Asylum non-entry upheld for lack of identity documents

d-4823-2013Tribunale amministrativo federale / 4a divisione4 set 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Tunisian asylum seeker appealed the UFM’s non-entry decision based on failure to submit identity documents within 48 hours. The Federal Administrative Court, sitting as single judge with second-judge approval, found no excusable reason for the omission and considered the applicant’s explanations inconsistent and not credible. It also held that the asylum allegations were implausible and that no further clarification was needed. Removal to Tunisia was deemed lawful, possible, and reasonable. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, and costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi; non-entrée en matière per mancata produzione di documenti d’identità entro 48 ore. L’autorità di ricorso verifica unicamente se il rifiuto di entrare nel merito è fondato; la domanda di asilo quale tale resta estranea all’oggetto del litigio. L’eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi presuppone una credibile impossibilità scusabile di consegna; dichiarazioni incoerenti, non plausibili o indizianti di occultamento dei documenti escludono l’eccezione. In assenza di elementi attendibili sulla qualità di rifugiato o su impedimenti all’allontanamento, non vi è luogo a ulteriori accertamenti (cpv. 3 lett. b-c).

Testo completo

BVGer D-4823/2013

Entscheiddatum: 04.09.2013Publikationsdatum: 28.11.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4823/2013

Sentenza del 4 settembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 agosto 2013 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 30 luglio 2013 in Svizzera;

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali d'audizione del 7 agosto 2013 (di seguito: verbale 1) e del 20 agosto 2013 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 27 agosto 2013, notificata oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. Acta A11/1);

il ricorso del 28 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 agosto 2013);

la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 agosto 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);

che contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa;

che, di conseguenza, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);

che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);

che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento che adempia i citati criteri;

che interpellato sulla possibilità di consegnare un documento l'insorgente ha dapprima affermato di non avere fatto niente in quanto non avrebbe nulla; che, tuttavia, avrebbe fatto il possibile per contattare i parenti in Patria per farsi inviare i documenti (cfr. verbale 1, pag. 5); che, ciò malgrado, nell'ambito della seconda audizione, ha ribadito di non avere fatto nulla a tale soggetto (cfr. verbale 2, D5, pag. 2); che interpellato sul motivo della propria inerzia il ricorrente ha sostenuto di non essere stato in grado di contattare i propri genitori in quanto avrebbe lasciato l'agenda con i numeri di telefono in Italia (cfr. verbale 2, D9-10, pag. 2); che alle puntuali domande dell'auditore l'insorgente ha risposto con scuse poco credibili (cfr. verbale 2, D15-22, pag. 3); che, inoltre, il ricorrente ha ammesso di essersi presentato alle autorità svizzere con falsa identità onde evitare di essere rimpatriato (cfr. verbale 1, pag. 3);

che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei documenti; che, tuttavia, le giustificazioni ricorsuali non sono tali da convincere il Tribunale;

che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità e la sua identità stessa, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente siano inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che, le allegazioni del ricorrente presentano sostanziali contraddizioni ed illogicità in punti chiave del suo racconto; che, infatti, nel corso della prima audizione il ricorrente ha unicamente adotto motivi di carattere economico (cfr. verbale 1, pag. 7); che, in occasione della seconda audizione, ha aggiunto di avere contratto un debito nei confronti di quattro cugini ed un vicino di casa (cfr. verbale 2, D26 e D33-34, pagg. 4-5); che i creditori vorrebbero la restituzione dei soldi e lo avrebbero minacciato (cfr. verbale 2, D26 e D40, pagg. 4-5); che, a domanda sul perché non avesse citato tale circostanza già in occasione della prima audizione, l'insorgente ha sostenuto che gli sarebbe stato detto di parlare brevemente nella prima audizione (cfr. verbale 2, D32, pag. 4); che, ciononostante, tale giustificazione non soccorre il ricorrente, ritenuto che in occasione del primo verbale, ad esplicita domanda, ha affermato di avere espresso tutti i motivi e di non avere mai avuto ulteriori problemi in patria all'infuori di quelli economici (cfr. ibidem); che, oltretutto, tali motivi, oltre che inverosimili, non sarebbero nemmeno rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenuto che le Autorità tunisine, se interpellate, sarebbero certamente in grado di prendere adeguate misure a tutela del ricorrente;

che, visto quanto precede, i motivi adotti dall'interessato sono inverosimili ed irrilevanti in materia di asilo;

che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe, scolarizzato, e di formazione professionale elettricista (cfr. verbale 1, pag. 4); che il medesimo vanta un esperienza lavorativa pluriennale quale muratore (cfr. ibidem); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di un'ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, tre fratelli, una sorella e diversi parenti (cfr. ibidem);

che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

Parole chiave

asylumnon-entry on the meritsidentity documentsrefugee statusremovalcredibilitysummary procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the asylum non-entry decision was admissible, including the request for asylum itself.

Decisione estratta

The appeal was admissible only insofar as it challenged the non-entry decision; the request for asylum was inadmissible because a non-entry appeal cannot extend to the merits of asylum.

Motivazione estratta

In review of a non-entry decision, the court examines only whether the authority rightly refused to enter into the merits. A claim for asylum requires a substantive examination and therefore falls outside the scope of the appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the UFM correctly refused to enter into the asylum application under Art. 32(2)(a) AsylA.

Decisione estratta

Yes. The applicant did not submit identity or travel documents within 48 hours and did not make excusable inability credible.

Motivazione estratta

The applicant produced no qualifying documents, gave inconsistent explanations for not obtaining them, and admitted using a false identity before Swiss authorities. The asserted reasons for the omission were not credible.

Questione giuridica chiave

Whether an exception under Art. 32(3)(b) or (c) AsylA required substantive examination or further clarification.

Decisione estratta

No. The allegations were implausible and irrelevant for asylum; no additional clarifications were necessary to assess refugee status or impediments to removal.

Motivazione estratta

The narrative contained major contradictions and was economically motivated. It did not establish refugee status and revealed no need for further evidentiary steps.

Questione giuridica chiave

Whether removal to Tunisia was impermissible, unreasonable, or impossible.

Decisione estratta

No. The court found no risk of refoulement, no general situation preventing removal, and no personal medical or practical impediment.

Motivazione estratta

Tunisia was not in war or generalized violence; the applicant was young, healthy, trained, employable, and supported by a broad family network. He could obtain the documents needed for return.

Questione giuridica chiave

Court costs.

Decisione estratta

Costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

The appellant lost the case and therefore bore the procedural costs.

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