Entscheiddatum: 01.10.2013Publikationsdatum: 19.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5383/2013
Sentenza del 1° ottobre 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nata il (...),Etiopia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 2 settembre 2013 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 19 giugno 2013;
la decisione dell'UFM del 2 settembre 2013, notificata all'interessata in data 17 settembre 2013 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento della medesima verso la Spagna;
il ricorso del 24 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale la ricorrente ha concluso alla concessione dell'effetto sospensivo, all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per un'audizione complementare, subordinatamente alla trattazione della propria domanda d'asilo da parte della Svizzera, oltre alla domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali;
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 26 settembre 2013;
gli altri fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, preliminarmente ed in maniera generale, questo Tribunale osserva che, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità, consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni della sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo eventuali mezzi di prova;
che, ritenute l'identità e le dichiarazioni false rese dall'insorgente durante la fase istruttoria di fronte all'autorità inferiore, questo Tribunale ritiene che la ricorrente ha manifestamente violato l'obbligo di collaborare;
che, a tal proposito, non soccorre l'insorgente l'argomento secondo cui l'UFM avrebbe comunque scoperto facilmente la sua vera identità; che, in questo senso, il Tribunale osserva che gli argomenti relativi a presunti errori nell'accertamento dei fatti quindi alla necessità di ulteriori approfondimenti da parte dell'autorità inferiore vanno scartati, in quanto oltre che cagionati dalla ricorrente stessa e or ora sollevati per mero bisogno di causa, sarebbero ad ogni modo superflui ai fini della presente procedura ritenuti i motivi che seguono;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 - l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le indagini effettuate dall'UFM, tramite consultazione del sistema di informazione Visa Information System (VIS), hanno rivelato che alla ricorrente è stato rilasciato dalla Spagna un visto Schengen di categoria C (soggiorno breve);
che, il 6 agosto 2013, l'UFM ha presentato alle autorità spagnole competenti una richiesta, fondata sull'art. 9 del Regolamento Dublino II;
che, il 30 agosto 2013, le medesime autorità hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Spagna, in applicazione della succitata disposizione;
che, di conseguenza, la competenza della Spagna è accertata;
che, pertanto, per quanto attiene al motivo ricorsuale relativo alla presunta mancanza di approfondimento sulle circostanze di rilascio del summenzionato visto va constatato che le stesse sono irrilevanti ai fini della presente procedura; che infatti l'esistenza, quindi il rilascio, di un visto si avvera utile unicamente al fine di stabilire lo Stato membro competente nell'esame della domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo; che, inoltre, la scadenza del visto in questione, in data 11 settembre 2013, è altresì irrilevante ritenuto fra l'altro l'art. 9 cpv. 4 del Regolamento Dublino II;
che in sede ricorsuale l'autrice del gravame fa poi valere che un trasferimento in Spagna la esporrebbe al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessata non sia esposta, in caso di trasferimento verso Spagna, ad un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che spetta alla ricorrente provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU; che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene alla ricorrente di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non le accorderebbero la protezione necessaria o la priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84 - 85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che la ricorrente non è stata in grado di stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su richiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni;
che, segnatamente, se da un lato la ricorrente ha contestato la qualità della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Spagna, dall'altro lato, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento;
che, in particolare, ella non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza);
che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati);
che, parimenti e per le stesse ragioni, anche l'argomento secondo cui la Spagna non tratterebbe adeguatamente le problematiche di sfruttamento e schiavitù risulta essere una mera allegazione di parte non sostanziata e non corroborata dalla benché minima prova;
che incomberà certo alla ricorrente di far valere la sua situazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità spagnole competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate;
che, visto quanto precede, la ricorrente non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, serio e concreto che il suo trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che l'interessata invoca poi il suo stato di salute per opporsi al trasferimento;
che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] "N. contro Regno Unito" del 27 maggio 2008, richiesta n. 26565/05);
che all'occorrenza tale non è il caso della ricorrente, la quale secondo il certificato medico del 24 settembre 2013 annesso al gravame è attualmente alla quattordicesima settimana di gravidanza; che tale certificato non menziona alcun problema relativo alla stessa;
che, ad ogni buon conto, la Spagna dispone senza dubbio delle strutture necessarie ad assistere la ricorrente nel corso della gestazione;
che, del resto, non vi è altresì dubbio che l'autorità inferiore informerà debitamente il paese in questione prima del trasferimento; che secondo le informazioni in possesso del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Spagna avviene tramite il trasporto aereo e la maggior parte delle compagnie aeree in principio nega l'imbarco alle donne incinte a partire dalla trentaquattresima o trentaseiesima settimana di gravidanza; che alcune compagnie fissano il limite già alla trentaduesima settimana;
che, attualmente, non sussiste alcun problema in questo senso per la ricorrente;
che anche l'argomento secondo cui l'UFM avrebbe statuito senza conoscere la gravidanza della ricorrente va rigettato in quanto ad ogni modo ininfluente ritenuto quanto sopra esposto;
che, in riferimento, secondo il senso, all'evocata violazione del principio dell'unità della famiglia in caso di esecuzione di trasferimento verso la Spagna va rilevato circa la presunta relazione tra la ricorrente e B._______ come pure relativamente alla paternità di quest'ultimo, agli atti non figura la benché minima prova; che, pertanto, non è provato alcun legame prossimo vero e vissuto, rispettivamente l'esistenza di una relazione stabile; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Spagna non viola tale principio;
che, tuttavia, vista la suesposta presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, non vi è motivo di temere che la Spagna non rispetti il principio dell'unità della famiglia se effettivamente applicabile al caso di specie; che perciò incomberà alla ricorrente far valere semmai i propri diritti di fronte alle autorità spagnole in relazione alla propria situazione personale;
che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessata, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente dell'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, pronunciando il suo trasferimento verso la Spagna;
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Spagna, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute prive di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: