Entscheiddatum: 01.10.2013Publikationsdatum: 18.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5411/2013
Sentenza del 1° ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 settembre 2013 / N (...).
Visto:
la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 12 dicembre 2007;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 19 dicembre 2007 (di seguito: verbale 1) e del 16 gennaio 2008 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 27 23 gennaio 2008 con cui tale Ufficio non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera (cfr. Acta A13/1);
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 5 agosto 2013;
i verbali d'audizione del 19 agosto 2013 (di seguito: verbale 3) e del 29 agosto 2013 (di seguito: verbale 4);
la decisione dell'UFM del 27 24 settembre 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Acta B19/1);
il ricorso del 25 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 settembre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 26 settembre 2013;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 30 settembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento che adempia i citati criteri;
che interpellato sulla possibilità di consegnare un documento l'insorgente ha dapprima sostenuto di non avere mai posseduto né un passaporto né una carta d'identità (cfr. verbale 3, pag. 5); che, tuttavia, in occasione della prima procedura d'asilo, lo stesso aveva affermato di possedere sia il passaporto che la carta d'identità dello Zimbawe (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5); che, confrontato con la succitata contraddizione, l'insorgente si è giustificato affermando che nella presente procedura d'asilo si starebbe riferendo unicamente al possesso di documenti nigeriani (cfr. verbale 4, D40 e D45, pag. 6); che, ciò nonostante, come rettamente osservato dall'autorità inferiore nella propria decisione a cui si rinvia per i dettagli, il ricorrente si è contraddetto anche al riguardo delle sorti dei documenti dello Zimbawe;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei documenti; che, tuttavia, le giustificazioni ricorsuali non sono tali da convincere il Tribunale;
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni di causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente siano inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che, infatti, il ricorrente ha affermato di avere lasciato la Nigeria per mancanza di lavoro (cfr. verbale 4, D57, pag. 7); che, oltretutto, in tale Stato non avrebbe mai avuto alcun problema con terze persone o con le autorità (cfr. verbale 4, D63-64, pag. 8); che, come palesemente riconoscibile, motivi di tipo economici non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, visto quanto precede, i motivi adotti dall'interessato sono irrilevanti in materia di asilo;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe, scolarizzato e dispone di esperienza professionale quale meccanico (cfr. verbale 3, pag. 4); che l'insorgente dispone in Nigeria di una rete sociale, ritenuto che vi risiedono diversi zii e cugini (cfr. verbale 3, pag. 5); che, oltretutto, in ragione dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate anche al riguardo della propria reale identità, vi è motivo per credere che in patria possa vantare di una rete sociale più ampia di quella citata dal ricorrente;
che i problemi medici adotti, segnatamente i dolori alla gamba sinistra, non sono tali da giustificare la permanenza del ricorrente in Svizzera; che, infatti, dalla documentazione allegata dallo stesso insorgente si evince che il Dr Med. B._______ ha escluso la necessità di terapie dal punto di vista neurologico; che, lo stesso Medico, ha prospettato ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi; che, pertanto, l'esecuzione dell' allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: