Entscheiddatum: 01.10.2013Publikationsdatum: 28.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5344/2013
Sentenza del 1° ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger ; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Marocco, aliasB._______, nato il (...), aliasC._______, nato il (...), aliasD._______, nato il (...),Libia,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 settembre 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 30 agosto 2013 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 6 settembre 2013 e del 20 settembre 2013;
il verbale della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) dell'UFM del 20 settembre 2013, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 23 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
e considerato:
che la competenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è data (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]);
che il ricorso, nella misura in cui si limita a contestare correttezza della non entrata nel merito della decisione dell'UFM, è ricevibile (art. 108 LAsi, artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]);
che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente, senza motivi scusabili, non ha prodotto alcun documento entro il termine (art. 32 cpv. 2 lett. a e art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi);
che le dichiarazioni rese dal ricorrente non soddisfano le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi), essendo motivi economici irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo;
che non risulta la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi;
che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90);
che infatti non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare le norme di diritto pubblico internazionale;
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, ai cui considerandi si rinvia, questo Tribunale considera l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr) e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr);
che in particolare i problemi di salute di cui soffre il ricorrente, segnatamente stanchezza e problemi di stomaco, non sono ostativi all'esecuzione dell'allontanamento in quanto il richiedente ha la possibilità di seguire una terapia adeguata in Patria;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: