Entscheiddatum: 17.09.2013Publikationsdatum: 11.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5075/2013
Sentenza del 17 settembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Tunisia e Italia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 4 settembre 2013 / N (...).
Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 1° dicembre 2012;
il ritiro della succitata domanda da parte del richiedente;
il conseguente stralcio della medesima da parte dell'UFM in data 14 dicembre 2012;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 27 maggio 2013;
la decisione del 10 giugno 2013, cresciuta in giudicato, tramite la quale l'UFM non è entrato nel merito della domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dello stesso;
la terza domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 16 luglio 2013;
i verbali di audizione del 22 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 28 agosto 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 4 settembre 2013, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. Atto B15/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 10 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data 12 settembre 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 13 settembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino e italiano (dal 2005), originario di B._______ (Tunisia) e residente in Italia dal 1983;
che egli ha affermato di essere rientrato spontaneamente in Tunisia, il (...) 2013, dopo la conclusione infruttuosa della sua ultima procedura di asilo, rinunciando al ricorso contro la decisione dell'autorità inferiore (cfr. verbale 1, p. 5); che egli ha, altresì, dichiarato che in sostanza per motivi economici non avrebbe potuto proseguire il proprio soggiorno in Tunisia, rispettivamente in Italia (cfr. verbale 1, p. 8); che, tuttavia, i motivi d'asilo sarebbero da ricondurre alla volontà di curare la propria depressione (cfr. verbale 1, p. 7);
che, nell'ambito della successiva audizione, egli ha specificato di essere espatriato per motivi economici e che attualmente non avrebbe la possibilità di acquistarsi i medicinali necessari (cfr. verbale 2, in particolare D30, p. 4);
che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo avrebbe lasciato la Svizzera spontaneamente il 15 giugno 2013 per recarsi in Tunisia; che in tale Paese avrebbe vissuto per circa un mese, sino al (...) 2013 a casa dei propri genitori, cercando di reinserirsi e di trovare un lavoro; che, non avendolo trovato, si sarebbe recato in Italia, per poi decidere di ripartire alla volta della Svizzera per motivi di ordine finanziario (cfr. verbale 1, pp. 7-8);
che, nella decisione del 4 settembre 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Tunisia, alternativamente verso l'Italia, siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, il ricorrente ha sottolineato che l'UFM avrebbe dovuto trattare materialmente la sua domanda in quanto vi sarebbero nuovi fatti rilevanti che avrebbero aggravato ulteriormente le sue difficoltà; che, infatti, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate a causa della depressione; che, in Tunisia ed Italia, si sarebbe trovato a vivere in condizioni di indigenza estrema e senza cure mediche; che il ricorrente ha affermato che il suo drammatico vissuto di questi mesi avrebbe dovuto essere preso in considerazione dall'autorità inferiore nell'ambito di una decisione materiale, segnatamente nella valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento; che, a mente del ricorrente, il proprio problema medico sarebbe stato liquidato dall'UFM con un semplice e generico riferimento alla possibilità teorica di essere curato anche in Italia; che, tuttavia, il fatto di essere costretto a vivere per strada comprometterebbe qualsiasi trattamento farmacologico; che, inoltre, in Italia e Tunisia egli non avrebbe nulla e nessuno in grado di aiutarlo; che, non da ultimo in Tunisia vigerebbe una situazione di violenza generalizzata e dilagante corruzione;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, inoltre, l'autore del gravame chiede che sia revocato l'emolumento posto a suo carico dall'UFM per spese procedurali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 10 giugno 2013;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, i motivi d'asilo del ricorrente non sono cambiati rispetto alla sua ultima procedura d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 1, p. 8) dalla quale peraltro sono trascorsi pochi mesi; che, anche per quanto riguarda la depressione l'autorità inferiore era già al corrente della malattia nel corso della prima procedura (cfr. atto A3/11, p. 6); che peraltro il ricorrente sostiene di soffrirne dal 2005 (cfr. verbale 1, p. 8; verbale 2, p. 2); che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza; che, in sostanza, le motivazioni addotte dal ricorrente, ribadite in sede ricorsuale, sono legate esclusivamente a ragioni di tipo economico; che, peraltro, il medesimo ha dichiarato di non avere problemi con autorità o con terze persone in Tunisia o in Italia (cfr. verbale 1, pp. 7-9; verbale 2, p. 4);
che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi intervenuti nel frattempo di fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia o in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che, del resto, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento; che, quo alla situazione personale del ricorrente, il medesimo parla arabo, italiano, francese (cfr. verbale 1, p. 4) ed ha una certa esperienza professionale sia come panettiere (cfr. ibidem) che come meccanico (cfr. verbale 2, p. 5); che, inoltre, egli risiede in Italia da trent'anni, dispone certamente di rete sociale in tale Paese dove peraltro si trovano la moglie (cittadina italiana), da cui sarebbe separato, ed il figlio ventunenne con il quale sostiene di avere buoni rapporti (cfr. cfr. verbale 1, p. 6; verbale 2, p. 5); che, del resto, anche in Tunisia egli dispone di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, due fratelli, una sorella, altri parenti, zii e cugini (cfr. verbale 1, p. 5; verbale 2, p. 6);
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, infatti, la depressione cui soffre il ricorrente non è da ritenersi tale; che, in aggiunta, è notorio che entrambi i Paesi dispongono di strutture mediche sufficienti e sono in grado di far fronte ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie; che, del resto, il ricorrente soffre di depressione da parecchi anni ed ha già potuto usufruire delle strutture italiane in passato (cfr. verbale 1, p. 8);
che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che agli atti non figura alcun emolumento fissato da parte dell'UFM; che, di conseguenza, la domanda del ricorrente ad esso relativa è priva di oggetto;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: