Entscheiddatum: 16.09.2013Publikationsdatum: 28.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-5047/2013
Sentenza del 16 settembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftensteiner; cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 settembre 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 17 luglio 2013 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 22 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 22 agosto 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 6 settembre 2013, notificata oralmente al richiedente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso inoltrato dall'interessato il 9 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 settembre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 10 settembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, nel caso concreto, il ricorrente a distanza di più di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo non ha esibito alcun documento;
che durante l'audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un passaporto e di una carta d'identità (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7); che tuttavia il passaporto gli sarebbe stato rubato a Napoli (Italia) e la carta d'identità gli sarebbe stata portata via dalla polizia durante la perquisizione della sua casa (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7); che in entrambe le audizioni ha dichiarato di non poter fare nulla e di non aver fatto nulla per ottenere i documenti in quanto tutti i documenti gli sarebbero stati sequestrati dalla polizia (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 2);
che nel ricorso l'insorgente ritiene che vi sarebbero motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei documenti; che infatti non potrebbe presentarli in quanto gli sarebbero stati sequestrati e avrebbe dei grossi problemi con le autorità che lo perseguiterebbero;
che tuttavia queste giustificazioni, così come le affermazioni riguardanti la perdita del passaporto, sono poco convincenti; che inoltre, considerando anche che agli atti non vi è traccia di alcuna pratica intrapresa dall'interessato per procurarsi i documenti richiesti il Tribunale ha ragione di credere che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
che in particolare le dichiarazioni in materia d'asilo rese dal ricorrente durante le audizioni non possono essere ritenute verosimili in quanto presentano sostanziali contraddizioni in punti chiave del racconto; che, a titolo di esempio, nella prima audizione ha dichiarato di essere stato aggredito una sola volta (cfr. verbale 1, pag. 8); che, invece, durante la seconda audizione ha riferito di un'altra aggressione avvenuta il 2 dicembre 2002 (cfr. verbale 2, pagg.5 e 6); che oltracciò nella prima audizione ha affermato di essere stato aggredito e colpito al volto da un proiettile nella primavera del 2003 (cfr. verbale 1, pag. 9); che invece nell'audizione sui motivi d'asilo ha collocato lo stesso episodio il 26 o 27 dicembre 2002 (cfr. verbale 2, pag. 6); che inoltre soltanto nella prima audizione ha affermato di essere stato fermato e picchiato spesso dalla polizia e di essere anche stato arrestato due volte (cfr. verbale 1, pag. 11); che nella seconda audizione non ha mai riferito di tali episodi; che confrontato con queste incoerenze e contraddizioni le ha giustificate dicendo che nella prima audizione sarebbe stato interrotto ad ogni parola che pronunciava, cosicché non avrebbe potuto esprimersi pienamente (cfr. verbale 2, pag. 9); che, tuttavia, data la rilevanza di tali eventi, non è verosimile che il ricorrente abbia tralasciato di menzionarli in entrambe le audizioni;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni dell'UFM;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 let. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, dispone di una formazione universitaria e vanta un'esperienza professionale come poliziotto (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9) e come socio di una ditta edile (cfr. verbale 1, pag. 4); che egli dispone in Patria di una rete familiare, dato che vi risiedono i genitori e i suoi due figli (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6); che inoltre la tossicodipendenza del richiedente non è ostativa all'esecuzione dell'allontanamento in quanto delle terapie di disintossicazione possono essere intraprese in Georgia (cfr. International Organization for Migration [IOM], Information Sheet: Medical Treatment for people with substance use problems in Georgia, pag. 1, Bern/Tbilisi, February 2010); che il richiedente stesso ha affermato di aver avuto accesso nel proprio Paese ad una terapia a base di metadone (cfr. verbale 1, pag. 11);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: