Entscheiddatum: 12.04.2024Publikationsdatum: 24.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5120/2022
Sentenza del 12 aprile 2024 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Daniele Cattaneo, Simon Thurnheer, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dall'avv. MLaw Eliane Schmid, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 10 ottobre 2022 / N (...).
Fatti:
I.
A. A._______ ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera in data 3 settembre 2014.
B. La SEM in data 13 ottobre 2014 non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania.
II.
C. In data 8 settembre 2015 l'interessato ha sposato una cittadina iraniana al beneficio del permesso B in Svizzera ed ha ottenuto un permesso di soggiorno valido sino al (...) agosto 2016. Con sentenza del (...) aprile 2016 è stato statuito lo scioglimento del comune tetto coniugale e la custodia della loro figlia (nata il [...] 2014) è stata affidata alla madre. Con decisione cantonale del (...) agosto 2016, confermata su ricorso il (...) febbraio 2017, è stata respinta la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e statuito il suo allontanamento. ln data 4 aprile 2017 egli ha dichiarato alle autorità cantonali di essersi riappacificato con la moglie e di aver ripristinato il tetto coniugale. Il suo ricorso dinanzi al Tribunale cantonale di B._______ è dunque stato accolto il (...) ottobre 2017 ed il suo permesso di soggiorno è stato prorogato sino al (...) novembre 2018. A seguito di una nuova procedura amministrativa, il (...) gennaio 2019, le autorità cantonali della migrazione del Canton B._______ hanno statuito il suo allontanamento entro il (...) marzo 2019; decisione confermata dall'autorità cantonale competente in data (...) giugno 2019. Il (...) maggio 2019 l'unione matrimoniale dell'interessato è stata sciolta.
III.
D. Il 15 novembre 2019 l'interessato ha presentato una domanda d'asilo per iscritto per il tramite dell'avv. Christian Wyss. In allegato, egli ha trasmesso, in copia, quattro convocazioni giudiziarie datate (...) aprile 2012, (...) maggio 2013, (...) febbraio 2016 e (...) agosto 2019 e un certificato medico del 5 luglio 2019 attestante la sua incapacità ad essere tenuto in arresto e la conseguente decisione di scarcerazione.
E. In data 15 gennaio 2020 il richiedente ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...).
F. Il 16 gennaio 2020 egli è stato sentito nell'ambito di un verbale di rilevamento dei dati personali.
G. Il 20 gennaio 2020 il richiedente ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza da parte dell'avv. Christian Wyss.
H. Con scritto del 10 febbraio 2020 l'ufficio distrettuale ("Landratsamt") di C._______ (Germania) ha trasmesso alla SEM il passaporto iraniano del richiedente.
I. Tramite scritto del 27 marzo 2020 l'interessato ha trasmesso alla SEM, in copia, un ordine di comparizione emesso nei suoi confronti il (...) gennaio 2014 (doc. 14), un documento riguardante la detenzione del padre (doc. 15), un documento medico concernente le problematiche di salute del richiedente durante il periodo di detenzione (doc. 16) e le quattro convocazioni già annesse all'istanza del 15 novembre 2019 (doc. 17-20), come richiesto dall'autorità. Gli originali dei documenti 14 e 16 sarebbero inoltre stati spediti per posta all'indirizzo della Protezione giuridica.
J. Con scritto del 23 aprile 2020 egli ha presentato una richiesta di autorizzazione d'alloggio esterno presso la compagna durante lo svolgimento della procedura. La SEM ha respinto tale richiesta in data 27 aprile 2020.
K. Tramite scritto del 5 maggio 2020 il richiedente ha informato la SEM di soggiornare già da giugno 2019 presso il domicilio della compagna, C._______, titolare di un permesso di soggiorno, con la quale il (...) agosto 2019 avrebbe celebrato matrimonio conformemente alla Sharia. In allegato, egli ha trasmesso le copie del certificato, in farsi con traduzione in tedesco, attestante la sussistenza di un matrimonio conforme alla Sharia (doc. 21), del permesso di soggiorno (doc. 22) e del passaporto della compagna (doc. 23) nonché del certificato dell'8 agosto 2019 attestante la pronuncia del divorzio nella precedente unione della compagna conformemente alla Sharia, in farsi con traduzione in tedesco (doc. 24).
L. Con scritto dell'11 maggio 2020 il richiedente ha trasmesso la ricevuta dell'invio postale spedito dalla madre in data 30 marzo 2020, attualmente in Iran, la traduzione parziale di tale documento in tedesco ed il tracciamento dell'invio del 30 marzo 2020.
M. Il 14 maggio 2020 la SEM ha effettuato con il richiedente un'audizione secondo l'art. 29 LAsi.
N. Tramite scritto del 13 maggio 2020 il richiedente ha trasmesso alla SEM un rapporto medico del 18 ottobre 2018 per mal di denti, un rapporto del pronto soccorso dell'ospedale di D._______ del 5 settembre 2018 per un'infezione virale ed il risultato degli esami di laboratorio del 5 maggio 2020.
O. Con decisione del 22 maggio 2020 la SEM ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata.
P. In data 25 maggio 2020 la Protezione giuridica ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza, mentre l'interessato in medesima data ha autorizzato la suddetta rappresentanza legale a trasmettere al consultorio giuridico del cantone di attribuzione le informazioni sullo stato della sua procedura d'asilo.
Q. Con decisione del 15 giugno 2020 la SEM ha attribuito il richiedente al cantone B._______.
R. Con scritto del 29 luglio 2020 la nuova rappresentante legale del richiedente si è legittimata con procura della medesima data ed ha chiesto la visione degli atti e mezzi di prova fino ad ora trasmessi alla SEM.
S. In data 16 novembre 2020 la SEM ha svolto un'audizione integrativa. In questa sede l'interessato ha prodotto una schermata di due messaggi ricevuti dalla madre, dai quali emergerebbe che l'invio postale dall'Iran alla Svizzera sarebbe stato bloccato dalle autorità aeroportuali, e una schermata di due pagine Instagram.
T. Tramite scritto del 19 novembre 2020 il richiedente ha inviato alla SEM due schermate di messaggi ricevuti dalla madre in data 2 settembre 2020, 12 settembre 2020 e 22 settembre 2020, con la relativa traduzione.
U. Con scritto del 31 maggio 2021 l'interessato ha informato la SEM in merito al suo stato di salute, allegando inoltre il certificato medico del 14 maggio 2021, ed ha chiesto all'autorità di procedere all'allestimento di una perizia psichiatrica completa.
V. Il 15 febbraio 2022 la SEM ha richiesto un rapporto medico psichiatrico completo. Tale rapporto è stato redatto il 17 febbraio 2022.
W. Con decisione del 10 ottobre 2022, notificata il giorno seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera incaricando il cantone B._______ dell'esecuzione.
X. Con ricorso del 9 novembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 novembre 2022) egli è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in via ancor più subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e con protestate tasse e spese.
Y. Con decisione incidentale del 13 dicembre 2022 il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso.
Z. In data 15 febbraio 2023 la SEM ha presentato le proprie osservazioni. Le stesse sono state trasmesse al ricorrente con possibilità di esprimersi.
AA. Con scritto del 9 marzo 2023 l'insorgente ha inoltrato la propria replica ed ha allegato la copia del contratto di affitto del 27 agosto 2020, uno scritto della sua assistente sociale del 7 marzo 2023 e la conferma di una procedura preparatoria al matrimonio del 30 gennaio 2023. Le osservazioni sono state trasmesse alla SEM con invito ad esprimersi.
BB. Con scritto del 22 marzo 2023 il ricorrente ha trasmesso un certificato medico del 9 marzo 2023.
CC. La SEM ha inoltrato la propria duplica in data 8 maggio 2023. La stessa è stata trasmessa al ricorrente con invito ad esprimersi.
DD. Con scritto del 15 maggio 2023 il ricorrente ha informato il Tribunale di aver sposato in data 28 aprile 2023 C._______, cittadina afghana al beneficio di un permesso B (permesso di dimora), e di aver inoltrato una richiesta di ricongiungimento familiare alle autorità cantonali in data 2 maggio 2023. In allegato egli ha trasmesso copia del libretto di famiglia, del nuovo contratto di affitto a partire dal 1° giugno 2023 e della richiesta di ricongiungimento famigliare. Tale scritto è stato trasmesso alla SEM per conoscenza.
EE. In data 31 maggio 2023 l'insorgente ha trasmesso la propria triplica con allegata la copia della convocazione all'esame pratico di guida per la categoria B. La triplica ed il relativo allegato sono stati trasmessi all'autorità inferiore per informazione.
FF. Con scritto del 1° agosto 2023 il ricorrente ha informato il Tribunale in merito alla sua situazione ed ha allegato nuovamente una copia del libretto di famiglia, della convocazione all'esame pratico di guida e del contratto di lavoro della moglie. Lo stesso è stato inoltrato alla SEM per conoscenza.
GG. Con scritto del 15 dicembre 2023 il ricorrente ha chiesto informazioni sullo stato della procedura ed ha informato il Tribunale in merito allo stato della richiesta di ricongiungimento famigliare, la quale sarebbe tuttora pendente. In allegato egli ha trasmesso la copia dello scritto inoltrato alle autorità cantonali. Alla richiesta di informazioni il Tribunale ha risposto con lettera del 21 dicembre 2023.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
4.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
5.1 Sentito sui suoi motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di avere problemi con le autorità iraniane a causa di attività politiche che avrebbe svolto in Patria. Nel 2010 sarebbe stato arrestato e trattenuto subendo maltrattamenti e torture per due settimane. Le autorità avrebbero voluto obbligarlo a firmare dei documenti attestanti le sue attività politiche e la sua partecipazione a manifestazioni contro il regime. Dopo questi maltrattamenti egli sarebbe stato trasferito nel carcere di E._______, dove sarebbe rimasto per un anno e sei mesi, dal 2010 al 2011. A metà 2011 sarebbe stato rilasciato su garanzia fornita dalla madre al fine di ottenere cure mediche. In seguito, in occasione di una festa prima del capodanno iraniano, si sarebbe incontrato con degli amici in un parco per festeggiare bevendo degli alcolici. Degli agenti in civile li avrebbero fermati ed egli sarebbe stato arrestato, trattenuto e picchiato per tre giorni senza sosta. Anche in questo caso avrebbero tentato di fargli sottoscrivere una dichiarazione. Avendo un appuntamento in Tribunale di lì a un mese, l'interessato sarebbe stato rilasciato con l'indicazione di presentarsi in Tribunale. Tuttavia, appena cinque giorni dopo la liberazione, egli avrebbe deciso di espatriare. Dopo la sua partenza le autorità avrebbero mandato diverse convocazioni alla sua famiglia, mettendola inoltre sotto pressione. Altresì, egli avrebbe pure avuto problemi con l'Ettelaat (polizia segreta). Infine, nel 2013 il padre sarebbe stato arrestato e sarebbe tuttora trattenuto.
5.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto anzitutto inverosimili i suoi motivi d'asilo. Da una parte, le dichiarazioni del richiedente avrebbero evidenziato non solo una marcata assenza di criteri di contenuto, ma sarebbero altresì fortemente stereotipate ed impersonali. Nell'ambito dell'audizione integrativa gli sarebbe stata concessa la possibilità di approfondire le sue vicende, ma egli avrebbe mancato di fornire le indicazioni richieste. Altresì, egli non sarebbe stato in grado di rispondere alla domanda in merito ai fatti che sarebbero stati oggetto della documentazione giudiziaria, nonostante la stessa fosse conosciuta dall'interessato. Le dichiarazioni sarebbero altresì tardive e contraddittorie. Invero, nel corso della prima procedura d'asilo nel 2014 egli non avrebbe riportato di aver avuto problemi con le autorità, né di essere stato attivo politicamente, bensì avrebbe riferito di essere espatriato per raggiungere una donna in Svizzera conosciuta precedentemente telefonicamente. Questo gli avrebbe causato problemi con i genitori, i quali non avrebbero accettato la loro unione. Allo stesso modo, egli non avrebbe menzionato di essere stato incarcerato e di avere avuto problemi con l'Ettelaat. Nel 2020 avrebbe inoltre dichiarato di aver avuto un bellissimo rapporto con i genitori e di non avere avuto alcun problema con loro, dichiarando addirittura di aver ripreso le attività politiche del padre. Quanto esposto nell'audizione del 2020 non avrebbe avuto nulla a che vedere con quanto riportato dal richiedente nel 2014 dopo l'espatrio, di conseguenza le sue dichiarazioni risulterebbero fortemente inattendibili. Altresì, egli avrebbe riferito con fermezza di non aver più fatto ritorno in Iran dopo essere espatriato nel 2012, tuttavia, tale allegazione contraddirebbe le timbrature presenti sul suo passaporto dalle quali sarebbero deducibili due entrate ed uscite dall'Iran a ottobre 2015 e a marzo 2016. Confrontato a questo proposito egli avrebbe negato di aver fatto ritorno in Iran. La SEM ha inoltre rilevato che il richiedente si sarebbe rivolto con certezza in almeno due occasioni alle autorità iraniane distaccate in Svizzera ed in Germania per ottenere il rilascio dei due passaporti, emanati nel 2014 e nel 2019. Tenuto conto anche dei viaggi effettuati da e per l'Iran, egli si sarebbe sottoposto ad almeno quattro controlli di sicurezza da parte delle autorità iraniane. La leggerezza con la quale egli si sarebbe sottoposto ai controlli sarebbe fortemente contraria alla logica dell'agire. Le allegazioni risulterebbero dunque inverosimili. Per quanto riguarda i problemi di salute, la SEM rileva che una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (DPTS), come nella fattispecie, non costituirebbe di per sé la prova di un presunto evento traumatico. I rapporti medici andrebbero tuttavia presi in considerazione nella valutazione della credibilità dei motivi di persecuzione. Durante le audizioni al richiedente sarebbe stata concessa la possibilità di esprimersi liberamente spiegando i motivi d'asilo ed anche nel corso dell'audizione complementare gli sarebbero state poste molte domande aperte per approfondire i fatti spiegati precedentemente. Egli non avrebbe avuto difficoltà a richiamare i fatti oggetto delle sue allegazioni e non avrebbe mai mostrato esitazioni di rilievo nel rispondere alle domande. Quand'anche il rapporto medico confermerebbe dei problemi di salute che potrebbero essere attinenti alle esperienze esposte, lo stesso non permetterebbe di considerare credibili le sue allegazioni. Infine, per quanto riguarda i documenti consegnati in corso di procedura, la SEM ha anzitutto rilevato che si tratterebbe di copie. In seguito, egli avrebbe dimostrato di non conoscerne esattamente il contenuto, non sapendo spiegare né a quando risalisse l'ultima citazione ricevuta, né a cosa sia correlata l'unica decisione consegnata o a chi si riferisse. A fronte dell'inverosimiglianza delle sue allegazioni e della notoria facilità con la quale sarebbe possibile acquistare e falsificare documenti, gli stessi non potrebbero essere considerati.
5.3
5.3.1 In sede ricorsuale, l'insorgente rileva anzitutto che sembrerebbe che l'autorità inferiore fosse venuta a conoscenza dei viaggi in Iran del ricorrente prima dell'audizione e che si sarebbe dunque formata un'opinione ancor prima di interrogarlo. Egli ritiene poi che le domande che gli sarebbero state poste dopo il racconto spontaneo avrebbero segnalato una non presa in conto di quanto raccontato e gli sarebbe dunque risultato difficile avere fiducia nell'autorità. A ciò si aggiungerebbe poi il fatto che alla rappresentante legale sarebbe stato impedito di porre delle domande. In seguito, egli rileva che a causa delle torture subite oltre 10 anni fa, avrebbe problemi di salute ed avrebbe difficoltà a sopportare i ricordi degli eventi subiti. L'insorgente ritiene poi di essersi espresso in maniera concreta in merito al suo persecutore, alle torture subite ed alla prigionia. Sarebbe altresì sorprendente che nel corso della seconda audizione le domande poste sarebbero state in relazione alle autorità iraniane ed alle accuse, senza però fare riferimento agli episodi vissuti. Sarebbe stato compito dell'autorità inferiore porre ulteriori domande qualora avesse ritenuto poco dettagliate le dichiarazioni del ricorrente. La SEM avrebbe poi omesso di valutare il fatto che egli sarebbe stato in grado di descrivere in maniera molto precisa le attività politiche effettuate, le modalità degli incontri ed il luogo degli stessi. Sarebbe poi sorprendente il fatto che la SEM avrebbe posto delle domande in merito alle attività politiche del padre, senza indagare ulteriormente le convinzioni del ricorrente. Le sue risposte poco dettagliate in merito all'incarcerazione del padre sarebbero riconducibili al fatto che egli non disporrebbe di informazioni in merito. L'insorgente ritiene che la SEM avrebbe omesso di valutare le sue dichiarazioni credibili circa l'arresto e la prigionia.
5.3.2 Proseguendo, per quanto riguarda la presunta tardività delle allegazioni, il ricorrente rileva che l'audizione del 2014 sarebbe stata un'audizione sui dati personali nell'ambito di una procedura Dublino e data la sua sommarietà non potrebbe essere comparata ad un'audizione sui motivi d'asilo. Ad ogni modo in quell'occasione egli avrebbe dichiarato di aver conosciuto la sua fidanzata quando si trovava in Germania, per poi aggiungere di averla conosciuta già in Iran. Egli avrebbe inoltre riferito di aver cercato di rimuovere i ricordi degli eventi una volta in Svizzera con la compagna e la figlia. Il ricorrente aggiunge poi che nel 2012 sarebbe stato malato e sarebbe stato operato tre volte. Anche dagli atti medici presenti all'incarto emergerebbero i gravi problemi di salute di cui soffrirebbe.
5.3.3 Per quanto concerne la contraddittorietà delle dichiarazioni, il ricorrente ribadisce di aver cercato di dimenticare nel 2014 quanto accadutogli in Iran. In merito alla relazione con i genitori egli rileva che la stessa si sarebbe deteriorata dopo il suo espatrio nel 2012, poiché il ricorrente avrebbe iniziato una relazione con una donna di fede cristiana conosciuta in Germania. Essendosi ora separato, la famiglia eserciterebbe meno pressione nei suoi confronti.
5.3.4 In merito al contatto con le autorità iraniane, il ricorrente contesta innanzitutto il fatto di essere stato interrogato in merito al rilascio del passaporto. A tal proposito osserva che l'avrebbe rinnovato in vista del matrimonio, tramite un formulario online. Per ciò che è dei viaggi in Iran, l'insorgente si rammarica di non essersi espresso in merito e si giustifica allegando di aver avuto paura di non essere creduto di essere perseguitato. Egli sarebbe effettivamente rientrato a due riprese in Iran per poter discutere con il proprio avvocato e per cercare di aiutare il padre. Avrebbe partecipato a due appuntamenti, ma la sua presenza sarebbe stata infruttuosa. Ad ogni modo, ciò non cambierebbe il fatto che egli sarebbe perseguitato e che rischierebbe di essere arrestato. Egli avrebbe deciso di correre degli enormi rischi al fine di tornare in Patria per cercare di aiutare il padre tuttora detenuto.
5.3.5 In seguito, quand'anche non ci si potrebbe basare sulle diagnosi effettuate dai medici per considerare verosimili le allegazioni, sarebbe ad ogni modo necessario tenerne conto in un'analisi complessiva e come indizio di verosimiglianza.
5.3.6 Infine, il ricorrente ritiene di aver fatto il possibile per fornire dei documenti a comprova delle sue allegazioni. Egli avrebbe pure cercato di fornire gli originali, come dimostrato dal numero d'invio della posta iraniana e dalle relative schermate, ma le autorità iraniane avrebbero fermato l'invio ed interrogato la madre. Di conseguenza, gli sarebbe impossibile fornire i documenti originali.
5.3.7 I suoi motivi d'asilo sarebbero dunque verosimili e rilevanti. Al ricorrente potrebbe invero essere concesso l'asilo anche qualora fossero cessate le circostanze che hanno originato la persecuzione, in ragione di "gravi motivi" ai sensi dell'art. 1 C n. 5 cpv. 2 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), come il rischio di ritraumatizzazione o "lunga traumatizzazione" dovuta alle torture subite.
5.4 Con risposta al ricorso, l'autorità inferiore constata innanzitutto come il ricorrente, confrontato con l'evidenza dei suoi viaggi in Iran, per la prima volta in sede ricorsuale ne abbia fornito conferma, dopo averli più volte negati in sede d'audizione. In seguito, la SEM ritiene i fatti sufficientemente approfonditi e considera dunque superfluo organizzare ulteriori audizioni. Per quanto concerne l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, la decisione impugnata illustrerebbe chiaramente i motivi per cui l'autorità sarebbe giunta a tale conclusione.
5.5 In sede di duplica, il ricorrente osserva come la SEM non avrebbe preso posizione in merito alle spiegazioni circa i viaggi in Iran. Risulterebbe infatti manifesto che l'autorità inferiore non sarebbe riuscita a svolgere l'audizione in un clima nel quale il ricorrente si sarebbe sentito a proprio agio. Egli ritiene dipoi sorprendente che l'autorità abbia considerato stereotipate le dichiarazioni, ma non abbia voluto fissare un'ulteriore audizione.
5.6 Con osservazioni dell'8 maggio 2023 la SEM ritiene di aver proceduto ad un esame approfondito delle allegazioni del richiedente constatando una totale mancanza di fondatezza e di qualsiasi credibilità. Le allegazioni ricorsuali secondo cui il ricorrente non si sarebbe potuto esprimere sufficientemente in quanto non si sarebbe sentito a proprio agio non coinciderebbero con le dichiarazioni dello stesso in audizione. Come già dimostrato nella decisione, l'insorgente nel complesso si sarebbe rivelato una persona inattendibile e pure violenta. La sicurezza al Centro sarebbe infatti dovuta intervenire più volte per sedare liti nelle quali egli era coinvolto.
5.7 Con osservazioni del 31 maggio 2023 il ricorrente contesta di essersi comportato in maniera contraddittoria. Dal verbale delle audizioni emergerebbe che a tratti non sarebbe stato bene. Sarebbe compito dell'autorità creare un clima ed un'atmosfera positivi nel corso dell'audizione, ciò non sarebbe stato il caso nella fattispecie. Il ricorrente si sarebbe sentito deriso dai presenti. Altresì, egli contesta di essere una persona violenta, al contrario, dagli atti medici emergerebbe chiaramente che egli sarebbe in trattamento in quanto vittima di violenze.
6.1 In primo luogo, è necessario valutare se le dichiarazioni del ricorrente possono essere considerate, nel loro complesso, verosimili.
6.2 Innanzitutto, il Tribunale rileva che dal verbale delle audizioni non risulta in alcun modo che il clima non sia stato positivo. Né il ricorrente né la sua rappresentante legale hanno sollevato problemi in questo in sede d'audizione. Al contrario, nel corso della prima audizione, il funzionario si è a più riprese preoccupato dello stato di salute dell'interessato, chiedendogli se stesse meglio (cfr. atto SEM 65/21, D100, D147, D154). Il fatto che a posteriori l'insorgente dichiari di non essersi sentito a proprio agio e, ad esempio, di non avere avuto il coraggio di ammettere di avere fatto ritorno in Iran, risulta essere una censura pretestuosa.
6.3 In seguito, il Tribunale ritiene che per quanto il ricorrente abbia cercato di sostenere il contrario in sede ricorsuale, egli ha fornito due versioni completamente diverse nel 2014 e nel 2020 in merito ai suoi motivi d'asilo, tra le quali non risultano esservi punti d'incontro. Quand'anche l'audizione sulle generalità del 2014 sia da considerare un'audizione sommaria, egli ha comunque avuto modo di esprimersi in maniera chiara e precisa sui motivi d'asilo, dichiarando a tal proposito di essere espatriato per raggiungere in Svizzera la compagna conosciuta telefonicamente due o tre mesi prima dell'espatrio (cfr. audizione del 17 agosto 2014; atto SEM 122/22 pto. 2.06 e 7.01). Egli ha per altro risposto in maniera inconfutabile di non aver avuto problemi con le autorità, di non essere mai stato politicamente attivo, di aver potuto menzionare tutti i motivi d'asilo e di stare bene di salute (cfr. atto SEM 122/22 pto. 7.01, pto. 8.02). La giustificazione fornita in sede ricorsuale, secondo la quale egli avrebbe cercato di dimenticare gli episodi vissuti in Iran e per questo non ne avrebbe fatta menzione appare poco credibile, anche ritenuto il fatto che egli non ha neppure menzionato il fatto che il padre sia stato incarcerato nel 2013 (cfr. atto SEM 65/21, D113 e D115). Già solo per questo motivo, le allegazioni del ricorrente fornite nel 2020 appaiono decisamente poco credibili.
6.4
6.4.1 Proseguendo nell'analisi, anche concentrandosi soltanto sulle dichiarazioni del 2020, il Tribunale ritiene che le stesse non possano essere ritenute verosimili.
6.4.2 Le dichiarazioni in merito all'organizzazione dei raduni quando il padre si sarebbe trovato in carcere nel 2009 risultano essere assolutamente stereotipate e prive di qualsiasi dettaglio rilevante. Il ricorrente ha infatti semplicemente dichiarato che tramite gli amici del padre avrebbero trovato dei luoghi sicuri in cui radunarsi. Nonostante l'autorità inferiore gli abbia ripetuto la domanda diverse volte, egli non è stato in grado di descrivere concretamente le modalità di organizzazione ed ha pure fornito risposte contraddittorie. Segnatamente, il ricorrente ha inizialmente dichiarato di avere organizzato gli incontri insieme alla figlia di un amico del padre, per poi dichiarare che in realtà ella organizzava tutto, essendo il suo telefonino sotto sorveglianza, per poi tornare a dire di aver organizzato i raduni dopo l'arresto del padre (cfr. atto SEM 111/19, D23-D24, D44-D45). In seguito, l'insorgente si è pure contraddetto su un punto molto importante, in un primo tempo egli ha infatti dichiarato di aver organizzato via WhatsApp i ritrovi poiché i messaggi sarebbero stati criptati (cfr. atto SEM 65/21, D152), mentre in un secondo momento ha dichiarato di averli organizzati tramite Viber (cfr. atto SEM 111/19, D44). Questa contraddizione non può neppure essere ricondotta ad un errore dal momento che poco prima ha affermato che avrebbero usato Viber poiché WhatsApp non sarebbe stato così attivo (cfr. atto SEM 111/19, D18).
6.4.3 In merito alle convocazioni consegnate, le sue allegazioni non risultano più dettagliate. Nonostante le numerose domande, le risposte sono rimaste vaghe (cfr. atto SEM 65/21, D113-D125). Egli non ha saputo spiegare in maniera convincente il motivo per il quale la madre l'avrebbe informato soltanto nel 2013 di una convocazione già arrivata ad aprile 2012. Egli ha dipoi, da una parte, affermato che la madre gli avrebbe comunicato di essere ricercato, per poi dichiarare che ella non gli avrebbe raccontato niente e che la sorella gli avrebbe detto la verità (cfr. atto SEM 65/21, D113 e D115), giustificando il fatto che non gli raccontasse niente con la raccomandazione della madre di vivere la sua vita dimenticando l'Iran. Alla domanda, tuttavia, in merito a che cosa esattamente la sorella gli avrebbe raccontato, il ricorrente ha ripetuto la stessa frase che avrebbe detto la madre, ovvero di vivere la sua vita e di dimenticare l'Iran (cfr. atto SEM 65/21, D128-D130), per poi invece affermare poco dopo che la sorella gli avrebbe detto tutto il tempo "ti stanno cercando" (cfr. atto SEM 65/21, D131).
6.4.4 In seguito, il Tribunale rileva che contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, il fatto che le dichiarazioni del ricorrente siano stereotipate non può essere imputato alla SEM ed alla mancata convocazione di una terza audizione. L'autorità inferiore ha infatti svolto due audizioni lunghe e complete, al termine della seconda è stata data la possibilità alla rappresentante legale di porre ulteriori domande, possibilità a cui ha rinunciato (cfr. atto SEM 111/19, D113).
6.4.5 Altresì, il Tribunale ritiene quantomeno sorprendente che il ricorrente, dopo un preteso arresto di oltre un anno e mezzo in condizioni terribili dal quale sarebbe stato rilasciato su garanzia, abbia comunque deciso di correre un grande rischio ritrovandosi con gli amici per festeggiare una festa che sarebbe stata proibita dalle autorità, per di più con delle bevande alcoliche. Non meno sorprendente risulta il fatto che una volta arrestato egli sia stato rilasciato dopo soltanto qualche giorno, contrariamente alla detenzione precedente di un anno e mezzo, con l'indicazione di presentarsi in Tribunale di lì ad un mese.
6.5 In seguito, per quanto riguarda i problemi di salute, come a giusto titolo ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, la diagnosi di DPTS non permette di stabilire che i fatti raccontati siano verosimili. Per altro, il ricorrente risiede in Svizzera in maniera fissa già dal 2015, ma non ha fornito alcun documento medico a sostegno del fatto che i suoi problemi siano stati precedenti alla sua prima domanda d'asilo. Ad esempio, egli ha dichiarato di essere stato operato in Germania, ma non ha fornito alcun documento a sostegno di tale allegazione. Oltre ad un certificato del 5 luglio 2019 attestante la sua incapacità ad essere tenuto in arresto, gli unici atti precedenti alla sua seconda domanda d'asilo sono gli atti inerenti a delle visite per mal di denti e per un'infezione virale (cfr. atto SEM 128/9). A questo proposito appare difficilmente credibile, come allegato in sede ricorsuale, che egli nel 2014 abbia cercato di dimenticare tutti gli eventi subiti in Iran e di non aver necessitato alcuna cura medica.
6.6 Infine, per quanto riguarda i mezzi di prova, il ricorrente non conosce neppure il contenuto dei documenti consegnati (cfr. atto SEM 65/21, D119-D121). Quando gli è stato chiesto se grazie al documento medico che avrebbe attestato i suoi problemi di salute sarebbe stato rilasciato, ha risposto che quando avrebbe presentato questo certificato il giudice non avrebbe assolutamente accettato la decisione dello psichiatra. Soltanto negli ultimi sei mesi di carcerazione avrebbe avuto un avvocato, il quale sarebbe riuscito ad ottenere la sua liberazione, presentando "questi certificati". Tuttavia non appare chiaro a quali certificati si riferirebbe, avendone consegnato soltanto uno, il quale non sarebbe stato accettato dal giudice (cfr. atto SEM 111/19, D59). In seguito, egli non ha saputo neppure indicare chi concernerebbe la decisione consegnata e non ha neppure risposto se nei suoi confronti sia stata emessa una decisione. Altresì, il fatto che i documenti siano stati forniti soltanto in copia non aumenta la credibilità degli stessi. La circostanza che la madre abbia spedito un pacco non dimostra in nessun modo che al suo interno vi fossero gli originali. Per di più, il contenuto dei documenti contrasta con il comportamento delle autorità nei suoi confronti quando si è recato in Iran nel 2015 e nel 2016 (cfr. infra consid. 7.1 e 7.2). Infine, appare anche oltremodo sorprendente il fatto che dall'espatrio ad oggi non sia stata pronunciata alcuna decisione, rispettivamente condanna nei confronti del ricorrente, nonostante sui documenti sia proprio stato indicato che se non si fosse presentato, avrebbe fatto seguito una condanna in contumacia (cfr. documento del (...) maggio 2013 [DT/{...}/{...}], presentato quale allegato [2] alla domanda d'asilo del 15 novembre 2019).
6.7 Da un'analisi globale dei suoi motivi d'asilo, essi risultano inverosimili in quanto le dichiarazioni sono contraddittorie, stereotipate e tardive. Su questo punto, la decisione della SEM va, dunque, confermata.
7.1 Quand'anche le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato sono cumulative e dunque facendo difetto la verosimiglianza delle allegazioni, il Tribunale ritiene comunque necessario esprimersi in merito alla rilevanza delle allegazioni.
7.2 Per quanto riguarda i viaggi in Iran, nel corso della prima audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 65/21) egli ha veementemente negato di aver fatto ritorno in Patria (cfr. atto SEM 65/21, D18-D20), nel corso dell'audizione integrativa gli è stata nuovamente posta la domanda a due riprese ed egli ha nuovamente negato (cfr. atto SEM 111/19, D117-D118). Ora, confrontato con le evidenze probatorie, in sede ricorsuale egli modifica la sua versione ammettendo di esservi tornato, ma di aver avuto paura di dirlo e di averlo fatto per partecipare a dei (non meglio precisati) appuntamenti per aiutare il padre (cfr. ricorso pto. 4.26). Orbene, il Tribunale ritiene che l'agire del ricorrente a questo proposito risulta essere decisamente scorretto. Non può infatti essere incolpata l'autorità inferiore e non può essere dato seguito all'assenza di un clima di fiducia all'audizione che avrebbe facilitato tale confessione. Oltre al fatto che la prima audizione era appena cominciata quando egli è stato interrogato su questo punto - non potendosi dunque ancora parlare di un clima poco favorevole - tale risposta sembra essere già stata a lungo premeditata dal momento che egli ha riferito alle autorità cantonali di non voler consegnare il proprio passaporto alle autorità di asilo (cfr. atto SEM 15/2). Al termine dell'audizione, il ricorrente è poi stato informato che la SEM sarebbe venuta a conoscenza dei suoi viaggi in Iran e che tale informazione era contenuta pure nella decisione in merito al rinnovo del suo permesso di soggiorno, egli ha di nuovo negato (cfr. atto SEM 65/21 D159-D160).
7.3 Dal momento che il ricorrente ha fatto ritorno legalmente in Patria in due occasioni sottoponendosi a controlli di sicurezza all'entrata e all'uscita e che ha preso contatto con le autorità del suo pase d'origine a due riprese per il rilascio di un passaporto, senza che gli sia successo nulla, egli non ha reso verosimile di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future. Tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), tali elementi non sono nella fattispecie riconoscibili.
7.4 Infine, per quanto riguarda l'allegazione ricorsuale secondo cui l'insorgente potrebbe fare valere dei motivi gravi relativi a persecuzioni anteriori ai sensi dell'art. 1C par. 5 cpv. 2 conv. rifugiati, si rileva che si tratta di un'eccezione ad un motivo di cessazione della qualità di rifugiato. Un motivo di cessazione non può tuttavia essere applicato quale "motivo d'inclusione" negativo, ciò significa che per poter applicare un motivo di cessazione, prima il richiedente deve aver adempiuto alle condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 2 consid. 8b). Nel caso in disamina, per i motivi di cui estesamente ritenuto sopra, il ricorrente non adempie alle condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato.
7.5 Pertanto, ad oggi, non vi sono sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
7.6 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata.
8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.
8.2 Se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Per l'analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4).
8.3 Se in seguito all'esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d'asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull'allontanamento dello straniero (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 8d). Altresì, se il richiedente l'asilo ha presentato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d'asilo - o della non entrata nel merito della stessa - la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9°, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull'esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d'asilo non devono più esaminare l'art. 8 CEDU nell'ambito della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a).
8.4 Nel caso in disamina, il ricorrente ha depositato una richiesta volta all'ottenimento del permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente (cfr. risultanze processuali). Pertanto, visto le circostanze e quanto previsto dalla giurisprudenza testé enucleata, l'eventuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato è divenuta di competenza dell'autorità cantonale preposta. Di conseguenza il Tribunale annulla i punti 3, 4 e 5 della decisione della SEM del 10 ottobre 2022 ed il gravame, limitatamente alla questione della pronuncia e dell'esecuzione dell'allontanamento, va accolto.
9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 13 dicembre 2022, non sono riscosse spese processuali.
9.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
9.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 800.- (le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Per il resto il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 800.- a titolo di indennità ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: