Entscheiddatum: 21.08.2024Publikationsdatum: 29.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5047/2022
Sentenza del 21 agosto 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 7 ottobre 2022 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...) luglio 2022.
A.b In data (...) ottobre 2022 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
A.c Con scritto del (...) ottobre 2022 l'interessato ha preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM.
A.d In corso di procedura, l'interessato è stato sottoposto a diverse visite mediche.
B. Con decisione del 7 ottobre 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Nel contempo, egli è stato messo al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed è stato attribuito al Cantone San Gallo.
C. Con ricorso del 4 novembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 novembre 2022), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione chiedendo - in via principale - l'annullamento della decisione, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo - in via sussidiaria - la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. Egli ha inoltre presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima.
1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [Raccolta Ufficiale [RU] 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 7 ottobre 2022, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.1 Sentito sui suoi motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere stato studente di medicina a partire dal (...) e di essersi trasferito a B._______ per svolgere i propri studi e per lavorare presso l'ospedale militare da 400 letti come assistente. Egli sarebbe espatriato il giorno successivo alla presa del potere da parte dei Talebani, in quanto questi ultimi avrebbero avuto accesso alle banche dati del precedente governo afghano, dalle quali sarebbe emerso che egli sarebbe stato dipendete del Dipartimento della Difesa. In seguito al suo espatrio, la famiglia gli avrebbe riferito che i Talebani avrebbero perquisito tutte le case, compresa la sua. Quali mezzi di prova egli ha prodotto la propria carta d'identità digitale, la fotocopia di un formulario excel compilato al momento dell'entrata nella medicina militare, la fotocopia di un "boarding pass", un tesserino di carta marrone del dipartimento della difesa per acceso agli edifici del comando di sanità, la fotocopia di un giuramento rilasciato alle persone che entrano nel ministero della difesa, la fotocopia controlli medici, la fotocopia di un documento che garantisce la possibilità di lavorare presso il dipartimento della difesa, la fotocopia di un documento che conferma l'idoneità per l'ingresso nella scuola di medicina, un permesso per l'utilizzo della bicicletta e di accesso alla "scuola reclute", due tessere bancarie, le fotocopie di tre fotografie del ricorrente, un diploma scolastico.
6.2 Con la decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimile l'attività lavorativa del richiedente presso l'ospedale militare di B._______, in quanto la descrizione delle attività ivi svolte risulterebbe vaga, generica e incongruente, oltre che priva di riferimenti personali. L'autorità di prime cure ha ritenuto pure inverosimile la perquisizione presso la casa della famiglia del ricorrente, in quanto in un primo momento egli non ha accennato l'episodio, per poi parlarne una volta sollecitato dalla rappresentante legale ed a titolo abbondanziale la SEM ha citato la giurisprudenza del Tribunale relativa all'attendibilità delle allegazioni da parte di terzi. Per quanto concerne i mezzi di prova agli atti, a mente della SEM non dimostrerebbero che egli avrebbe effettivamente lavorato presso l'ospedale militare e nemmeno come membro dell'esercito nazionale. Le tessere bancarie presso (...) non sarebbero attribuite al nome del richiedente e non sarebbero legate ad un'attività presso l'esercito. Le foto che lo ritrarrebbero in divisa militare non dimostrerebbero che egli lavorasse per l'ospedale militare e che egli fosse un membro dell'esercito ricercato dai Talebani. Inoltre le foto possono essere facilmente prodotte ai fini di causa. In relazione al parere alla bozza di decisione, la SEM ha indicato di riconfermare la propria valutazione circa l'inverosimiglianza della descrizione del lavoro del richiedente presso l'ospedale militare. Per quanto concerne l'asserita stanchezza durante l'audizione, la SEM ha constatato che nulla era stato indicato in tale sede. Inoltre, l'indicazione del nome del disinfettante utilizzato unicamente in sede di parere sarebbe tardivo. Dipoi, la SEM indica di non ritenere inverosimile che il ricorrente fosse uno studente di medicina, bensì che egli lavorasse presso un ospedale militare e fosse dipendente del Dipartimento della difesa. La SEM riconferma poi anche la valutazione circa l'inverosimiglianza della perquisizione da parte dei Talebani presso l'abitazione della famiglia del richiedente. Infine per quanto concerne l'analisi relativa ai mezzi di prova, l'autorità inferiore ribadisce lo scarso valore probatorio degli stessi.
6.3 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta la valutazione effettuata dall'autorità di prime cure circa la verosimiglianza dei motivi d'asilo addotti. Egli giustifica la mancanza di dettagli nella descrizione della propria attività presso l'ospedale militare visto che egli era solo uno studente che non lavorava a tempo pieno. Egli poi cita in modo dettagliato diversi passaggi del verbale d'audizione, al fine di indicare che la stessa fosse ricca di dettagli e non stereotipata. Egli ribadisce inoltre che la durata del verbale abbia potuto influire sulla capacità di esposizione e creare confusione. Egli indica inoltre di possedere delle competenze in medicina, avendo egli menzionato parti anatomiche del corpo umano. Egli contesta inoltre che le perquisizioni da parte dei Talebani siano da ritenersi inverosimili, infatti per forza di cose tale evento non poteva che essere riferito da terzi. Invece, per quanto concerne i mezzi di prova, egli ribadisce che gli stessi comprovano la propria attività presso il Ministero della difesa e che gli stessi siano autentici. Il ricorrente contesta che le foto che lo ritraggono in divisa militare siano state prodotte a fini di causa, in quanto non sarebbe stato possibile in Afghanistan ottenere accesso a divise militari senza essere parte dell'esercito. Inoltre il ricorrente ribadisce che i suoi dati fossero registrati nell'applicativo "Apps", i quali con grande probabilità sarebbero finiti nelle mani dei Talebani. Infine egli sostiene che i propri motivi d'asilo siano pure rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
7.1 È ora necessario verificare se le dichiarazioni del ricorrente adempiono ai criteri di verosimiglianza.
7.1.1 Le dichiarazioni dell'insorgente appaiono non sufficientemente motivate, non concrete, dettagliate e circostanziate sui punti essenziali. In primo luogo, la descrizione della propria attività presso l'ospedale militare di B._______ risulta essere vaga e stereotipata. Egli non è stato infatti in grado di descrivere le attività ivi svolte, nonostante egli, pur a tempo parziale vi abbia lavorato per almeno 5 o 6 semestri, 6 giorni la settimana. Anche su tale punto il ricorrente si è contraddetto, indicando dapprima in sede di parere alla bozza di decisione di aver studiato 6 semestri, mentre in sede di ricorso ha indicato che i semestri sono stati 5, invece durante l'audizione egli ha chiaramente dichiarato di aver abbandonato l'Afghanistan alla fine del 6 semestre (cfr. atto SEM n. 23/20 D61). L'insorgete, inizialmente non è stato in grado di indicare alcuna propria attività concreta in ospedale, tanto che è stato sollecitato numerose volte prima che descrivesse genericamente un episodio (cfr. atto SEM n. 23/20, D78-D98). Risulta tra l'altro singolare che il richiedente non conoscesse il nome di alcun disinfettante durante l'audizione e che in sede di parere alla bozza di decisione ne abbia indicato solo uno, tra l'altro molto generico, come la "tintura" (cfr. atto SEM n. 28/7). La motivazione a giustificazione di tale lacuna addotta in sede ricorsuale, vale a dire che egli non avesse ancora svolto il corso di farmacologia e non avesse esperienza non risulta convincente, in quanto egli avrebbe a suo dire svolto una pratica in ospedale, durante la quale avrebbe trattato persone ferite. Per cui l'utilizzo di disinfettanti avrebbe dovuto essere comune ed il ricorrente avrebbe dovuto ricordarsene tipologie e nomi, benché selezionati dal medico. Pure l'unica descrizione di un intervento da egli effettivamente eseguito appare del tutto generica. Egli ha infatti indicato di aver effettuato la disinfezione del tallone ad una persona di cui non si vedevano più i muscoli delle braccia e le cui ossa erano esposte su tutto il corpo (cfr. atto SEM n. 23/20. D96). Appare singolare che un medico disinfetti il tallone di una persona gravemente ferita su tutto il corpo. Di transenna il Tribunale constata inoltre che le ferite descritte dal ricorrente potrebbero non corrispondere all'arma da egli indicata come causa delle stesse. Infatti, l'"M82" citato dal ricorrente è un fucile di precisione, non in grado di causare le ferite descritte. Per il resto si rimanda alla valutazione dell'autorità di prime cure. Per quanto concerne l'asserita stanchezza del ricorrente durante l'audizione sollevata in sede ricorsale, il Tribunale constata che egli fosse rappresentato durante l'audizione e né il ricorrente né il proprio patrocinatore hanno sollevato alcuna lamentela in tal senso. Risulta pertanto strumentale sollevare tale problematica unicamente in sede ricorsuale, soprattutto in quanto nemmeno in tale sede il ricorrente ha fornito una versione differente dei fatti o ha aggiunto dei particolari rispetto a quanto esposto durante l'audizione. Di conseguenza, il ricorrente non ha reso verosimile la propria attività lavorativa presso l'ospedale militare di B._______. Per contro, l'attività quale studente di medicina non è stata messa in dubbio dall'autorità di prime cure.
7.1.2 Per quanto concerne, invece, l'asserita perquisizione della casa del ricorrente da parte dei Talebani, il Tribunale conferma la valutazione dell'autorità di prime cure. Infatti, egli ha riportato tale episodio unicamente in un secondo momento dell'audizione, dopo aver negato di aver avuto problemi con gli stessi. (cfr. atto SEM n. 23/20 D70-D74). Dipoi, nel lasso di tempo trascorso da tale asserito episodio, il ricorrente non ha comunicato al Tribunale ulteriori sviluppi in tal senso. Se i Talebani fossero realmente interessati al richiedente, avrebbero effettuato altre ricerche o avrebbero avviato delle procedure nei suoi confronti. Di conseguenza, il ricorrente non ha reso verosimile la perquisizione della propria abitazione da parte dei Talebani e un reale interessamento nei suoi confronti da parte di questi ultimi.
7.1.3 Per quanto concerne i mezzi di prova, il Tribunale condivide la valutazione dell'autorità di prime cure, a cui si rimanda. Gli stessi, anche nel caso in cui fossero attendibili, non sono in grado di dimostrare che egli sia effettivamente ricercato dai Talebani. Il ricorrente stesso infatti ha indicato che egli teme di essere ricercato dai Talebani sulla scorta di una propria supposizione (cfr. atto SEM n. 23/20 D103-D115) ed inoltre ha esplicitamente dichiarato di essere stato registrato quale "alunno MD, ossia Master of Medicine" e di non aver alcun grado militare (cfr. atto SEM n. 23/20 D-109 e D-124). Di conseguenza, un'attività militare del ricorrente non è in ogni caso comprovata dai documenti agli atti.
7.2 Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia e conferma pienamente la valutazione effettuata dalla SEM nella decisione impugnata.
7.3 In un'analisi complessiva dunque, le allegazioni del ricorrente non possono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
8.1 Infine, dagli atti di causa non emergono indizi per cui l'insorgente si trovi attualmente nel mirino dei Talebani e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto, ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai Talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato né attivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione della sua famiglia, di caratteristiche personali o di attività svolte nei confronti dei Talebani.
8.2 Visto quanto precede, dalla valutazione complessiva delle allegazioni del ricorrente emerge che non è neppure verosimile l'esistenza di un fondato timore di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di rientro nel suo paese d'origine.
8.3 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata.
9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
9.3 Questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto il ricorso va respinto.
11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
11.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
11.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: