provare a rivolgersi alle autorità turche, dove tali documenti gli sarebbero stati rubati; che egli avrebbe provato a contattare i familiari in patria, i quali non sarebbero però in grado di aiutarlo viste le circostanze;
che simili argomentazioni non convincono; che infatti, oltre alla presenza di dichiarazioni discordanti, il Tribunale osserva che agli atti non vi è traccia di alcun genere di tentativo, da parte dell'interessato, di procurarsi i documenti richiesti, nonostante egli abbia presentato la sua domanda d'asilo da quasi un mese; che quindi il Tribunale ha ragione di concludere che egli non si sia adoperato per adempiere all'invito di presentare tali documenti per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'interessato siano vaghe, superficiali e costruite, quindi inverosimili;
che a titolo di esempio, durante l'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di essere stato malmenato dalla polizia e dai salafiti in ragione della sua partecipazione a una manifestazione contro il governo il (...) 2012 a Tunisi (cfr. verbale 2, pag. 3); che tuttavia, durante l'audizione sulle generalità, egli non aveva in alcun modo accennato ai problemi avuti con la polizia (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che inoltre, durante la prima audizione, egli ha dichiarato di essere stato in seguito minacciato a parole da parte dei salafiti di D._______ (Tunisia), sua città di residenza (cfr. verbale 1, pag. 7); che invece, durante la seconda audizione ha dichiarato di avere ricevuto delle lettere di minaccia da parte di detti salafiti tramite degli amici; che in seguito ha precisato che non si sarebbe trattato di lettere scritte ma di "lettere verbali" (verbale 2, pagg. 5 seg.);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza; che infatti, nel ricorso ha dichiarato di non avere esposto tutti i dettagli già nel corso dell'audizione sulle generalità unicamente in ragione della natura di quest'ultima, in occasione della quale egli sarebbe stato invitato a esporre i fatti in modo succinto; che tuttavia, il Tribunale considera che è vero che le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio più limitato; che tuttavia, se determinati avvenimenti, in casu le violenze subite dalla polizia, vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3);
che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, dispone di una formazione quale dirigente nel settore della sicurezza e ha svolto degli studi in legge (cfr. verbale 1, pag. 3); che in aggiunta, oltre che dell'arabo, sua lingua madre, egli ha buone conoscenze dell'inglese e del francese; che inoltre egli dispone di una rete familiare in patria, dove vivono la madre e la sorella (cfr. verbale 1, pagg. seg.);
che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe lo stato di salute della persona rapidamente e in modo rischioso per la vita; che sono considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla dignità umana; che non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un trattamento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che stando al rapporto medico allegato al ricorso, al ricorrente è stata diagnosticata una (...); che secondo lo stesso documento, egli è stato dimesso dal Servizio di Pronto Soccorso in condizioni generali buone; che al momento della dimissione gli è stata prescritta a una terapia con il farmaco Voltaren 50 mg e con l'antibiotico Tavanic 500 mg; che il medico autore del rapporto ha previsto un controllo clinico in caso di peggioramento e una visita alla fine della cura antibiotica;
che il Tribunale non ritiene che nella fattispecie un rimpatrio comprometterebbe rapidamente e in modo rischioso per la vita lo stato di salute dell'interessato;
che nell'organizzazione del rimpatrio, l'UFM avrà premura di prendere debitamente in considerazione l'eventuale trattamento in corso;
che, sia come sia, il ricorrente ha la possibilità di chiarire il suo stato di salute e, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche in patria, il Tribunale segnala che, se date le condizioni, egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: