Entscheiddatum: 22.10.2013Publikationsdatum: 17.03.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5830/2013
Sentenza del 22 ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Egitto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 ottobre 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 9 settembre 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 17 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e dell'8 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 214 ottobre 2013 con cui tale Ufficio non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, notificato oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Acta A17/1);
il ricorso del 14 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 ottobre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 15 ottobre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento che adempia i citati criteri;
che, in merito al possesso di documenti, il ricorrente ha dichiarato di avere sia il passaporto che la carta d'identità presso la sua abitazione in Egitto (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, D5-6, pag. 2); che, circa la possibilità di presentare alle autorità elvetiche validi documenti ai sensi della LAsi, su esplicita indicazione da parte del collaboratore dell'UFM, si è detto d'accordo a contattare telefonicamente i proprio famigliari in patria per farsi inviare i documenti (cfr. verbale 1, pag. 7); che, tuttavia, in occasione della seconda audizione ha dapprima dichiarato di non avere fatto nulla in quanto non avrebbe potuto chiamare in Egitto a causa di non meglio specificati problemi di comunicazione (cfr. verbale 2, D7-8, pag. 2); che, in seguito, ha invece ammesso di avere chiamato i propri famigliari, due mesi prima dell'audizione, ma unicamente per salutarli (cfr. verbale 2, D10, pag. 2); che, ancora, avrebbe chiamato la sorella, due settimane prima dell'audizione, senza tuttavia chiedere aiuto per l'ottenimento dei documenti in quanto non vorrebbe fare sapere loro della sua presenza in Svizzera né creare loro problemi (cfr. verbale 2, D12-13 e D16, pag. 3); che, infine, starebbe aspettando un amico che avrebbe contattato due mesi prima e che gli porterebbe personalmente i documenti tra due o tre mesi (cfr. verbale 2, D14-15, pag. 3); che, come facilmente riconoscibile, tali dichiarazioni risultano contraddittorie ed inattendibili;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei documenti; che, in particolare, l'autorità inferiore avrebbe dovuto attendere più tempo o concedergli un termine di grazia; che, tuttavia, le giustificazioni ricorsuali si limitano a generiche affermazioni di parte prive di alcun elemento concreto; che, in particolare, il ricorrente non ha mostrato sforzi concreti per l'ottenimento di validi documenti malgrado fosse stato reso attento in più occasioni dell'importanza di questo elemento; che, di conseguenza, non vi sono le basi per attendere ulteriormente;
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni di causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente siano contraddittorie ed illogiche e, pertanto, inverosimili;
che, a titolo d'esempio, il Tribunale rileva che il ricorrente nel suo racconto spontaneo in occasione della prima audizione, ha unicamente dichiarato di avere problemi con le autorità, di non trovare lavoro e di non avere alcun futuro (cfr. verbale 1, pag. 9); che, ciò malgrado, egli non ha saputo specificare i problemi che avrebbe avuto con le autorità affermando unicamente, in maniera del tutto vaga, di essere sempre controllato in quanto pregava (cfr. ibidem); che, solo su esplicita domanda dell'auditore, ha sostenuto di avere accoltellato una persona e di avere quindi paura per la vendetta dei famigliari della vittima (cfr. ibidem); che, nel corso della seconda audizione, ha invece affermato che il primo motivo d'asilo sarebbe proprio il problema avuto a seguito dell'asserito accoltellamento; che, in secondo luogo, vi sarebbe la situazione precaria del proprio paese, segnatamente la difficoltà nel trovare lavoro (cfr. verbale 2, D24, pag. 4); che, oltre ad avere reso dichiarazioni generiche ed inconsistenti, l'insorgente si è pesantemente contraddetto anche nel merito dei fatti esposti e nella tempistica degli stessi; che, per i dettagli si rinvia ai considerandi della decisione contestata; che, le condizioni psicofisiche dell'insorgente, come approfondiremo in seguito non sono tali da giustificare le mancanze sopraccitate;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Egitto possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Egitto non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe (cfr. verbale 1, pag. 3); che il medesimo ha un'educazione scolastica di base ed è di professione (...) (cfr. verbale 1, pag. 4); che l'insorgente dispone in patria di un'ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono tre sorelle e quattro fratelli (cfr. verbale 1, pag. 6); che, pertanto, egli ha senz'altro le possibilità di reinserirsi con successo nel paese d'origine;
che, quanto ai problemi psicofisici adotti, il Dr. Med. B._______ ha visitato il ricorrente in data (...) settembre 2013 e lo ha dimesso in condizioni generali buone (cfr. Atto A14/3); che la Dr.ssa Med. C._______ ha visitato il medesimo in data (...) ottobre 2013, ed ha diagnosticato un episodio depressivo di lieve/media gravità (cfr. Atto A13/2); che all'insorgente è stato prescritto un trattamento medico a base di ansiolitici; che, visto quanto precede, l'UFM ha rettamente considerato come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente; che, in virtù dei recenti esami medici a cui è stato sottoposto l'insorgente e delle relative diagnosi, non si reputa necessaria una perizia medica;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che, parimenti, va respinta la domanda volta all'allestimento di una perizia medica;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo: alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: