Art. 3 and 7 AsylG; refugee status requires credible, sufficiently substantiated allegations and an objectively well-founded fear of serious disadvantage in the near future. Credibility assessment must be global, but essential contradictions on the core persecution narrative justify a finding of implausibility. Where the alleged persecuting activity has long ceased and no concrete continuing pursuit is shown, a merely remote risk does not establish refugee protection. Unfounded appeals do not satisfy the prospects-of-success requirement for legal aid.
Entscheiddatum: 19.02.2024Publikationsdatum: 28.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5007/2021
Sentenza del 19 febbraio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nata il (...), Somalia, patrocinata da Patrizia Testori, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 21 ottobre 2021 / N (...).
Fatti:
A. A._______, cittadina somala originaria di B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 luglio 2020.
B. In data 17 agosto 2020 la richiedente asilo è stata sottoposta ad un'audizione di rilevamento sui suoi dati personali (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 12/10). Il 20 agosto 2020 vi è stato il colloquio personale Dublino (cfr. atto della SEM n. 15/12), mentre che il 10 settembre 2020 si è tenuta un'audizione approfondita sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto della SEM n. 24/12). Il 6 luglio 2021 la richiedente è stata sentita nell'ambito di un'audizione integrativa nella procedura ampliata (cfr. atto della SEM n. 37/17).
A sostegno della sua richiesta ella ha addotto, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essersi sposata una prima volta all'età di quattordici anni, ma di aver divorziato dal primo marito. Nel 2012 avrebbe sposato il suo attuale marito, con quest'ultimo avrebbe avuto due figli. Nel 2017 il marito della richiedente avrebbe subito un tentativo di reclutamento da parte di Al-Shabaab. Egli si sarebbe rifiutato di aggregarsi al suddetto gruppo e sarebbe riuscito a scappare a B._______. A causa della fuga del marito, l'interessata sarebbe stata presa con la forza da parte dei membri di Al-Shabaab e data in sposa ad uno di loro. Avrebbe vissuto all'incirca un mese assieme a tale persona, prima di riuscire a fuggire approfittando di un attacco di altri non meglio specificati gruppi armati. Successivamente sarebbe riuscita a ritornare a B._______ dove stava la suocera che si occupava dei figli avuti con il secondo marito. Quest'ultima si sarebbe rifiutata di ridarle la custodia dei bambini, adducendo quale motivazione il fatto che l'interessata si sarebbe sposata con un altro uomo. Esasperata da tale situazione, avrebbe deciso di espatriare verso l'Arabia Saudita, il 1° giugno 2017, per recarsi presso una zia che viveva lì. Durante tale soggiorno sarebbe nato il suo terzo figlio e, dopo circa un anno, avrebbe fatto ritorno in Somalia per impedire alla suocera di eseguire la mutilazione genitale alle sue figlie. Ritornata in patria avrebbe aperto un bar ad agosto 2019 in centro a B._______. Ad ottobre 2019 avrebbe ricevuto telefonicamente, per due volte, delle minacce di morte da parte ignoti, a suo dire probabilmente appartenenti al gruppo Al-Shabaab. Sentendosi in pericolo di vita in Somalia, dapprima avrebbe chiesto aiuto a suo zio che l'avrebbe portata con sé in una base militare. Successivamente egli avrebbe organizzato l'espatrio dell'interessata e ella sarebbe partita dalla Somalia il 29 novembre 2019 dapprima verso la Turchia, per poi successivamente raggiungere la Svizzera il 27 luglio 2020.
A supporto delle sue allegazioni, la ricorrente ha prodotto una fotografia della sua carta d'identità originale (cfr. atto della SEM n. 20/1).
C. Con scritto spontaneo del 27 febbraio 2021 il patrocinatore della richiedente asilo ha chiesto di poter visionare gli atti, comunicando al contempo che avrebbe provveduto a trasmettere ulteriore documentazione relativa allo stato di salute dell'interessata e a due incidenti avvenuti nel Paese d'origine di quest'ultima per mano di Al-Shabaab.
D. Con ulteriore scritto spontaneo del 5 marzo 2021 la ricorrente ha comunicato che si sarebbe recata da un medico a causa del mal di testa, di bruciori di stomaco e mancanza di vitamine. Quest'ultimo le avrebbe riscontrato una mancanza di ferro e l'avrebbe sotto posta ad un trattamento che non sarebbe ancora terminato. Inoltre, a causa delle sue preoccupazioni relative ai figli, sarebbe in cura preso due diversi psichiatri. L'interessata ha riferito che il marito avrebbe subito due tentativi di assassinio da parte di membri del gruppo di Al-Shabaab, descrivendone le modalità. Altresì, egli sarebbe riuscito a sopravvivere a questi attacchi.
E. In data 18 giugno 2021 Patrizia Testori, ha comunicato di patrocinare la richiedente e ha chiesto una attuale lista dei mezzi di prova e le copie delle traduzioni effettuate d'ufficio dalla SEM.
F. Con decisione del 21 ottobre 2021, notificata alla ricorrente il 22 ottobre 2021 (cfr. atto della SEM n. 43/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando altresì l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. Non di meno, ha constatato l'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso, con contestuale ammissione provvisoria.
G. Con ricorso datato 16 novembre 2021, ma trasmesso in data 17 novembre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato), la richiedente asilo è insorta contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo e delle spese processuali, nonché del gratuito patrocinio, con la nomina di Patrizia Testori quale patrocinatrice d'ufficio.
Al ricorso, quale nuova documentazione, la ricorrente ha presentato: un descrittivo delle prestazioni effettuate dalla sua rappresentante legale; una dichiarazione inerente le prestazioni sociali percepite; un messaggio tra la sua rappresentante legale e la Schweizerische Flüchtlinghilfe (di seguito: SFH) del 4 novembre 2021.
H. Con scritto del 31 gennaio 2023, la rappresentante legale della ricorrente ha chiesto ragguagli circa lo stato della procedura in oggetto e ha rinnovato la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Il Tribunale ha risposto con scritto datato 9 febbraio 2023 (cfr. risultanze processuali).
I. Con ulteriore scritto del 20 giugno 2023 la ricorrente ha informato il Tribunale che il rischio che la figlia di essere sottoposta ad una mutilazione genitale sarebbe notevolmente aumentato, chiedendo al contempo un trattamento prioritario dell'incarto. Ella ha presentato quale nuova documentazione una valutazione sulla situazione di pericolo di sua figlia redatta dal centro nazionale di consulenza delle mutilazioni genitali femminili del 10 giugno 2023 e un rapporto medico dell'ospedalizzazione della signora C._______, zia della ricorrente, redatta dall'ospedale specialistico di B._______.
J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (cfr. DTAF 2020 I/1, consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo ella censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.
Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio scritti.
5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha dapprima concluso come le allegazioni rese dall'interessata in corso di procedura, siano inverosimili giusta l'art. 7 LAsi, in quanto le medesime sarebbero poco concrete e dettagliate, oltre che contraddittorie in merito a elementi fondamentali della persecuzione subita dall'interessata.
5.2 Dal canto suo, nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta di aver reso allegazioni poco concrete e dettagliate, nonché contraddittorie. Invero, riprendendo e censurando alcune delle discrepanze rilevate dalla SEM nella sua decisione, la ricorrente osserva come l'autorità inferiore avrebbe valutato solo i pochi elementi avverso la credibilità della richiedente e non abbia invece valutato i molti elementi a favore, contravvenendo al principio secondo cui la valutazione della credibilità deve basarsi su una valutazione globale delle allegazioni del richiedente. Inoltre, l'interessata censura il mancato apprezzamento da parte della SEM delle proprie allegazioni in merito alla rilevanza relativamente all'art. 3 LAsi. L'insorgente ritiene infatti di essere entrata nel mirino di Al-Shabaab per motivazioni religiose e politiche che non sono state vagliate dall'autorità inferiore, ma che ottempererebbero alle condizioni richieste dall'art. 3 LAsi.
6.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
6.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
7.1 In primo luogo, il Tribunale esaminerà se le dichiarazioni dell'insorgente in merito ai suoi motivi d'asilo adempiono alle condizioni di verosimiglianza.
7.1.1 Nel caso in disamina, le allegazioni della ricorrente relative ai motivi che l'hanno portata all'espatrio appaiono contraddittorie e non sufficientemente sostanziate. In particolare, ella ha fornito delle dichiarazioni divergenti riguardo alle motivazioni alla base della presunta persecuzione nei suoi confronti. L'interessata ha invero dichiarato che successivamente all'apertura del suo bar a B._______ avrebbe ricevuto, nel mese di ottobre 2019, due telefonate, da parte di ignoti, che la minacciavano di morte se non avesse terminato tale attività lavorativa. Relativamente alla prima telefonata ha dichiarato che gli interlocutori le avrebbe detto: "[...] sappiamo quello che stai facendo e dove ti trovi. Se non smetti di fare quello che stai facendo, vedrai quello che ti capiterà" (cfr. atto della SEM n. 24/12, D16, pag. 6). La ricorrente ha riferito che a suo modo di vedere il senso di tali affermazioni sarebbe stato che l'avrebbero uccisa in quanto: "[...] le persone che lavorano per le autorità sono persone contro la religione e io servivo quelle persone. Sono cose che non avrei dovuto fare", specificando inoltre che: "Secondo loro non devi avere niente a che fare con qualsiasi persona che collabora con le autorità, né vendere niente, né portare loro un bicchiere di caffè, non devi avere niente a che fare" (cfr. atto della SEM n. 24/12, D24-D26, pag. 8). Nel corso dell'audizione integrativa nella procedura ampliata del 6 luglio 2021 la ricorrente ha invece riferito: "[...] Le uniche cose che facevo e che possono essere state viste in modo sbagliato da questi gruppi armati sono per prima cosa che io sono una donna che lavorava in un ristorante frequentato da uomini, come seconda cosa che nel mio ristorante era sempre accesa la musica e come terza cosa nel momento della preghiera non spegnevo la musica, ma lasciavo accesa e non chiudevo nemmeno il ristorante [...]" (cfr. atto della SEM n. 37/17, D92, pag. 11). Tali ulteriori affermazioni sono in palese contraddizione con quanto prima dichiarato e la successiva giustificazione data dall'insorgente, ovvero che nella prima audizione le era stato raccomandato dall'interrogante di esprimersi in modo concreto, mentre nella seconda di spiegare bene, si rivela una giustificazione poco credibile. La chiara contraddizione dell'insorgente in merito a tale punto, sul quale peraltro fonda il suo timore di essere esposta a pericolo di vita nel caso di un ritorno in Somalia, non è spiegabile con quanto asserito in sede ricorsuale. Innanzitutto si rileva che l'incongruenza concerne un punto essenziale dei motivi d'asilo dell'insorgente. In secondo luogo, la motivazione secondo cui la circostanza di servire poliziotti nel suo bar fosse stata presa come base implicita nella seconda audizione, come l'evenienza che tali motivi fossero aggiuntivi al motivo principale, non giustifica tale incoerenza. La ricorrente stessa avrebbe potuto e dovuto specificare che tali affermazioni concernevano ulteriori aspetti oltre il motivo principale per il quale sarebbe stata minacciata. Nella risposta data a verbale, ovvero: "le uniche cose che facevo che possono essere state viste in modo sbagliato da questi gruppi armati [...]" (cfr. atto della SEM n. 37/17, D92), l'interessata dimostra che non fosse in alcun modo assodato il motivo principale di queste minacce, ma bensì che dal suo punto di vista i comportamenti elencati erano gli unici che potevano essere stati malvisti dal Al-Shabaab.
7.1.2 Proseguendo nell'analisi, anche le allegazioni della ricorrente circa l'identità degli asseriti persecutori risultano incoerenti. Difatti, in un primo tempo ella ha dichiarato che successivamente alla prima chiamata di minaccia, avrebbe contattato il cugino in quanto lo stesso lavorava in una compagnia telefonica e che le avrebbe fornito il nome e cognome del proprietario del numero telefonico tale D._______ che non conosceva (cfr. atto della SEM n. 24/12, D16, pag. 6 e D20-22, pag. 7). In un secondo tempo ha invece dichiarato che il cugino non era riuscito a rintracciare di chi fosse il numero di telefono in quanto a suo dire succederebbe spesso che una persona usi una terza persona per ottenere un numero telefonico (cfr. atto della SEM n. 37/17, D50 segg., pag. 7). Interrogata in merito all'incongruenza, la ricorrente non ha fornito una spiegazione convincente, dichiarando che D._______ poteva non essere la persona che l'avrebbe chiamata, in quanto Al-Shabaab utilizza il nome di altre persone per ottenere un numero di cellulare (cfr. atto della SEM n. 37/17, D75, pag. 9 seg.). A questo proposito la tesi ricorsuale secondo cui, oltre a degli eventuali problemi di traduzione, non sia possibile che l'insorgente, che ha raccontato con dovizia di particolari tutte le sue vicissitudini, si sia scordata il nome di questa persona, ma bensì l'abbia omesso in quanto non ha ritenuto la scoperta del cugino rilevante, non può essere seguita. In primo luogo, l'argomentazione addotta dalla ricorrente di tenere conto di problemi di traduzione che non renderebbero chiare domande e risposte non risulta convincente e pare essere meramente pretestuosa. L'insorgente ha sempre riferito di comprendere molto bene il traduttore presente nelle diverse audizioni come pure ha sottoscritto, dopo rilettura, i diversi verbali, confermando quindi l'integralità delle proprie asserzioni. Per quanto attiene al nome della persona detentrice del telefono con il quale le sarebbero state proferite le asserite minacce appare quantomeno sorprendente che l'interessata non l'abbia ritenuto rilevante tanto non solo, da non citarlo spontaneamente nella seconda audizione, ma addirittura asserire che il cugino: "No, non ha mai saputo di chi fosse" il numero (cfr. atto della SEM n. 37/17, D52, pag. 7). Infatti, quandanche effettivamente la persona rintracciata dal cugino non fosse stata più in possesso del suddetto numero di telefono, si sarebbe in ogni caso trattato di un primo indizio da cui partire alfine di comprendere la provenienza delle asserite minacce che avrebbero costretto l'insorgente ad espatriare. Pertanto, non è verosimile che non fosse rilevante tale nome. Contraddittorio infine è anche il fatto che l'interessata abbia effettivamente raccontato le sue vicissitudini di vita con dovizia di particolari, mentre in tal caso si sia dimenticata di citare il nome della persona detentrice del numero di telefono che l'avrebbe minacciata. Di conseguenza, tale incongruenza, è da interpretare quale ulteriore indizio circa l'inverosimiglianza del racconto dell'interessata.
7.1.3 In seguito il Tribunale rileva un'ulteriore contraddizione nel racconto dell'insorgente relativo alla seconda minaccia ricevuta. Invero, la ricorrente ha dapprima asserito nella prima audizione di aver ricevuto dapprima dieci dollari da un numero sconosciuto e successivamente una chiamata con la quale è stata minacciata di morte (cfr. atto della SEM n. 24/12, D16, pag. 6). Nel corso dell'audizione successiva ha tuttavia spontaneamente affermato di aver ricevuto, oltre ai dieci dollari, un messaggio con il quale le veniva comunicato che la somma ricevuta fosse per acquistare l'abito funebre (cfr. atto della SEM n. 37/17, D11, pag. 3). Interrogata in merito all'incongruenza, la ricorrente ha semplicemente negato in maniera vaga, affermando di non aver mai parlato di messaggi e di aver ricevuto invece una chiamata subito dopo il versamento della somma di denaro (cfr. atto della SEM n. 37/17, D58, pag. 8). Tale incongruenza alimenta ulteriori dubbi sulla verosimiglianza del racconto della ricorrente.
7.1.4 Per quanto attiene le dichiarazioni della ricorrente relative al soggiorno presso la base militare dove avrebbe lavorato lo zio, queste si sono rilevate palesemente contraddittorie (cfr. decisione impugnata, pag. p. to II, pag. 5). Infatti, il Tribunale condivide le riserve espresse dall'autorità inferiore rispetto a quanto affermato dalla ricorrente relativamente al lasso di tempo in cui è rimasta presso tale struttura. È difatti contradditorio che ella dapprima ha dichiarato di non poter restare nella base militare in quanto vi era solamente la presenza di maschi e non vi erano donne (cfr. atto della SEM n. 24/12, D32, pag. 8), salvo successivamente affermare di aver vissuto nella base militare insieme a suo zio, sua moglie e suoi figli (cfr. atto della SEM n. 37/17, D67, pag. 9). Anche confrontata su tale contraddizione non è riuscita a dare una spiegazione logica, affermando che ella intendeva che il personale militare all'interno della base militare era di genere maschile (cfr. atto della SEM n. 37/17, D67, pag. 9), senza spiegare in alcun modo come mai si sia contraddetta tra le due audizioni.
7.1.5 Infine, il Tribunale non può che condividere le argomentazioni esposte in modo dettagliato dall'autorità inferiore nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza del narrato esposto dall'interessata in merito alla situazione attuale che starebbe vivendo suo marito. Infatti, lo stesso risulta illogico e poco plausibile, come rettamente riportato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore alla quale si rimanda (cfr. p. to II, pag. 5 della decisione impugnata). Difatti non si spiega come il marito, il quale da anni sarebbe in pericolo di vita e che non vivrebbe più con l'interessata dal 2017, non abbia cercato di espatriare a causa di difficoltà economiche, mentre la moglie sarebbe riuscita per ben due volte a lasciare la Somalia. Le spiegazioni apportate con il ricorso da parte della ricorrente non sono in grado in tal senso di sovvertire tale giudizio sull'inverosimiglianza delle allegazioni dell'interessata.
7.1.6 Il Tribunale ritiene inoltre che gli scritti e le nuove allegazione addotte dall'insorgente (non supportate dal alcun mezzo di prova a comprova di quanto asserito) non sono in grado far addivenire il Tribunale ad una diversa conclusione riguardo all'inverosimiglianza dei suoi asserti. Altresì, le allegazioni e i documenti prodotti con lo scritto del 20 giugno 2023, risultano essere non pertinenti per la presente causa.
7.1.7 Pertanto il Tribunale rileva che le allegazioni della ricorrente, portanti su degli elementi essenziali inerenti ai motivi che l'avrebbero in definitiva fatta espatriare, risultano essere inverosimili e v'è dunque da tutelare la conclusione a cui è giunta l'autorità inferiore.
8.1 A titolo abbondanziale, anche se tali minacce fossero ritenute verosimili, l'interessata non è riuscita a rendere verosimile, almeno dal profilo oggettivo il timore circa la concretizzazione delle stesse, in tutta probabilità e in un futuro prossimo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/51 consid. 6.2). Difatti, secondo la giurisprudenza viene riconosciuto come rifugiato colui che dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129).
8.2 Nel caso in disamina la richiedente sarebbe stata minacciata per l'apertura di un bar a B._______ avvenuta nel 2019. Ora tale attività non risulta più essere attiva in quanto, ella stessa ha affermato di aver completamente abbandonato la struttura lasciando tutto ciò che era presente all'interno (cfr. atto della SEM n. 37/17, D86, pag. 11). Inoltre, la ricorrente ha affermato di non essere incorsa in ulteriori problematiche, dopo aver lasciato la sua attività lavorativa (cfr. atto della SEM n. 37/17, D85, pag. 10). Non risulta poi dalle dichiarazioni neppure che la ricorrente sia stata ricercata da terze persone dopo tali eventi, e ciò malgrado in particolare i figli e la zia dell'insorgente abbiano continuato ad abitare nello stesso luogo. Alla luce di questi elementi, si constata come risulti inverosimile che la ricorrente, nel caso dovesse fare rientro in Somalia, possa subire una futura persecuzione a causa della sua attività di imprenditrice di un bar abbandonato ben quattro anni fa. Una sola remota possibilità di una persecuzione futura non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo, in quanto occorre la sussistenza di indizi concreti che le conseguenze attese siano verosimili, perché il timore provato appaia essere realistico e condivisibile (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.3). Tali inidizi, non sono in casu ravvisabili, e né le fonti citate dalla ricorrente nel gravame né le informazioni derivati dall'allegato n. 5 annesso al ricorso, a sostegno dei suoi asserti, non risultano essere dimostrative del fatto che simili rappresaglie possano effettivamente essere adempiute nei suoi confronti nel caso di un suo rientro (ipotetico) nel Paese d'origine.
8.3 Riassumendo, a fronte degli elementi succitati, il Tribunale, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione che quest'ultima sia esposta, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta senza oggetto.
Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta. Pertanto, non essendo adempiuta una delle condizioni necessarie per l'ottenimento del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, anche tale richiesta va disattesa.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione: