Entscheiddatum: 30.10.2013Publikationsdatum: 13.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5972/2013
Sentenza del 30 ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Stato sconosciuto, aliasB._______, nato il (...),Mauritania, aliasC._______, nato il (...),Mauritania,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 ottobre 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 21 settembre 2013 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 26 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 18 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 18 ottobre 2013, notificata oralmente all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A15/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 21 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 22 ottobre 2013), con il quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; ha inoltre presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali;
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 22 ottobre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla deposizione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento;
che nell'ambito delle due audizioni l'interessato ha dichiarato di non aver mai posseduto dei documenti d'identità, di non averne mai fatto richiesta, di non aver intrapreso nulla per ottenerli e di non poter fare niente (verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 3);
che, nel ricorso, l'interessato fa valere che il fatto di rivolgersi alle autorità mauritane per ottenere un documento sarebbe contrario ad ogni logica; che infatti, se avesse contattato le autorità del suo Paese, ciò sarebbe equivalso ad affidarsi alla loro protezione;
che tuttavia queste giustificazioni sono manifestamente inconsistenti; che difatti, il richiedente ha dichiarato di non aver avuto alcun problema con le autorità del suo Paese (cfr. verbale 2, pag. 4); che di conseguenza avrebbe potuto adoperarsi facilmente alfine di intraprendere qualcosa per ottenere i documenti;
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti, vi è ragione di concludere che il ricorrente li dissimuli per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, innanzitutto, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino mauritano di etnia wolof, di essere nato e di aver vissuto a D._______ (Mauritania), eccetto per tre anni, dal (...) al (...), dove avrebbe vissuto in Senegal con la madre (cfr. verbale 1, pag. 3);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo alle sue origini e a sostegno della sua domanda d'asilo siano manifestamente inverosimili rispettivamente irrilevanti;
che infatti, alla luce delle dichiarazioni carenti ed illogiche, non risultano plausibili le asserzioni del richiedente secondo cui disporrebbe della cittadinanza mauritana e avrebbe vissuto in Mauritania per la maggior parte della sua vita;
che invero, l'insorgente non è stato in grado, come rettamente ritenuto nella decisione dell'UFM, di rispondere a domande semplici concernenti il Paese in questione e le sue usanze; che ad esempio non ha saputo descrivere la bandiera mauritana, indicare come sia amministrativamente suddiviso il Paese o dire il nome della capitale (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pagg. 6-7, D55-57); che non ha saputo citare i villaggi limitrofi a D._______ (cfr. verbale 2, pag. 6, D62-63), né dire quali fossero i fiumi che attraversano la nazione (cfr. verbale 2, pagg. 6-7, D70-71); che oltre a ciò, invitato a citarne usi e costumi, egli non ha saputo dare alcuna risposta (cfr. verbale 2, pag. 6, D66-69); che lo stesso è accaduto quando gli è stato chiesto di citare qualche festività mauritana (cfr. verbale 2, pag. 7, D77-80) o la data dell'indipendenza della Mauritania (cfr. verbale 2, pag. 6, D65); che inoltre, l'interessato, contrariamente alla realtà dei fatti, ha affermato di non parlare francese (cfr. verbale 1, pag. 3);
che, per tutte queste ragioni, il Tribunale non ritiene verosimile l'asserita origine mauritana del richiedente (a questo riguardo cfr. anche Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2005 n. 8, consid. 3.2);
che in limine, la censura del mancato esame LINGUA va deserta, rientrando nell'apprezzamento dell'autorità inferiore decidere quali mezzi di prova o informazioni assumere per l'accertamento dei fatti;
che, inoltre, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni a sostegno della domanda d'asilo siano manifestamente inverosimili e irrilevanti ai sensi dell'asilo (art. 3 e 7 LAsi);
che infatti il ricorrente ha addotto in sede di audizione sulle generalità di avere lasciato il Paese per la mancanza di lavoro (cfr. verbale 1, pag. 7); che egli ha espressamente dichiarato che se avesse avuto un lavoro non sarebbe mai espatriato (cfr. verbale 1, pag. 7); che oltretutto egli ha escluso esplicitamente altri motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 7); che come manifestamente riconoscibile i motivi di natura economica sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo;
che, per di più, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni in materia d'asilo rese dal ricorrente durante la seconda audizione sono incongruenti rispetto a quanto affermato nella prima audizione e non possono essere ritenute verosimili; che invero, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, il richiedente non ha più menzionato la mancanza di un lavoro, ma ha invece dichiarato di essere espatriato a causa di problemi con il suo datore di lavoro; che, infatti, il suo datore di lavoro non lo avrebbe pagato e il richiedente gli avrebbe rubato molti soldi per poi in seguito espatriare (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 5); che il ricorrente alla domanda del perché non avesse parlato dei problemi con il datore di lavoro già durante la prima audizione, ha affermato che la domanda non gli era stata posta (cfr. verbale 2, pag. 6, D54); che, oltre a ciò, il ricorrente non è stato capace di dire quanti soldi avesse rubato al datore di lavoro (cfr. verbale 2, pag. 6, D44);
che, nel ricorso, in merito a questa contraddizione fa valere che i suoi motivi d'asilo non possono essere considerati inverosimili soltanto perché sono stati fatti valere unicamente nell'ambito dell'audizione federale; che, infatti, l'audizione sulle generalità ha la funzione di acquisire i dati essenziali sull'identità;
che, tuttavia, seppure le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il carattere sommario della stessa, abbiano valore probatorio più limitato, eventuali contraddizioni possono essere ritenute se determinati avvenimenti, come in casu il presunto problema con il datore di lavoro, vengono invocati in seguito come motivo principale d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati (cfr. GICRA 1993 n. 3);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo fatti valere al momento dell'audizione federale e nemmeno menzionati nel corso della prima audizione, non possono essere considerati verosimili;
che, nemmeno dalle considerazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e ss. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pagg. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-838/2011 del 21 novembre 2012, consid. 9.2; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pagg. 262-263);
che in casu il ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza, è incorso nella violazione dell'obbligo di collaborare, a lui senza dubbio nota, ponendo così le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStr, avendo egli violato il suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero Paese d'origine, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti suscettibili di minacciarlo nello stesso;
che circa la situazione personale dell'interessato, egli è giovane, scolarizzato, parla italiano, francese, arabo e vanta un'esperienza professionale nel settore dei metalli (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: