Entscheiddatum: 10.09.2024Publikationsdatum: 29.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5306/2022
Sentenza del 10 settembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, (...), Afghanistan, patrocinato da Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 19 ottobre 2022 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...).
A.b In data (...) si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
A.c In corso di procedura, l'interessato è stato sottoposto a diverse visite mediche.
B. Il (...) la SEM ha trasmesso la bozza di decisione al ricorrente, affinché si esprimesse. Il successivo (...), quest'ultimo ha trasmesso un proprio parere all'autorità inferiore.
C. Con decisione del (...), notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Nel contempo, egli è stato messo al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed è stato attribuito al Cantone Berna.
D. Con ricorso del (...) (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: [...]), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione chiedendo - in via principale - l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo - in via sussidiaria - la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Egli ha inoltre presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima.
1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [Raccolta Ufficiale [RU] 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 19 ottobre 2022, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.
5.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). In particolare, l'insorgente lamenta una violazione del diritto di essere sentito ed un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti. Inoltre, egli menziona una carente motivazione della decisione impugnata.
5.2 Dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale l'autorità inferiore ha sufficientemente indicato le argomentazioni che hanno fondato le sue conclusioni relative all'inverosimiglianza dei motivi addotti dall'insorgente. Rispetto alle censure formali, comunque motivate in modo molto limitato in sede ricorsale, il ricorrente in realtà intende rimettere in causa l'analisi effettuata dall'autorità di prime cure; tali argomenti concernono però il merito e verranno pertanto, se necessario, analizzati di seguito.
5.3 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte. La conclusione formulata in subordine nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istrutto-ria e per un nuovo esame delle allegazioni, deve di conseguenza pure essere respinta.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
7.1 Sentito sui suoi motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato a causa della propria appartenenza al gruppo di autodifesa "B._______" e per aver subito minacce da parte del figlio del signor A. appartenente alla criminalità organizzata ed entrato a far parte dei Talebani. Egli teme in caso di ritorno in Afghanistan di essere ucciso dal figlio del signor A. e teme la vita vista la propria appartenenza al gruppo "Khozesh Mardomi".
7.2 Con la decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dell'interessato in quanto inconsistenti e contradditori su punti essenziali. In particolare, le dichiarazioni relative all'appartenenza al gruppo di autodifesa "B._______" sarebbero state vaghe ed egli non sarebbe riuscito a dettagliarne l'attività e lo scopo. Invece, per quanto concerne le minacce che egli avrebbe subito dal figlio del signor A., la SEM ritiene che il richiedente si sarebbe contraddetto molte volte. Infatti, la data indicata dal ricorrente della morte del signor A., di cui sarebbe stato sospettato, coinciderebbe alla sua data di espatrio e pertanto non avrebbe potuto vivere in prima persona tale evento. Confrontato con tale contraddizione egli si sarebbe limitato ad indicare che in Afghanistan non si darebbe importanza alle date. Inoltre, l'interessato avrebbe fornito risposte contradditorie ed inconsistenti alla richiesta dell'autorità di prime cure di illustrare il motivo per il quale il figlio di A. l'accusasse di essere il responsabile della morte del padre, indicando in un primo momento che egli sarebbe stato visto da A. ed in seguito affermando che non sarebbe stato necessario farsi vedere direttamente per accusarlo. Inoltre, egli non sarebbe mai stato direttamente minacciato dai Talebani, ma sempre per tramite di terzi. La SEM ha pertanto concluso che le dichiarazioni del richiedente non siano verosimili.
7.3 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che le proprie allegazioni siano verosimili. Infatti, egli ritiene che si debba tenere presente il contesto sociale di provenienza e il proprio ridotto grado di scolarizzazione, avendo egli frequentato unicamente quattro anni di scuola. Egli indica che il movimento di autodifesa di cui faceva parte esiste veramente e che egli avrebbe menzionato lo scopo dello stesso e le motivazioni alla base della sua creazione. Altresì viste le poche domande formulate dall'autorità di prime cure su tale tema e da un' analisi complessiva delle stesse, tali allegazioni appaiono verosimili. Invece, per quanto concerne la verosimiglianza delle minacce subite dalla famiglia di A., le lievi incongruenze riscontrate non possono portare all'inattendibilità della motivazione nel loro complesso. Il richiedente stesso ha ammesso di non avere dimestichezza con le date. Dipoi il racconto sarebbe ricco di dettagli e pertanto la valutazione dell'autorità di prime cure errata. Il ricorrente non condivide poi la valutazione della SEM circa l'inconsistenza e la banalità dei motivi per i quali il figlio di A. lo considererebbe responsabile della morte del padre. Egli ritiene inoltre che sia del tutto irrilevante se A. lo abbia visto o meno personalmente. Infine, l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità di prime cure circa l'inverosimiglianza delle minacce riportate da terzi. Le condizioni dell'art. 3 LAsi sarebbero dunque soddisfatte.
8.1 È ora necessario verificare se le dichiarazioni del ricorrente adempiono ai criteri di verosimiglianza.
8.1.1 Per quanto riguarda l'appartenenza al gruppo di autodifesa "B._______", il Tribunale condivide la valutazione dell'autorità di prime cure. Non risulta infatti sufficiente menzionare il fondatore di un movimento oppure lo scopo per dimostrare di averne fatto parte. Nonostante le numerose opportunità avute per sostanziare la propria attività presso il movimento durante il verbale, in sede di parere alla bozza di decisione e nel ricorso, la descrizione rimane vaga, oltretutto considerando che egli avrebbe affermato che "Io ero famoso" (cfr. atto SEM n. 26/16 D61) e sottendendo pertanto di aver avuto un ruolo importante in seno a tale movimento. Il numero di domande poste su tale tematica è irrilevante, infatti il ricorrente è stato sollecitato più volte ad approfondire le sue dichiarazioni, senza che egli aggiungesse alcun dettaglio determinante (cfr. atto SEM n. 26/16, D64, D66, D68, D69, D70 e D71). Su tale punto, il Tribunale osserva che il richiedente era patrocinato e che il rappresentante legale ha avuto l'opportunità di formulare ulteriori domande durante l'audizione su tale tematica, ma non lo ha fatto. Di conseguenza, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato attivo politicamente in seno alle forze di autodifesa "B._______". Per il resto si rimanda alla decisione impugnata.
8.1.2 Allo stesso modo, circa le minacce subite dal figlio di A. il Tribunale conferma la valutazione della SEM. A titolo esemplificativo, da un punto di vista temporale il racconto del ricorrente presenta alcune contraddizioni. In generale, dalle proprie allegazioni, sembrerebbe che le minacce subite siano perdurate nel tempo. Ad esempio il ricorrente ha indicato che "questo figlio di A. continuava a chiamarmi e minacciarmi", "diverse volte è venuto davanti a casa", "loro erano venuti due volte a cercarmi" (cfr. atto SEM n. 26/16 D54). Egli a domanda precisa ha indicato che ciò sarebbe però avvenuto durante il sesto mese del 1400 (equivalente ad agosto/settembre 2021) (cfr. atto SEM 16/21 D82). In seguito egli ha confermato che tali accadimenti sono avvenuti il sesto mese del 1400, ma di non conoscere la data precisa in quanto in Afganistan non si darebbe importanza alle date (cfr. atto SEM n. 26/16 D84). Egli ha però indicato inizialmente di essere espatriato proprio alla fine del mese corrispondente ad agosto/settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 26/16 D23) ed in sede rilevamento dei dati personali egli ha indicato di essere espatriato lo stesso giorno della presa del potere da parte dei Talebani, vale a dire il 15 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 12/10 p.to 5.01), per poi cambiare data, indicando il 16 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 116). Pertanto, la ricostruzione temporale dei fatti non può corrispondere, in quanto sarebbero avvenuti in contemporanea, mentre egli ha indicato che le minacce sarebbero durate nel tempo. Inoltre, egli ha allegato che le minacce da lui subite dal fratello e dal figlio di A. sarebbero altresì state causate dalla loro entrata nel governo dei Talebani dopo la loro presa del potere (cfr. atto SEM n. 26/16, D81). Quest'ultimo fatto risulta incongruente con la data di espatrio, infatti dalle sue dichiarazioni egli non ha vissuto in Afghanistan dopo la presa del potere dei Talebani. Pertanto pure le argomentazioni sollevate in sede ricorsuale, circa la mancata istruzione del ricorrente e la scarsa importanza delle date in Afghanistan risultano ininfluenti circa la valutazione della verosimiglianza, visto che l'interessato da un lato ha indicato di non conoscere la data precisa, ma ha confermato che i fatti allegati siano avvenuti il sesto mese del 1400 (cfr. atto SEM 26/16 D84) ed inoltre si è contraddetto rispetto alla collocazione temporale dei fatti rispetto ad altri accadimenti, quali la presa del potere dei Talebani il 15 agosto 2021. Dipoi, le dichiarazioni relative al modo in cui il figlio di A. avrebbe identificato l'interessato come responsabile della morte del padre, paiono effettivamente contradditorie. Tale aspetto non risulta irrilevante ai fini dell'analisi della verosimiglianza, come vorrebbe suggerire la rappresentante legale. Il ricorrente si è espressamente contraddetto circa il fatto di essere stato visto o meno da A. (cfr. atto SEM n. 26/16, D109-D111 e D91). L'argomentazione della rappresentante legale circa l'asserita manifesta incomprensione delle domande non può inoltre essere seguita, in quanto risulta essere una mera speculazione di quest'ultima. Si osserva inoltre che il ricorrente sia stato patrocinato in sede di audizione, in caso di eventuali reali incomprensioni il rappresentate sarebbe intervenuto, fatto però non avvenuto. A titolo abbondanziale, il ricorrente ad oggi, nonostante il tempo trascorso, non ha prodotto alcun aggiornamento circa eventuali aperture di procedure nei suoi confronti da parte dei Talebani o relative ad altre minacce da parte del figlio di A. Per i punti rimanenti e per agli altri aspetti, per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia e conferma pienamente la valutazione effettuata dalla SEM nella decisione impugnata.
8.2 In un'analisi complessiva dunque, le allegazioni del ricorrente non possono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
9.1 Infine, dagli atti di causa non emergono indizi per cui l'insorgente si trovi attualmente nel mirino dei talebani e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto, ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione della sua famiglia, di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei talebani.
9.2 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente emerge che non è neppure verosimile l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine.
9.3 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata.
10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
10.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
10.3 Questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto il ricorso va respinto.
12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: