Entscheiddatum: 29.10.2013Publikationsdatum: 17.03.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5976/2013
Sentenza del 29 ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Stato sconosciuto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 ottobre 2013 / N (...).
Visto
la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 20 febbraio 2001;
la decisione dell'allora Ufficio federale dei rifugiati (ora Ufficio federale della migrazione) del 12 settembre 2002, con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso contro la succitata decisione dell'UFR inoltrato dall'interessato all'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) in data 23 ottobre 2002;
la sentenza della CRA dell'11 febbraio 2005 con cui tale autorità ha respinto il succitato gravame;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha inoltrato in Svizzera in data 22 giugno 2013;
i verbali di audizione relativi alla prima procedura d'asilo del 6 marzo 2001 (di seguito: verbale 1) e del 26 aprile 2001 (di seguito verbale 2) e quelli dell'attuale procedura del 15 agosto 2013 (di seguito: verbale 3) e del 30 settembre 2013 (di seguito: verbale 4);
la decisione dell'UFM del 16 ottobre 2013, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con contestuale pronuncia dell'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile;
la notifica della summenzionata decisione all'interessato avvenuta in data 17 ottobre 2013 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 21 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 22 ottobre 2013) contro detta decisione;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 23 ottobre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che il ricorrente ha affermato di non essere mai tornato in patria in ragione dei motivi già adotti nel corso della prima procedura d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 3, pag. 11); che, tuttavia, egli ha dichiarato che la ragione principale dell'attuale domanda d'asilo è da ricondurre ai problemi di salute di cui soffrirebbe (cfr. verbale 3, pag. 11 e verbale 4, D49-52, pag. 5);
che l'UFM nella sua decisione ha ritenuto che dopo la conclusione della prima procedura d'asilo non sarebbero intervenuti nuovi fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente contesta preliminarmente la messa in dubbio da parte dell'UFM delle generalità declinate; che, pertanto, egli chiede di essere trattato come cittadino del Mali; che, circa il merito della propria domanda, sostiene che dalla prima domanda d'asilo a quella attuale sarebbe passato un lungo periodo di tempo nel corso del quale sarebbero accaduti nuovi fatti determinanti; che, in particolare, egli avrebbe riscontrato gravi problemi di salute; che, pertanto, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della propria decisione; che, subordinatamente, i problemi fisici di cui sarebbe affetto giustificherebbero quantomeno l'ammissione provvisoria in Svizzera ritenuto che in patria non avrebbe alcuna possibilità di beneficiare di cure mediche adeguate;
che, circa le valutazione relative all'identità del ricorrente, il Tribunale rileva che il medesimo, sin dalla prima procedura d'asilo in Svizzera, ha palesato lacune tali da escludere l'asserita cittadinanza maliana (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pagg. 9-11); che, inoltre, sentito in merito all'intenzione dell'UFM di ritenerlo proveniente da uno stato sconosciuto, l'insorgente si è limitato a prendere atto di tale circostanza senza opporre alcuna contestazione (cfr. verbale 3, pag. 12); che, oltretutto, egli ha violato il proprio obbligo di collaborazione omettendo di presentare, in entrambe le procedure d'asilo, un documento in grado di identificarlo; che, così facendo, il ricorrente ha reso impossibile la propria identificazione alle autorità; che, pertanto, egli deve assumersi le conseguenze del proprio agire;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo in Svizzera si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione negativa dell'UFM del 12 settembre 2002;
che il Tribunale rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2);
che, in particolare, gli unici nuovi elementi rispetto alla prima procedura d'asilo risultano essere i problemi di salute dell'interessato; che, tuttavia, problemi di salute o l'impossibilità di accedere alle cure non sono motivi d'asilo ai sensi della LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dall'insorgente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-838/2011 del 21 novembre 2012, consid. 9.2);
che, in casu, il ricorrente fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza, è incorso nella violazione di tale obbligo, ponendo le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese d'origine, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nello stesso;
che, oltretutto, nulla cambierebbe anche nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse partire dal presupposto che il ricorrente possa essere di origine senegalese come ipotizzato dall'UFM nella sua decisione di data 12 settembre 2002;
che, infatti, la situazione attuale che prevale in Senegal non è in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente; che difatti tale Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata;
che, circa la situazione personale dell'interessato, considerata la violazione dell'obbligo di collaborare di cui sopra, il Tribunale non dispone di elementi sufficienti per stabile concretamente l'entità della rete sociale e familiare di cui l'interessato possa disporre in patria; che, inoltre, tale violazione impedisce al Tribunale di esaminare il concreto reinserimento sociale del ricorrente, per il che l'autorità giudicante si vede costretta ad esimersi dall'effettuare un esame accurato di tali aspetti; che, tuttavia, il ricorrente è giovane e afferma di avere frequentato la scuola tra il 1991 ed il 2001 (cfr. verbale 3, pag. 5); che, inoltre, egli ha lavorato in Francia quale addetto alle pulizie negli uffici (cfr. ibidem); che, quanto ai problemi di salute evocati, il Dr. med. B._______ ha diagnosticato al ricorrente, il (...) 2013, il diabete mellito tipo II, vitiligo e anemia (cfr. Acta B28/3); che, a mente del Tribunale, tali malattie non sono di una gravita tale da giustificare l'ammissione provvisoria in Svizzera per motivi medici; che, d'altronde, se date le condizioni in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che il ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale osserva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;
che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è anch'essa respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: