Art. 3 and 7 AsylA; Art. 44 AsylA; Art. 83 AIG; refugee status and removal in the context of Turkish criminal proceedings; mere pendency of investigative measures or an arrest warrant does not, by itself, establish a well-founded fear of persecution. A refugee-relevant risk requires a preponderant probability of a future persecution measure linked to a protected ground and of sufficient intensity. Where the applicant’s narrative is inconsistent and the new proceedings remain at investigation stage without a substantiated indictment or conviction risk, asylum is to be refused. Removal may still be upheld if no prohibition under international law, no concrete danger under Art. 3 ECHR/CAT, and no obstacle to feasibility are shown (consid. 4-6).
Entscheiddatum: 03.07.2025Publikationsdatum: 21.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5899/2023
Sentenza del 3 luglio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniele Cattaneo, Gérald Bovier, cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 28 settembre 2023 / N (...).
Fatti:
A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera l'8 maggio 2023. Il 25 settembre seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il richiedente, cittadino turco di etnia turca e religione alevita, ha dichiarato di essere espatriato il (...) 2023, a causa di un evento occorso la notte del (...) 2023, quando due individui sarebbero saliti sul suo taxi chiedendogli di dirigersi verso una zona boschiva della città di B._______. Arrivati a destinazione, i due - a suo dire poliziotti o spie dei servizi segreti - avrebbero minacciato lui e la sua famiglia a causa della sua dissidenza politica. L'interessato ha difatti riferito di essere un attivista politico sin dai tempi del liceo; egli avrebbe partecipato a progetti per le case popolari ad C._______ e nella propria città d'origine ed avrebbe anche partecipato alla fondazione di un'associazione di tassisti ad B._______, con la quale avrebbe manifestato in diverse occasioni per risolvere i problemi derivati dalla crisi economica. Inoltre egli ha dichiarato che in passato sarebbe già stato oggetto di svariati procedimenti penali legati soprattutto al suo attivismo politico. Per quanto concerne l'orientamento politico, pur senza esserne membro, egli sarebbe sostenitore del partito filo-curdo "Partito Democratico dei Popoli" (in turco Halklarin Demokratik Partisi o HDP).
A.b A sostegno della propria domanda, oltre alla carta d'identità originale (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), il richiedente ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova (in copia):
Attestazioni quale membro del consiglio dell'associazione D.\_\_\_\_\_\_\_ (...) e membro del consiglio esecutivo dell'associazione dei tassisti di B.\_\_\_\_\_\_\_ (mdp SEM n. 2);
Articoli di giornale, ove il richiedente è ritratto in una fotografia (n. 3);
Filmati relativi a manifestazioni, ove compare il richiedente (n. 4);
Pubblicazioni effettuate su Facebook dall'associazione D.\_\_\_\_\_\_\_, ove appare ritratto il richiedente (n. 5);
Fotografie che raffigurano il richiedente nella sede dell'HDP, durante manifestazioni, un fermo di polizia ad B.\_\_\_\_\_\_\_ ed il conseguente rilascio (n. 6);
Estratto dal portale elettronico turco di informazione sulla giustizia Ulusal Yargi A i Bili im Sistemi (UYAP) (n. 7);
Atto d'accusa ( ddianame) per manifestazione illegale del (...) (n. 8);
Sentenza motivata (Gerekçeli karar) per manifestazione illegale del (...) (n. 9);
Atto d'accusa ( ddianame) per insulto a pubblico ufficiale del (...) (n. 10);
Sentenza motivata (Gerekçeli Karar) per insulto a pubblico ufficiale del (...) (n. 11).
A.c Con scritto del 27 settembre 2023, la rappresentante legale si è infine espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM.
B. Con decisione del 28 settembre 2023, notificata lo stesso giorno, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone E._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura.
C. C.a Con ricorso del 26 ottobre 2023 (data d'entrata: 30 ottobre 2023), l'insorgente si aggrava dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) postulando l'annullamento della decisione della SEM, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo nonché - sussidiariamente - l'ammissione provvisoria in Svizzera data l'inammissibilità e/o l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Inoltre, al gravame sono stati segnatamente acclusi i seguenti documenti (in copia):
Mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama emri) del (...), emesso dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica e propaganda per cambiare l'ordine politico, giuridico e sociale attraverso la violenza;
Verbale di perquisizione e sequestro (Arama ve el koyma tutana i) del (...);
Dichiarazione aggiuntiva del ricorrente.
C.b Con decisione incidentale del 2 novembre 2023, l'insorgente è stato invitato a regolarizzare l'atto ricorsuale - presentato senza alcuna firma - entro sette giorni dalla notificazione della decisione incidentale (cfr. atto TAF n. 3); invito a cui ha dato seguito il 10 novembre 2023 (cfr. atto TAF n. 4).
C.c Con scritto del 29 novembre 2023, il ricorrente ha presentato un complemento al ricorso, informando il Tribunale di una visita di due agenti di polizia in borghese che avrebbero chiesto informazioni sulla sua ubicazione, ed allegando la foto del veicolo di cui si sarebbero serviti (cfr. atto TAF n. 6).
C.d Con decisione incidentale del 2 febbraio 2024, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino al termine della procedura ed ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitandolo a versare, entro il 14 febbraio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 7 e 9).
C.e Con scritto del 9 febbraio 2024, il ricorrente ha presentato nuovi mezzi di prova (in copia), tra i quali (cfr. atto TAF n. 8):
Decisione di emissione di un mandato di accompagnamento coattivo del (...), emessa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, per il reato di propaganda terroristica a favore del "Partito Comunista Marxista-Leninista" (in turco Marksist-Leninist Komünist Partisi o MLKP);
Decisione di congiunzione di inchieste penali (Birle tirme karari) del (...), emessa dall'Ufficio investigativo per i reati di terrorismo, per il reato di propaganda terroristica;
Pubblicazioni effettuate su Twitter dal ricorrente, all'origine del mandato di accompagnamento coattivo del (...).
C.f Con decisione incidentale del 22 febbraio 2024, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, al complemento del 29 novembre 2023 ed allo scritto del 9 febbraio 2024, compresi i relativi mezzi di prova, entro il 4 marzo 2024 (cfr. atto TAF n. 10). Tale termine è stato in seguito prorogato fino al 25 aprile 2024 (cfr. atti TAF n. 11-14).
C.g Con osservazioni del 24 aprile 2024, l'autorità inferiore - considerati i nuovi mezzi di prova forniti dal ricorrente - si è integralmente riconfermata nella propria decisione postulando il respingimento del ricorso (cfr. atto TAF n. 15).
C.h Con decisione incidentale del 15 agosto 2024, il Tribunale ha invitato l'insorgente ad inoltrare una replica alle osservazioni della SEM entro il 22 agosto 2024 (cfr. atto TAF n. 16). Il 21 agosto seguente, egli ha replicato riconfermandosi nelle proprie allegazioni ricorsuali (cfr. atto TAF n. 17), alle quali la SEM ha duplicato con scritto del 5 settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 19).
C.i Con ordinanza del 19 settembre 2024, il Tribunale ha notificato per conoscenza la duplica all'insorgente, chiudendo nel contempo la fase di scambio degli scritti (cfr. atto TAF n. 20).
Diritto:
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
3.3.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da giustificare un fondato timore di persecuzioni, da parte dell'interessato, nell'ambito di procedure giudiziarie in caso di ritorno in Turchia. Nemmeno i mezzi di prova versati agli atti permetterebbero di giungere ad una conclusione differente. Inoltre, le asserite ragioni per cui sarebbe stato minacciato risulterebbero farraginose, nonostante il richiedente abbia avuto molteplici occasioni di esprimersi in maniera più chiara. Difatti, né gli autori delle minacce né lo scopo di queste apparirebbero chiari, di conseguenza ci si potrebbe ragionevolmente attendere che l'interessato si possa sottrarre a tali pressioni recandosi in un'altra parte del Paese. Secondo il principio di sussidiarietà egli avrebbe infatti delle alternative di protezione all'interno del proprio Paese dato che le minacce sarebbero circoscritte a livello locale - ovvero alla città di B._______ - non potendosi quindi avvalere della protezione di Stati terzi. Non vi sarebbero infatti seri e concreti indizi che egli possa subire ulteriori minacce in altre località della Turchia. Il solo fatto di essere attivo politicamente non sarebbe sufficiente, non essendovi segnali che egli sia finito nel collimatore delle autorità a causa delle sue attività politiche. Di conseguenza, l'interessato non soddisferebbe le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, ragione per cui la domanda d'asilo è stata respinta. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, posto segnatamente che l'attuale situazione in materia di diritti dell'uomo e la situazione politica in Turchia non sarebbero ostativi al rimpatrio e considerato l'ottimo stato di salute e la rete famigliare presente in patria.
3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente ha sostenuto inizialmente che quanto dichiarato in sede di audizione sarebbe già stato sufficiente per riconoscergli la qualità di rifugiato. A ciò si aggiungerebbe un'ulteriore procedura penale nell'ambito della quale sarebbe stato deciso il suo arresto in patria. Di conseguenza, egli sarebbe indiziato di crimini politici e nel caso di un rientro verrebbe incarcerato. L'insorgente non condivide inoltre l'opinione dell'autorità inferiore in merito alle possibilità di trovare rifugio in un'altra località turca, in quanto il suo attivismo politico lo avrebbe reso un personaggio molto conosciuto. Egli potrebbe quindi essere facilmente individuabile dalle autorità turche in qualunque posto e momento. Pertanto, al momento dell'espatrio l'interessato avrebbe avuto certamente un timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi e continuerebbe ad averlo tuttora. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, egli ritiene che il rinvio verso la Turchia sarebbe inesigibile a fronte della sua situazione personale e dell'attuale situazione nel Paese d'origine. Nella dichiarazione aggiuntiva, egli reitera la propria posizione in merito all'impossibilità di trasferirsi in altre località in quanto sarebbe facilmente individuabile tramite sistemi informatici di localizzazione. In aggiunta, come alevita avrebbe dovuto nascondere il proprio credo e la propria cultura, poiché la maggior parte dei vicini sarebbero sunniti. Nei suoi 22 anni di vita politica sarebbe stato coinvolto in molte organizzazioni politiche; per aver lottato contro le pratiche antidemocratiche del Paese egli avrebbe subìto processi e detenzioni. In merito alle minacce ricevute, l'interessato asserisce che l'identità dei due perpetratori non sarebbe rilevante, poiché - anche qualora si fosse trattato di civili - chiunque avrebbe il potere di minacciarlo dato il supporto dei veri mandanti, ovvero la polizia ed il "Partito della Giustizia e dello Sviluppo" (in turco Adalet ve Kalkinma Partisi o AKP) al governo. Da ultimo, egli ribadisce che la sua vita sarebbe in pericolo nel caso di un rimpatrio.
3.3 Nel complemento al ricorso e nel successivo scritto del 9 febbraio 2024, l'insorgente ha riferito di nuovi sviluppi relativi al suo caso. Difatti, degli agenti di polizia in borghese si sarebbero presentati presso la sua abitazione in patria ed avrebbero chiesto informazioni riguardo alla sua posizione. A supporto dell'asserzione sarebbe stata scattata una fotografia del loro veicolo. Tale evento avrebbe aumentato la sua preoccupazione per la propria sicurezza e confermerebbe i timori già esposti nel gravame. Inoltre, egli ha allegato nuovi mezzi di prova (cfr. allegati atto TAF n. 8) che sarebbe riuscito ad ottenere nel frattempo e che confermerebbero l'apertura di una nuova inchiesta penale nei suoi confronti per il reato di propaganda terroristica a favore del MLKP; inchiesta avviata a causa delle pubblicazioni da lui effettuate sui social media.
3.4 Nelle proprie osservazioni, l'autorità inferiore ha preso atto dei nuovi mezzi di prova versati agli atti, evidenziando tuttavia che questi non sarebbero sufficienti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Nello specifico, il mandato d'accompagnamento prodotto non conterrebbe alcuna indicazione di natura materiale e si limita a riprendere elementi di composizione standard. Inoltre, non è possibile trarre conclusioni in merito al reato specifico di cui il ricorrente sarebbe accusato. Il documento in oggetto non conterrebbe altresì alcuna caratteristica di sicurezza verificabile e sarebbe molto facilmente falsificabile, avendo pertanto un valore probatorio limitato. In aggiunta, sarebbe risaputo che in Turchia tali documenti possono essere acquistati senza difficoltà - sia da falsari che da impiegati corrotti del sistema giudiziario - per poi essere caricati sul sistema UYAP. In merito all'inchiesta avviata per propaganda terroristica, non sembrerebbe essere stata intrapresa alcuna azione legale. La SEM osserva che in Turchia verrebbero spesso avviate procedure d'inchiesta, che terminerebbero con un'archiviazione. Allo stato attuale, non sarebbe quindi possibile stabilire se l'insorgente verrà incriminato, portato davanti ad un tribunale o successivamente condannato per un motivo determinante in materia d'asilo. Le pubblicazioni sui social media, alla base dell'inchiesta penale turca, sarebbero successive all'espatrio del ricorrente e soprattutto alla decisione negativa. La SEM nota inoltre come le sue attività su Twitter, non riflettano l'immagine di un attivista politico e non siano molto popolari. Quindi ritiene che il ricorrente abbia avviato o scatenato consapevolmente la procedura penale al fine di creare motivi soggettivi per ottenere protezione in Svizzera. Da ultimo, l'autorità inferiore osserva che - avendo egli provocato volontariamente l'apertura di un'istruzione penale - l'interessato avrebbe accettato manifestamente e consapevolmente di dover affrontare un procedimento d'indagine in caso di rimpatrio. Tale procedimento sarebbe oltretutto fondato dato il contenuto dei post pubblicati. Tutto ciò considerato, la SEM ritiene altamente improbabile che il ricorrente sia oggetto in Turchia - in un futuro prossimo - di una misura persecutoria determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Pertanto conferma la propria decisione e postula il respingimento della domanda d'asilo.
3.5 In sede di replica, il ricorrente ha ribadito quanto già dichiarato, aggiungendo che vi sarebbero due procedimenti penali nei suoi confronti: uno per insulto al Presidente ed uno per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica. Rispetto a quanto sostenuto dall'autorità inferiore e considerato il reato imputatogli, non vi sarebbero garanzie sul fatto che egli possa beneficiare di misure come la sospensione condizionale della pena o il rinvio della pronuncia della sentenza. Nemmeno si potrebbe escludere un suo eventuale arresto, nonostante il codice penale turco non lo preveda formalmente in casi analoghi. Qualora ciò avvenisse egli potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, la sua appartenenza all'etnia curda ed il suo attivismo politico sarebbero elementi essenziali della persecuzione di cui sarebbe vittima. A tali asserzioni, la SEM ha duplicato confermando le proprie conclusioni ed evidenziando il tenore delle attività politiche svolte dall'interessato in Patria, la mancata affiliazione ad un partito politico ed escludendo l'esistenza di un'attività politica online precedente all'espatrio.
4.1 Oggetto del contendere è quindi sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato all'interessato la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale o fondata su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
4.2.
4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
4.2.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
4.2.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, sufficientemente fondate, concludenti, plausibili ed il richiedente dev'essere credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene messa in dubbio, segnatamente, se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà pertanto decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
4.3
4.3.1 Nel caso in esame, il Tribunale non ritiene possa essere prestata adesione né alle tesi ricorsuali né a quanto in seguito integrato dal ricorrente, non essendovi quindi fondamenti per discostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore. Il racconto fornito non può essere considerato verosimile ex art. 7 LAsi per quanto concerne i motivi alla base dell'espatrio dell'interessato, così come in merito alle successive inchieste penali asseritamente avviate nei suoi confronti dalle autorità turche.
4.3.2 Innanzitutto, le allegazioni relative alle minacce subite dall'interessato nell'(...) del 2023 sono sembrate alquanto inconsistenti. Inizialmente, egli ha dichiarato di credere che gli autori delle stesse fossero agenti di polizia (cfr. atto SEM n. [...]-18/11, D28), per poi affermare in seguito che si sarebbe piuttosto trattato di spie dei servizi segreti (cfr. atto SEM n. 18, D41). In un terzo momento - controbattendo alle corrette constatazioni dell'autorità inferiore - il ricorrente ha accolto l'ipotesi secondo la quale si sarebbe potuto trattare anche solo di civili sostenuti dalla polizia o dall'AKP (cfr. dichiarazione aggiuntiva, pag. 2). Inoltre, le stesse intimidazioni non sarebbero state sostanziate in maniera sufficiente, con riferimenti alquanto generici su quanto i due individui gli avrebbero intimato, nonostante avesse avuto diverse opportunità in sede d'audizione per fornire delle precisazioni (cfr. idem, D44-46). Cercando di dare una motivazione alle minacce che avrebbe subìto, egli ha affermato altresì che i perpetratori non avrebbero voluto «che i tassisti si organizzassero in un'associazione» (cfr. idem, D46). Tale asserzione è pretestuosa in virtù del fatto che quella di B._______ non è l'unica associazione di tassisti in Turchia, ma in particolare considerato che una delle organizzazioni professionali più grande del Paese sarebbe proprio l'Associazione turca di autisti di veicoli commerciali (in turco Türkiye oförler ve Otomobilciler Federasyonu o T OF), della quale fanno parte i tassisti turchi (cfr. consultato il 22.05.2025). Ora, ci si chiede come l'interessato possa essere espatriato, convinto di essere in pericolo di vita entro i confini dell'intero territorio turco, senza nemmeno avere un'idea certa su chi lo stesse minacciando e sulla base di avvertimenti così approssimativi. Da un personaggio asseritamente noto e politicamente attivo da 16 o 22 anni - a seconda delle versioni (cfr. idem, D25; dichiarazione aggiuntiva, pag. 2) - sarebbe stato logico attendersi un livello di imperturbabilità ben differente, essendo egli abituato ad essere un "dissidente". Il dichiarato ruolo di attivista politico risulta poco plausibile; innanzitutto egli ha dichiarato di non far parte di nessun partito ma di essere un mero sostenitore dell'HDP (cfr. atto SEM n. 18, D38). Eppure le inchieste penali avviate in seguito sarebbero dovute ad un sostegno all'MLKP, partito di tutt'altra natura. Invero, sulla base di quanto asserito e versato agli atti, egli sembrerebbe piuttosto essere un attivista sociale, in seno all'associazione delle case popolari e dei tassisti di B._______. L'impegno politico parrebbe essere piuttosto prerogativa delle sue attività più recenti sui social media. In aggiunta, non si può ritenere che le procedure penali a carico del ricorrente, discusse in sede di audizione, abbiano giocato un ruolo nella scelta di espatriare. Egli ha affermato che vi sarebbero state unicamente due procedure aperte nei suoi confronti, per fatti avvenuti nel (...) e (...), dalle quali sarebbe stato assolto (cfr. idem, D10). Pertanto, considerato il tempo trascorso, va ragionevolmente escluso un profilo politico di rilievo a fronte del quale le autorità turche sarebbero state interessate all'insorgente al momento dell'espatrio per via dell'asserito attivismo.
4.3.3 A fronte di quanto sopra menzionato, il Tribunale giudica dunque che - tenuto conto degli atti di causa - l'insieme delle allegazioni succitate non può essere ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi.
4.4
4.4.1 Nemmeno può essere dato seguito alle asserzioni dell'insorgente basate sui nuovi mezzi di prova allegati, con e dopo il ricorso, ed afferenti alle presunte procedure per i reati di propaganda terroristica a favore del MLKP e di insulto al Presidente (cfr. ricorso e atti TAF n. 6 e 8), in quanto queste non risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
4.4.2 Preliminarmente, il Tribunale evidenzia come l'affermazione del ricorrente relativa all'apertura di un procedimento legale corrente per il reato di insulto al Presidente - esposta da quest'ultimo in sede di replica - non sia corroborata da alcun elemento probatorio. Pertanto, l'unica procedura che verrà analizzata è quella sostenuta dai mezzi di prova agli atti, ovvero quella per il reato di propaganda terroristica.
4.4.3 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (sulla rilevanza di una procedura penale per la qualità di rifugiato, cfr. fra le tante DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2 con riferimenti). Per definire l'esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre quindi procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).
4.4.4 Nel caso in esame, non vi sarebbe allo stato attuale alcun atto d'accusa, ma unicamente un mandato d'accompagnamento coattivo, con relativa decisione. Pertanto, il procedimento - qualora effettivamente avviato - si troverebbe ancora nella fase d'inchiesta. Come statuito nella succitata sentenza di riferimento, il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda terroristica non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tali inchieste assumono rilevanza unicamente se sono date le suddette condizioni cumulative, delle quali in casu non sarebbe adempiuta - già prima facie - nemmeno la prima, ovvero l'esistenza di un fondato atto d'accusa. Con riferimento al mandato di accompagnamento coattivo, questo indicherebbe unicamente la possibilità che il ricorrente venga interrogato in caso di rimpatrio ed eventualmente trattenuto, ma va ragionevolmente escluso che egli verrà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Di conseguenza, ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, nulla muta la documentazione allegata dal ricorrente relativa al procedimento avviato per propaganda al terrorismo.
4.4.5 Va inoltre esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7). Infatti, nonostante quanto asserito, egli non può essere considerato personaggio conosciuto nell'ambito dell'attivismo politico. Oltre a non essere membro di alcun partito, il ricorrente non ha mai nemmeno ricoperto incarichi di responsabilità o di rilievo pubblico. Quanto alle pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva inoltre che l'inchiesta poggia unicamente su pochi post di Twitter - oltretutto con pochi o nessun like e retweet - sicché la presunta attività politica si confermerebbe essere estremamente modesta (cfr. atto TAF n. 8).
4.4.6 Considerata la natura delle pubblicazioni del ricorrente su Twitter, questa è tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale per determinare la sussistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, da quanto allegato con scritto del 9 febbraio 2024, emerge che il ricorrente avrebbe legittimato e lodato i metodi intimidatori e violenti dell'MLKP e del Partito Comunista della Turchia/Marxista-Leninista (in turco Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist o TKP/ML). Non si può quindi escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, fare delle dichiarazioni pubbliche che istighino a commettere un delitto o crimine implicante atti di violenza, potrebbe risultare in un perseguimento penale anche in Svizzera (cfr. art. 259 CP; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.3). Qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus.
4.4.7 Infine, il ricorrente ha indicato di appartenere all'etnia curda (cfr. replica, pag. 2), sebbene in precedenza su esplicita domanda della SEM egli abbia specificato di essere etnicamente turco di religione alevita (cfr. atto SEM n. 18, D5 e D70). Sia come sia, né l'appartenenza all'etnia curda né quella alla religione alevita giustificano il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 7.1). Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di aver subìto discriminazioni etniche, senza però fornire esempi concreti. Ciò posto, tali allegazioni non consentono di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda e/o alevita in Turchia.
4.4.8 In esito, i motivi addotti dall'interessato non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di riflesso, le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte poiché infondate.
4.5 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
6.1 L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non sia adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
6.2 Il ricorrente afferma che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera sarebbe inesigibile o - subordinatamente - inammissibile, dato che non sarebbero salvaguardate le condizioni minime per un'esistenza umanamente degna; quest'ultima sarebbe caratterizzata dal rispetto per la vita, per l'integrità fisica e psicologica, per la libertà personale, e dalla presenza di alloggi e di mezzi di sussistenza (cfr. ricorso, pag. 3).
6.3 Secondo l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già esposti, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativa al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.
6.4
6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Posta l'attuale situazione nelle località colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, tra le quali figura B._______ (luogo d'origine dell'insorgente), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).
6.4.3 In casu, l'insorgente gode di un buono stato di salute (cfr. atto SEM n. 18, D4) e di un'importante rete famigliare ad B._______, ove vivono la moglie, il figlio, i genitori, la sorella, nonché altri famigliari nelle campagne circostanti (idem, D51-56). Egli dispone inoltre di una valida e pluriennale esperienza professionale quale tassista. In aggiunta, né l'abitazione in cui risiedono moglie e figlio - e nella quale l'interessato farebbe ritorno - né il palazzo all'interno del quale si trova la stessa, sarebbero stati danneggiati dal terremoto del 2023 (idem, D59). Non è quindi verosimile che l'interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale. Ragione per cui, in contrasto con quanto indicato dall'interessato, le condizioni minime per un'esistenza umanamente degna sono senz'altro salvaguardate. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.
6.5 Infine, non risultano esservi impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), essendo l'interessato in possesso di una valida carta d'identità turca (cfr. mdp SEM n. 1).
6.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento.
In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese, di eguale importo, versato il 13 febbraio 2024.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall'anticipo spese versato il 13 febbraio 2024.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic
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