Entscheiddatum: 07.10.2013Publikationsdatum: 11.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5491/2013
Sentenza del 7 ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...), la moglieB._______, nata il (...) e la figliaC._______, nata il (...),Afghanistan, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);decisione dell'UFM del 4 settembre 2013 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 31 luglio 2013,
la decisione dell'UFM del 4 settembre 2013, notificata agli interessati in data 24 settembre 2013 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dei medesimi verso l'Italia;
il ricorso del 30 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale i ricorrenti hanno concluso alla concessione dell'effetto sospensivo, all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, oltre che richiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 3 ottobre 2013;
gli altri fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 - l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei ricorrenti e dalle indagini effettuate dall'UFM con consultazione dell'unità centrale del sistema europeo (EURODAC), è emerso che i medesimi sono entrati illegalmente in Italia il (...) 2013;
che il (...) 2013, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 10 cpv. 1 Regolamento Dublino II, volta alla ripresa a carico dei ricorrenti;
che il (...) 2013, le stesse autorità hanno espressamente accettato il trasferimento dei medesimi verso l'Italia, in applicazione della citata disposizione;
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata;
che, in sostanza, in sede ricorsuale gli autori del gravame fanno valere che un trasferimento in Italia li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo ed al rischio di vivere in condizioni indegne per l'essere umano, ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU;
che, tuttavia, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), così come della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di inficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel loro caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o non accorderebbero la protezione necessaria o li priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che i ricorrenti non hanno potuto stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su richiesta dei richiedenti, ai loro bisogni;
che, segnatamente, se da un lato i ricorrenti hanno contestato la qualità della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del trasferimento;
che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che esistono certamente dei rapporti che testimoniano le importanti difficoltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane sono confrontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale soffre di alcune carenze e che i richiedenti l'asilo non possono sempre contare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni caritative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni sistematiche della direttiva sull'accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che questa visione ha trovato riscontro anche nella recente giurisprudenza della Corte EDU (cfr. sentenza Corte EDU Mohammed Hussein ed altri c. Paesi Bassi ed Italia [richiesta n. 27725/10] del 2 aprile 2013, par. 78);
che, ad ogni buon conto, va comunque sottolineato che secondo la giurisprudenza della CGUE (cfr. sentenza, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011, par. 84 ss.) delle violazioni minori alle norme delle direttive di accoglienza e procedura non sono sufficienti ad impedire il trasferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che, in merito al riferimento alle decisioni di altri tribunali europei, il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti della giurisprudenza di un Paese terzo;
che, in conclusione, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati);
che gli insorgenti possono quindi essere trasferiti in Italia; che le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento hanno sufficiente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debitamente conto della situazione particolare dei ricorrenti e della figlia; che non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato italiano la presenza di una bambina di pochi mesi; che, pertanto, non vi è ragione di temere da questo punto di vista;
che, visto quanto sopra esposto, non sussiste un rischio personale serio e concreto secondo cui il trasferimento degli insorgenti verso lo stato di destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute prive di oggetto;
che, essendo le conclusioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: