Entscheiddatum: 13.11.2024Publikationsdatum: 29.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6245/2024
Sentenza del 13 novembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Adriano Alari. Parti 1. A._______, nata il (...), 2. B._______, nato il (...), 3. C._______, nato il (...), Iran, tutti patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, avvocato, Studio Legale Iglio Rezzonico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 agosto 2024 / N (...).
Fatti:
A.
A.a Il (...) gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
A.b L'interessata 1 è stata sentita nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LAsi / art. 29 LAsi del (...) ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-69/12, di seguito: verbale 1) e nuovamente durante un' audizione approfondita sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi il (...) novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 77/14, di seguito: verbale 2).
A.c In data (...) l'autorità inferiore ha deciso il passaggio alla procedura ampliata.
A.d In data (...) è nato l'interessato 3.
B. Con decisione del (...), notificata il (...) (cfr. atto SEM n. 45/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha concesso loro l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
C. Il (...) (cfr. risultanze processuali), i richiedenti si sono aggravati con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, a titolo principale, all'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo.
D. In data (...) il Tribunale, con la sentenza D-338/2022, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando i punti 1-3 del dispositivo e ha trasmesso gli atti alla SEM per la pronuncia di una nuova decisone. In particolare il Tribunale ha invitato la SEM ad analizzare eventuali motivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, con particolare riferimento alla nascita dell'insorgete 3.
E. Con decisione del (...), notificata il (...) (cfr. atto SEM n. 126/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, ha confermato loro l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
F. Il (...) (cfr. risultanze processuali, data d'entrata [...]), i richiedenti si sono aggravati con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il summenzionato provvedimento della SEM, concludendo, preliminarmente l'edizione dello scambio scritti con l'ambasciata svizzera a Teheran. A titolo principale, hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo subordinato, hanno chiesto che gli atti di causa siano restituiti alla SEM, perché proceda ad un nuovo esame dei motivi d'asilo. Contestualmente, hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, oltre che di gratuito patrocinio, con la nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico. Infine i ricorrenti hanno protestato tasse, spese e ripetibili. Al ricorso, gli insorgenti hanno annesso la decisione impugnata, copia della busta d'intimazione, copia della procura, copia delle osservazioni del (...), copia di post Instagram, copia delle lettere del Pastore, copia di una mail all'ambasciata iraniana in Svizzera.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
Il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del (...), e non avendo i medesimi contestato in modo specifico la pronuncia del loro allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298).
5.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dai ricorrenti (violazione del diritto di essere sentito, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).
5.4 Inoltre, l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
5.5
5.5.1 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dagli interessati in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, sia dalla motivazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si è espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'hanno portata a concludere che i motivi d'asilo dei ricorrenti siano da considerarsi nell'insieme inverosimili e/o irrilevanti. Ne consegue l'accertamento dei fatti completo ed esatto.
5.5.2 Non si ravvisa nemmeno una violazione del diritto di esser sentito dovuta ad un mancato accesso agli atti, come censurato nel ricorso. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, risulta da una parte che i documenti inerenti alla domanda all'ambasciata svizzera a Tehran, la cui visione è stata negata all'insorgente, fa parte dei documenti che esigono l'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Dall'altro, i ricorrenti sono stati messi a conoscenza per iscritto del loro contenuto essenziale ed hanno ricevuto la possibilità di prendere posizione in merito ed indicare prove contrarie come previsto dall'art. 28 LAsi (cfr. atto SEM n.118/3). Difatti, dalle censure dettagliate ed esaustive riguardanti i possibili rischi che correrebbero i ricorrenti in caso di ipotetico ritorno in Iran, contenute nel ricorso, si evince in modo limpido che i ricorrenti ne siano stati messi a conoscenza in maniera adeguata e sufficiente, permettendo ad essi di comprenderli e sollevare le rispettive censure dinanzi al Tribunale.
5.6 Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.3 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
7.1 Preliminarmente il Tribunale osserva come, nella propria sentenza D-338/2024 del (...), aveva già escluso la verosimiglianza dell'interessamento da parte delle autorità iraniane nei confronti dell'insorgente 1 e dell'allora coniuge in relazione all'attività di proselitismo religioso. Altresì la rilevanza della conversione al cristianesimo della ricorrente 1 oltre che le sue condivisioni sul profilo Instagram è stata esclusa. Il punto per cui gli atti sono stati ritornati all'autorità di prime cure verteva sulle possibili conseguenze in Iran della nascita del ricorrente 3 al di fuori del matrimonio a seguito di una violenza carnale.
7.2 Circa la verosimiglianza dell'asserita attività di proselitismo a Teheran, il Tribunale rileva che la ricorrente 1, nonostante le siano state concesse più occasioni per concretizzare le proprie allegazioni, non è riuscita a sviluppare un racconto ricco di dettagli (cfr. verbale 2, D43 - D63), tale aspetto appare ancora più evidente se confrontato con la descrizione delle vicissitudini vissute in Grecia, molto più dettagliate (cfr. verbale 1, D18-D40). Per quanto riguarda invece l'asserito interessamento da parte delle autorità iraniane in relazione al possesso della Bibbia sul posto di lavoro da parte dell'ex marito, risulta contrario all'esperienza generale della vita custodire, in Iran, un oggetto potenzialmente controverso come una Bibbia sul posto di lavoro e inoltre anche la descrizione di tale episodio risulta molto generica (cfr. verbale 2, D64-69). In tal senso l'autorità di prime cure ha indicato correttamente che le allegazioni circa la visita da parte di due poliziotti presso l'abitazione coniugale, riportata dai vicini, debba venir considerata stereotipata e inverosimile. Inoltre, in casi di problematiche simili, in generale, le autorità iraniane aprono una procedura penale nei confronti dei sospetti, mentre in casu la ricorrente 1 non ha addotto nulla in tal senso, nonostante ella sia ancora entrata in contatto con le autorità iraniane tramite l'ambasciata ad Atene, al fine di formalizzare il divorzio con il marito (cfr. verbale 1, D24). Dipoi, i familiari rimasti in Iran avrebbero informato i ricorrenti dell'apertura di un'eventuale procedura penale nei loro confronti se ciò fosse avvenuto, eventualità non riportata dall'interessata 1, nonostante il tempo trascorso. A riconferma di ciò, i coniugi sarebbero espatriati dall'Iran legalmente in aereo. (...). Infine, nel proprio allegato ricorsuale i ricorrenti non hanno aggiunto alcun elemento concreto circa i fatti addotti, limitandosi a ribadire quanto già esposto durante le audizioni. Di conseguenza l'attività di proselitismo e il relativo interessamento da parte della polizia iraniana non sono stati resi verosimili dai ricorrenti.
7.3 Venendo ora alla rilevanza dei motivi addotti, vengono dapprima analizzate la conversione al cristianesimo della ricorrente 1, oltre che le sue pubblicazioni su Instagram e le eventuali persecuzioni da parte dell'ex marito.
7.3.1 La giurisprudenza del Tribunale ha stabilito che la sola conversione al cristianesimo e la sua pratica non sono di per sé sufficienti per costituire un timore fondato di persecuzione. Infatti, in Iran, l'apostasia dall'Islam è vietata; che nondimeno, il diritto penale iraniano codificato non conosce al momento l'apostasia quale fattispecie; il giudice non può quindi condannare a morte un apostata ancorandosi al diritto penale codificato, ma so-lamente alla sharia. Ad ogni modo, in assenza di proselitismo, la sola apostasia non conduce di principio ad una persecuzione individuale da parte dello Stato iraniano. Piuttosto, una prevaricazione da parte delle autorità entra in considerazione solo laddove la conversione è resa nota e viene seguita di pari passo da attività che il regime percepisce come ostili allo Stato (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; DTAF 2009/28 consid. 7.3.4; sentenze del Tribunale D-5903/2018 del 17 aprile 2020 consid. 7.4 e E-3408/2021 del 10 luglio 2023, consid. 8.3, con riferimenti ivi citati).
7.3.2 Come visto in precedenza, la ricorrente non ha reso verosimile un'attività di proselitismo religioso in Iran e pure la conversione al cristianesimo, avvenuta in Grecia, non appare aver suscitato problematiche particolari nel suo circolo familiare (cfr. verbale 2, D74). Inoltre dal suo arrivo in Svizzera la sua fede avrebbe vacillato, tanto da dichiararsi atea alla sua registrazione in Svizzera (cfr. verbale 2, D75-D77). Tale valutazione non può essere modificata sulla scorta della sua frequentazione attiva della (...) prima a D._______ e poi a E._______, attestata da alcuni scritti allegati al ricorso, dai quali non emerge alcuna attività da missionaria nemmeno in Ticino (cfr. risultanze istruttorie). A titolo abbondanziale, in tal senso, la questione dell'integrazione non è un aspetto pertinente al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, questioni di cui il Tribunale tratta in questa sede. Inoltre, come osservato in precedenza, la ricorrente 1 non ha neppure addotto che le autorità iraniane avrebbero aperto una procedura penale nei suoi confronti, nemmeno per le sue condivisioni sui social network, nonostante queste sarebbero avvenute quando ella si trovava ancora in Iran. Di conseguenza, la conversione al cristianesimo e le condivisioni sui social network non risultano rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.
7.3.3 Per quanto concerne la rilevanza delle problematiche coniugali con l'ex marito, la ricorrente 1, nel proprio allegato ricorsuale reputa, in modo del tutto generico e non sostanziato che le stesse possano rappresentare una persecuzione dovuta al genere. Il Tribunale ribadisce quanto già indicato nella sentenza D-338/2022 del (...), vale a dire che l'insorgente ha ottenuto il divorzio in modo consenziente per tramite dell'ambasciata iraniana e pertanto le famiglie delle rispettive parti ne sono venute a conoscenza. Ad oggi l'interessata non ha fornito alcun elemento concreto circa eventuali ripercussioni. Pertanto, il Tribunale riconferma la valutazione già effettuata e per il resto si rimanda alla decisione impugnata.
7.3.4 Infine, rimane da analizzare l'aspetto relativo alle possibili conseguenze della nascita del ricorrente 3 a seguito di una violenza carnale subita dall'insorgente 1 da parte di un passatore, motivo per il quale il Tribunale aveva trasmesso gli atti all'autorità inferiore nella propria precedente sentenza D-338/2022 del (...).
7.3.4.1 A seguito delle verifiche esperite sia internamente, sia sulla scorta di una domanda d'ambasciata, l'autorità inferiore ha concluso nella decisione avversata che non sussisterebbero indizi secondo cui l'ex marito potrebbe creare problemi in relazione ai figli, così come pure i suoi familiari, con cui l'insorgente 1 non aveva contatti nemmeno quando si trovava in Iran e che non sarebbero neppure al corrente del loro divorzio. Per quanto concerne i familiari dell'insorgente 1, sarebbero già al corrente di quanto accadutole in Grecia e la madre ha reagito unicamente con distacco rispetto alla gravidanza conseguente alla violenza carnale. Non vi sarebbero pertanto indizi agli atti che farebbero presagire che i suoi familiari reagirebbero in malo modo nei confronti della ricorrente, in quanto ella stessa ha sostenuto che ipotizzare essere uccisa dai familiari sarebbe una bugia. L'insorgente proverrebbe inoltre da una famiglia in cui i genitori hanno divorziato e sono già al secondo o al terzo matrimonio e in cui l'interessata 1 ha potuto studiare ed inoltre, perlomeno la madre, ha svolto un ruolo attivo nella procedura di divorzio dell'interessata 1. Di conseguenza, le persecuzioni familiari sarebbero da escludere. Per quanto concerne invece eventuali persecuzioni statali, la SEM indica che, citando il codice penale iraniano, l'esistenza di un bambino non rientra di per sé in nessuna delle categorie di prove necessarie per punire una donna per un atto di adulterio e pertanto il fatto di aver concepito un figlio a seguito di una violenza non sarebbe un elemento sufficiente per renderla perseguibile dalle autorità. Al fine di approfondire la tematica, la SEM ha effettuato una domanda d'ambasciata e dalle indagini condotte ha concluso che sarebbe altamente improbabile che l'insorgente 1 vada incontro a seri pregiudizi o ad una procedura penale per la nascita del ricorrente 3. Da un punto di vista generale, i rapporti extraconiugali sarebbero ad oggi comuni in Iran e le autorità e i giudici riconoscerebbero tale realtà. Un'azione penale sarebbe pertanto improbabile in assenza di una denuncia da parte di un privato. Invece, per quanto concerne la situazione del ricorrente 3, circa l'impossibilità di ottenere documenti e cittadinanza iraniani, la SEM indica che sono aspetti irrilevanti al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato, dal momento in cui non costituiscono una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tali aspetti sarebbero stati presi in considerazione nella valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento, considerato inesigibile. Per quanto concerne la procedura di apolidia, la stessa viene svolta in modo separato da quella di asilo. Concludendo, la SEM ritiene i motivi addotti non rilevanti sotto il profilo del riconoscimento dello statuto di rifugiato.
7.3.4.2 Dal canto loro, gli insorgenti, per quanto comprensibile al Tribunale, lamentano nel proprio allegato ricorsuale che l'interessato 3 subirebbe seri pregiudizi ai sensi dell'art 3 cpv. 2 LAsi, tra i quali una pressione psichica insopportabile e ciò in quanto egli sarebbe "figlio di nessuno" e che tale situazione rappresenterebbe a sua volta una pressione psichica insopportabile per la madre. I ricorrenti contestano che non unicamente l'ex marito dell'insorgente 1 potrebbe creare problemi ai figli, senza tuttavia specificare chi altri potrebbe essere, il Tribunale ipotizza che si riferiscano alle autorità statali. Sarebbe inoltre superficiale affermare che non vi sarebbero elementi atti ad indicare che i familiari reagirebbero in malo modo in caso di ritorno degli insorgenti in Iran e ciò in quanto in Iran esisterebbe una polizia morale. La rappresentante legale ha inoltre constatato che una sua mail all'ambasciata iraniana in Svizzera sarebbe rimasta senza risposta e pertanto si chiede se la SEM abbia chiesto all'ambasciata svizzera cosa accadrebbe al ricorrente 3 in caso di ritorno in Iran. Dipoi i ricorrenti contestano la valutazione della SEM secondo cui sia gli uomini che le donne sarebbero puniti in egual misura per il concepimento di figli al di fuori del matrimonio e ciò in quanto la gravidanza è prerogativa del genere femminile.
7.3.4.3 In casu, per quanto concerne le conseguenze per l'interessata 1 in relazione alla nascita dell'insorgente 3 a seguito di una violenza carnale e pertanto al di fuori del vincolo matrimoniale, il Tribunale constata che il rapporto d'ambasciata, che ha avuto modo di visionare nella sua versione integrale, è chiaro sotto tale punto di vista. Abbondanzialmente, il Tribunale osserva che la SEM, nel contesto della domanda d'ambasciata ha delineato la fattispecie in modo corretto e dettagliato, ivi compresa la gravidanza a seguito di una violenza carnale ed ha posto i propri quesiti proprio al fine di chiarire tali aspetti, sia per quanto concerne la situazione della madre, sia quello del figlio, l'insorgente 3. Dalle investigazioni esperite in loco dall'ambasciata svizzera emerge infatti che il rischio per la ricorrente 1, per aver concepito un figlio a seguito di una violenza carnale da parte di un uomo di nazionalità sconosciuta e pertanto non iraniano è pari a zero (cfr. atto SEM n. 115/12). Pertanto, la ricorrente 1 non può neppure avvalersi di una pressione psicologica insopportabile, visto che mancherebbe un elemento concreto di rischio. A tal proposito il Tribunale osserva che la ricorrente stessa ha indicato, in relazione ai propri familiari, di non temere di morire in caso di un suo ritorno in Iran (cfr. verbale 2, D11). Le censure sollevate in tal senso dagli insorgenti sono, in generale, frutto di ipotesi ed eventualità non supportate da alcun elemento concreto. Pertanto, la valutazione dell'autorità di prime cure viene confermata.
7.3.4.4 Per quanto concerne lo statuto del ricorrente 3, nato a seguito di una violenza carnale da parte di un uomo sconosciuto non iraniano, dalle investigazioni esperite dall'ambasciata svizzera, emerge che egli potrebbe incontrare delle difficoltà al fine di ottenere la cittadinanza iraniana, ma che ciò sarebbe tuttavia possibile tramite alcune scappatoie legali. Tale aspetto, come correttamente indicato dall'autorità di prime cure non risulta tuttavia rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato in quanto non costituirebbe una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò si applica pure per l'asserita eventuale pressione psicologica insopportabile lamentata dagli insorgenti in sede ricorsuale. Si ricorda in tal senso che gli insorgenti, anche per tali motivi, sono stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria, in quanto l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile (cfr. atto SEM n. 124/3). Per il resto si rimanda alla decisione impugnata.
In virtù di quanto sopra, non potendo gli insorgenti prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il loro ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
11.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
11.2 Avendo il Tribunale respinto la domanda di assistenza giudiziaria, va pure respinta l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA.
11.3 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
L'istanza di concessione del gratuito patrocinio è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: