Entscheiddatum: 17.12.2013Publikationsdatum: 22.01.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4579/2012
Sentenza del 17 dicembre 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Robert Galliker, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...), aliasB._______, nata il (...),Sri Lanka,patrocinata dall'Avv. Gabriel Püntener, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 luglio 2012 / N (...).
Fatti:
A. La richiedente, di etnia tamil, è nata a C._______ (Jaffna) dove ha vissuto fino al 1996. In seguito ha vissuto nei distretti di Mullaitivu e Kilinochchi. Dal (...) al (...) 2009 ha vissuto in un campo a D._______ nel distretto di Vavuniya, dopodiché ha alloggiato presso lo zio a E._______ (Vavuniya) fino al momento dell'espatrio, avvenuto il (...) 2011 (verbale di audizione del 24 maggio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-3 e 8 nonché verbale di audizione del 9 gennaio 2012 [di seguito: verbale 2], pagg. 10 seg.).
Interrogata sui motivi d'asilo, ha dichiarato che in patria si sarebbe trovata in pericolo a causa della sua passata attività di giornalista presso (...) delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) F._______ e che in caso di rimpatrio temerebbe di essere arrestata (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pagg. 3 e 14). Nell'ambito di (...), non si sarebbe occupata solo di (...) notizie sul conflitto, riferendo di caduti ed eroi di guerra, ma anche d'informare la popolazione sulle concrete situazioni di pericolo, indicando ad esempio le zone da evitare in ragione dell'avanzare dei conflitti e fornendo consigli per la salute. Avrebbe anche rappresentato gli avvenimenti tramite brevi racconti e, mentre l'esercito avrebbe tentato, tramite la sua attività di propaganda, di fuorviare l'opinione della popolazione, F._______ avrebbe informato su quanto realmente accadeva. L'interessata avrebbe lavorato con i nomi d'arte "G._______" (scelto in quanto nome all'anagrafe della sorella) e " H._______". Il 19 maggio 2009 sarebbe stata internata, come gli altri suoi familiari, al campo militare di D._______, dove sarebbe stata interrogata più volte a settimana. Un giorno sarebbero giunti presso la sua tenda degli agenti dei servizi segreti, che le avrebbero posto delle domande sulla sorella (all'anagrafe) G._______. Gli agenti le avrebbero ordinato di riferire alla sorella di presentarsi l'indomani; ella avrebbe seguito l'invito presentandosi all'interrogatorio, al quale ne sarebbero seguiti numerosi altri. Il nome "G._______" sarebbe risultato sospetto agli agenti in ragione dell'attività della ricorrente svolta sotto tale nome d'arte e, il fatto che la sorella G._______ fosse nata nel (...), confrontato con il periodo di attività della richiedente (in arte) G._______ quale giornalista dal (...) al (...), li avrebbe confusi. La sorella, sotto la pressione dei maltrattamenti subiti, avrebbe dichiarato che sarebbe stata la richiedente ad avere lavorato per (...). Un membro del CID [Criminal Investigation Division] l'avrebbe quindi prelevata e in seguito sarebbe stata sottoposta a vari interrogatori, durante i quali sarebbe stata ripetutamente picchiata. In particolare le sarebbero state poste domande sui suoi ex superiori e colleghi nonché sulla localizzazione di (...). In un'occasione le avrebbero indicato un uomo di piccola statura e di pelle scura chiedendole se lo avesse già visto prima; lei avrebbe smentito e a seguito di ciò sarebbe stata picchiata sotto gli occhi dei suoi familiari e di altre persone. Inoltre, dopo avere risposto negativamente alla domanda se al campo avesse riconosciuto degli ex collaboratori di (...), sarebbe stata picchiata sui fianchi, violenza che le avrebbe procurato la cicatrice che ella ha mostrato in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo. Sarebbe stata rilasciata dal campo il (...) 2009, illegalmente, in cambio dei gioielli della madre (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pagg. 3-5 e 10).
La richiedente ha anche allegato che, durante la sua attività per (...), avrebbe ricevuto dei riconoscimenti da (...) delle LTTE I._______ per le sue capacità e per i suoi servizi, che avrebbe fornito facendo importanti sacrifici e affrontando situazioni di pericolo, dimostrando una grande perseveranza (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 9).
Ella ritiene che in caso di rimpatrio verrebbe subito fermata. Infatti, sia i militari, sia dei rappresentanti dei servizi segreti, sia degli ex membri delle LTTE che oggi starebbero dalla parte delle autorità srilankesi, chiederebbero informazioni sulla richiedente ai familiari, i quali vivrebbero quindi sotto pressione. Sarebbe anche successo che dei civili, fingendosi preoccupati, avrebbero cercato di avere informazioni sul suo conto dalla famiglia. Addirittura, i suoi nipotini avrebbero riferito che la maestra di scuola avrebbe chiesto loro dove si trovasse la zia e se l'avessero sentita al telefono (cfr. verbale 2, pagg. 6 e 11).
A sostegno della sua domanda ha fornito i seguenti mezzi di prova:
dei cd-rom contenenti delle immagini raffiguranti il momento in cui la richiedente avrebbe ricevuto i riconoscimenti da parte di I.\_\_\_\_\_\_\_, un servizio concernente l'uccisione della sua collega J.\_\_\_\_\_\_\_, un breve film in cui l'interessata (...), delle registrazioni audio nonché dei filmati (...);
delle fotocopie di un articolo, rappresentante il logo delle LTTE, di data ignota e in lingua tamil, contenente un'immagine della premiazione della richiedente da parte di I.\_\_\_\_\_\_\_ e una foto di gruppo, nonché una lista includente il suo nome d'arte "G.\_\_\_\_\_\_\_";
un articolo del 6 agosto 2009 scaricato dal sito di TamilNet intitolato "Details emerge on Tamil media workers killed in Vanni";
un documento dall'intestazione "(...)" datato del (...), attestante l'ospedilazzazione dell'interessata avvenuta il (...);
un documento dall'intestazione "(...)" datato del (...), attestante il domicilio della richiedente a K.\_\_\_\_\_\_\_ (Kilinochchi);
un "Affidavit" del giudice di pace L.\_\_\_\_\_\_\_ di K.\_\_\_\_\_\_\_ West (Kilinochchi) datato del (...);
copia dei certificati di morte dei due fratelli.
B. Con decisione dell'UFM del 30 luglio 2012, notificata all'interessata il 3 agosto 2012 (cfr. atto A 18/1), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo.
C. In data 3 settembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 5 settembre 2012), la ricorrente è insorta contro la decisione dell'UFM con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo (qui di seguito tradotto dall'atto di ricorso redatto in lingua tedesca):
la completa visione degli atti, in particolare gli originali o una copia dei cd-rom da ella consegnati in procedura di prima istanza nonché l'accordo di un termine per completare il ricorso successivamente alla completa visione degli atti;
l'annullamento della decisione e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per violazione dell'obbligo di motivare;
l'annullamento della decisione nonché il rinvio degli atti all'UFM per la determinazione completa e corretta dei fatti rilevanti e per una nuova valutazione nel merito;
subordinatamente, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo;
in via ancor più sussidiaria, l'annullamento della decisione limitatamente ai punti 4 e 5 e la constatazione dell'inesigibilità, rispettivamente dell'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento;
l'accordo, al patrocinatore, di un termine ragionevole per produrre una nota dettagliata per l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili.
Il tutto con protesta di spese e ripetibili. Ella ha anche chiesto di essere informata circa il giudice incaricato dell'istruzione della procedura, rispettivamente sulla composizione del collegio giudicante.
A sostegno del gravame l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un cd-rom contenente un (...) della richiedente e ha chiesto l'accordo di un termine per inoltrare ulteriori mezzi di prova, in particolare un cd-rom con alcuni contributi ancora reperibili della sua attività di giornalista. Nel caso in cui si dubitasse delle sue passate attività giornalistiche e dell'attuale pericolo personale sussistente in patria, la ricorrente ha chiesto un termine supplementare per inoltrare dei (...) ancora presenti in Internet e che il signor M._______ (N [...]), il quale avrebbe in passato lavorato presso lo stesso (...), venga interrogato quale testimone o, in via sussidiaria, che venga accordato un termine per la produzione di una testimonianza scritta giusta l'art. 12 lett. c della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
Ha inoltre allegato numerosi articoli e rapporti circa la situazione vigente nello Sri Lanka. Tali mezzi di prova, come altri documenti riguardanti la situazione generale del Paese prodotti nel corso della procedura, verranno ripresi nei considerandi qualora rilevanti per l'esito della vertenza.
D. Con decisione incidentale del 7 settembre 2012, il Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- entro il 24 settembre 2012 a copertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, e ha respinto la richiesta tendente a fissare un termine per introdurre una nota d'onorario. Nella stessa decisione il Tribunale ha reso noto alla ricorrente la composizione del collegio giudicante e ha comunicato che avrebbe deciso sulle ulteriori richieste in prosieguo di causa.
E. Con invio del 24 settembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'insorgente ha chiesto l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, allegando una copia della decisione del Servizio richiedenti asilo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cantone Ticino) di accoglimento della prestazione assistenziale nonché una nota d'onorario.
F. Con decisione incidentale del 3 ottobre 2012 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo e ha assegnato all'UFM un termine per la risposta al ricorso giusta l'art. 57 cpv. 1 PA.
G. Con risposta del 4 ottobre 2012, l'UFM ha confermato quanto ritenuto nella sua decisione del 30 luglio 2012.
H. Con ordinanza del 9 ottobre 2012, il Tribunale ha trasmesso alla ricorrente una copia delle osservazioni del 4 ottobre 2012 dell'UFM invitandola a inoltrare un'eventuale replica entro il 24 ottobre 2012.
I. Con replica del 24 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 25 ottobre 2012), la ricorrente ha reiterato le sue allegazioni ricorsuali del 3 settembre 2012 e, oltre a diversi nuovi documenti circa la situazione vigente nel suo Paese di provenienza, ella ha prodotto un cd-rom contenente dei documenti (...) nonché una lista Excel con le relative spiegazioni, chiedendo che, nel caso in cui venissero messi in dubbio la sua passata attività quale giornalista nonché i pericoli risultanti da questa circostanza, (...) dal Tribunale in presenza sua e di un interprete qualificato.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.1 Nella sua decisione, l'UFM ha ritenuto che fosse in linea di principio data per acquisita la credibilità dei fatti esposti, ritenendo tuttavia che non vi fossero elementi atti a giustificare un timore oggettivamente fondato della richiedente di subire persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti le autorità srilankesi, al corrente della passata attività dell'interessata per (...), nel (...) del 2009 l'avrebbero rilasciata dal campo in cui era trattenuta; questo dimostrerebbe che non la sospettavano di essere impegnata in maniera importante a favore delle LTTE. Il fatto che ciò sia potuto avvenire unicamente dietro versamento di un importo di denaro [recte: consegna dei gioielli della madre], non cambierebbe nulla alla valutazione del caso in esame. Infatti, stando a quanto allegato dalla stessa richiedente, rilasci con simili modalità sarebbero stati usuali e le autorità srilankesi sarebbero perfettamente al corrente di queste pratiche; se davvero fossero stati nutriti dei sospetti nei confronti dell'interessata di legami di rilievo con le Tigri tamil, ella sarebbe stata tenuta sotto sorveglianza e non sarebbe stata certo sistemata in un campo dal quale era possibile essere rilasciati dietro pagamento. Secondo l'UFM, la richiedente non sarebbe peraltro mai stata membro delle LTTE, ma avrebbe unicamente lavorato presso (...) in qualità di semplice impiegata. Le autorità sarebbero a conoscenza dell'esistenza di persone di origine tamil forzate a collaborare con le Tigri e, in principio, non condannerebbero più queste persone. In aggiunta, l'interessata non avrebbe mai praticato giornalismo di opposizione ma si sarebbe unicamente occupata di cultura, di rendiconti di guerra, della segnalazione di pericoli e di reportage sui caduti e sugli eroi di guerra. Infine, il fatto che dopo il rilascio dal campo la richiedente abbia potuto risiedere in patria per un ulteriore anno e mezzo senza riscontrare problemi, indurrebbe a considerare che non sia perseguitata e che non siano i motivi di fuga invocati ad essere all'origine della sua partenza.
L'UFM ha quindi osservato che, quando le dichiarazioni sui motivi d'asilo palesemente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato, ci si possa esimere dall'esaminarne la verosimiglianza. A questo proposito l'Ufficio ha nondimeno ritenuto che l'allegazione secondo cui l'interessata continuerebbe a essere cercata presso il suo domicilio a K._______ risulterebbe poco credibile visto che durante la permanenza al campo non è stata arrestata e addirittura è stata rilasciata. Inoltre, le dichiarazioni concernenti l'assenza di documenti d'identità sarebbero contraddittorie. Infatti, durante l'audizione sui motivi d'asilo, avrebbe dichiarato di avere perso la carta d'identità in occasione di un bombardamento durante le ultime fasi della guerra, mentre in occasione dell'audizione sulle generalità avrebbe dichiarato di averla persa nel 2011 a Kilinochchi. Tuttavia, secondo le dichiarazioni della stessa richiedente, a quall'epoca ella si sarebbe nascosta a casa dello zio materno nei pressi di Vavuniya. Anche il fatto che l'interessata non fosse in grado d'indicare il momento esatto in cui i suoi familiari avrebbero lasciato il campo di D._______, risulta poco credibile. Questi elementi solleverebbero alcuni dubbi sulla veridicità di tali allegazioni e nemmeno i mezzi di prova prodotti sarebbero atti a modificare questa valutazione, in quanto non consentirebbero di dedurre delle minacce concrete per l'interessata. In particolare, la stampa, incompleta, dell'articolo pubblicato su TamilNet sull'assassinio di giornalisti nella regione di Vanni, non corroborerebbe l'ipotesi dell'esistenza di una situazione di persecuzione concreta per l'interessata a causa della sua carriera giornalistica; peraltro, la richiedente non vi sarebbe menzionata esplicitamente. Nemmeno l'articolo recante il logo delle LTTE, che cita il nome d'arte della richiedente, sarebbe atto a dimostrare una minaccia concreta, tanto più che la richiedente stessa avrebbe reso nota pubblicamente la sua attività, il che escluderebbe una persecuzione ai sensi della LAsi. Per quanto attiene ai mezzi di prova concernenti J._______, l'UFM ritiene che la ricorrente non possa dedurre delle persecuzioni per sé stessa facendo riferimento alla collega. Infine, i restanti mezzi di prova allegati si riferirebbero a circostanze non direttamente legate ai motivi di fuga invocati dall'interessata. L'UFM ha quindi ritenuto che le dichiarazioni della richiedente non soddisfacessero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi e pertanto non le ha concesso l'asilo.
3.2
3.2.1 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato che, successivamente alla relativa richiesta, l'UFM non le avrebbe spedito i cd-rom da ella consegnati, incorrendo in una violazione del diritto di visionare gli atti. Inoltre, l'Ufficio non avrebbe esaminato accuratamente le sue allegazioni, con conseguente violazione dell'obbligo di motivare e, quindi, del diritto di essere sentito. In particolare, l'autorità inferiore non avrebbe analizzato la portata del suo ruolo quale giornalista; le avrebbe negato una funzione di rilievo definendola una semplice impiegata e, allo stesso tempo, avrebbe tralasciato di esaminare attentamente il contenuto dei mezzi di prova prodotti. Ella ha anche osservato che agli atti non si troverebbe alcun accenno a eventuali rapporti concernenti la situazione nel suo Paese di provenienza, mancanza che avrebbe impedito all'autorità inferiore di riconoscere il suo profilo di rilievo quale ex giornalista vicina al movimento delle Tigri. È per queste ragioni che l'UFM sarebbe incorso in una violazione del diritto di essere sentito e avrebbe accertato in modo incompleto e inesatto i fatti rilevanti. Peraltro, non le sarebbe stato concesso il diritto di essere sentito in merito alle discrepanze nelle sue dichiarazioni circa i documenti d'identità. Nell'ambito di una nuova valutazione, l'UFM dovrebbe procedere a una nuova audizione dell'interessata sulla sua attività di giornalista nonché sulla portata di questo ruolo e dovrebbe servirsi di rapporti sulla situazione attuale nel Paese, in particolare circa le persecuzioni nei confronti di persone già attive nel giornalismo, visto che i rapporti considerati nella DTAF 2011/24, sulla quale si appoggia la decisione dell'UFM, risalirebbero al 2010 e da allora la situazione sarebbe cambiata.
3.2.2 Quanto ai motivi d'asilo, l'insorgente ha in particolare reiterato quanto affermato in sede di audizione; dal (...) al (...) avrebbe (...) delle LTTE F._______, sostenendo in questo modo il movimento delle Tigri. Per il suo servizio ben apprezzato, nel (...) sarebbe stata personalmente onorata da (...). Sarebbe a causa di questo profilo di rilievo che sarebbe stata arrestata e tutt'oggi ricercata dalle forze dell'ordine in patria. Nel gravame, la ricorrente ha puntualizzato che se nel campo di D._______ non è stata subito identificata quale importante collaboratrice di F._______, ciò sarebbe da ricondurre unicamente al fatto che solo il suo nome d'arte, non quello all'anagrafe, sarebbe stato di dominio pubblico e che, appena finita la guerra, il campo sarebbe stato molto affollato e la situazione caotica. Nondimeno, una volta identificata, sarebbe stata ripetutamente interrogata e sarebbe stata rilasciata dal campo unicamente corrompendo i militari. Il fatto poi che abbia potuto restare ancora un anno e mezzo in patria, presso lo zio, sarebbe da ricondurre solo alla fortuna e in alcun modo essere considerato come un elemento atto a negare la presenza di persecuzioni. In caso di rimpatrio, ella teme in particolare di essere posta davanti alla scelta tra l'obbligo di fare della propaganda (...) vicini alle forze governative e il rischio di venire uccisa. Nella sua decisione, l'UFM non avrebbe riconosciuto, nell'ottica del pericolo di future persecuzioni, la rilevanza del profilo della richiedente, la quale avrebbe diffuso l'informazione per conto delle LTTE.
A questo riguardo la ricorrente ha menzionato delle informazioni tratte dai vari rapporti che ha allegato quali mezzi di prova, in particolare circa la situazione di pericolo in patria per le persone già attive nei media nonché l'attitudine delle autorità in patria di controllare la popolazione tamil per timore di un risorgimento delle attività delle LTTE, eliminando le persone scomode. Non solo gli ex quadri del movimento si troverebbero in pericolo, ma anche persone che vi hanno avuto un legame minore. Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza del Tribunale definita nella DTAF 2011/24, la richiedente, già attiva per anni quale giornalista per conto delle LTTE, sarebbe da considerare appartenente ai gruppi di persone particolarmente a rischio di persecuzioni. In conclusione, la richiedente ritiene che, visti i sistematici controlli della popolazione tamil di rientro in patria, le autorità d'immigrazione potrebbero sicuramente avere visione delle informazioni sul suo conto. Di conseguenza, ella verrebbe già arrestata e interrogata all'aeroporto, incorrendo in un concreto pericolo di essere torturata e di subire altre conseguenze imprevedibili. Anche se all'aeroporto dovesse poi essere rilasciata, sussisterebbe comunque il rischio, visto il procedere delle forze dell'ordine, di subire violenza o di venire uccisa successivamente.
3.3 Tramite la risposta del 4 ottobre 2012, l'UFM ha ritenuto che il ricorso non contenesse nuovi fatti o mezzi di prova atti a giustificare una diversa valutazione del caso. Tramite lo stesso scritto l'Ufficio ha informato di avere, in stessa data, ritornato alla ricorrente i cd-rom consegnati durante la procedura di prima istanza. Circa le allegazioni sulla situazione nel Paese e sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM ha confermato quanto ritenuto nella sua decisione del 30 luglio 2012.
3.4 Con replica del 24 ottobre 2012, nella quale la ricorrente ha reiterato le sue allegazioni ricorsuali, ella ha anche confermato di avere ricevuto i menzionati cd-rom in originale da parte dell'UFM e ha informato di averli nuovamente inoltrati allo stesso Ufficio. Ha inoltre ritenuto che oggi vi sarebbero delle nuove circostanze determinanti per quanto concerne l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, allegando che le persone di etnia tamil rimpatriate correrebbero il rischio di essere esposte a trattamenti inumani e menzionando alcuni estratti dei rapporti prodotti.
4.1 Giusta l'art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 12 PA, nella procedura d'asilo va applicato il principio inquisitorio (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA), il quale trova tuttavia i suoi limiti nell'obbligo di collaborare del richiedente l'asilo (art. 8 LAsi e art. 13 PA). Secondo tale principio, l'autorità è tenuta ad accertare in modo completo ed esatto i fatti rilevanti. Vi è un accertamento incompleto dei fatti allorquando l'autorità tralascia di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti per la decisione; inesatto quando una decisione viene pronunciata sulla base di una fattispecie scorretta, in particolare quando la rilevanza di un fatto viene a torto esclusa (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 con relativi riferimenti).
4.2 Il diritto di essere sentito trova concretizzazione negli art. 29-33 PA. Si tratta del diritto all'audizione preliminare da parte dell'autorità (art. 30 e 30a PA), all'audizione sulle allegazioni della controparte che paiono importanti (art. 31 PA), all'esame delle allegazioni rilevanti prodotte (art. 32 PA) nonché all'ammissione di prove offerte dalla parte se risultano idonee a chiarire i fatti (art. 33 PA). Le specifiche componenti del diritto di essere sentito possono anche essere direttamente tratte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).
Il diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce gli aspetti essenziali per un processo equo (cfr. Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. ed, Berna 2008, pagg. 846 segg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 67; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2. ed., Berna 2006, n. 1305 segg.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo 2010, n. 1672 segg.). In particolare si tratta del diritto a un'audizione preliminare, che garantisce all'interessato di prendere parte alla determinazione dei fatti rilevanti. Inoltre vi è l'obbligo delle autorità ad analizzare accuratamente le allegazioni delle parti, considerandole nella decisione; da ciò deriva infine l'obbligo per le autorità, statuito dall'art. 35 cpv. 1 PA, di motivare la decisione (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1333 segg.; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 214-216; Schefer, op. cit., pag. 846). La motivazione di una decisione deve permettere alla persona interessata di avere conoscenza dei fatti e delle norme di diritto determinanti per l'autorità giudicante. In questo modo il ricorrente deve avere la possibilità di impugnare efficacemente la decisione (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [edit.], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n 10 e 17 ad art 35; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1333 seg.).
Preliminarmente, quanto alla negata visione degli atti, il Tribunale constata che la richiedente, nella sua replica alla risposta dell'UFM, ha informato di avere nel frattempo avuto accesso ai cd-rom richiesti. La relativa domanda, includente l'accordo di un termine per completare il ricorso, è quindi divenuta priva di oggetto, come anche la richiesta di un termine supplementare per l'inoltro di un cd-rom con i suoi contributi giornalistici ancora reperibili, in quanto nel frattempo depositato agli atti. Per il resto, il Tribunale osserva che dagli atti risulta che la richiedente sia stata interrogata in modo completo sui suoi motivi d'asilo. Ella ha infatti avuto la possibilità di raccontare in modo dettagliato la sua attività di giornalista nonché i problemi riscontrati con le forze dell'ordine (cfr. verbale 2, pagg. 3-13), per il che i verbali di audizione, unitamente ai mezzi di prova consegnati dall'interessata, sono da ritenere una base sufficiente per pronunciare una decisione circa la presenza di persecuzioni ai sensi della LAsi, rispettivamente di un timore oggettivamente fondato di essere esposta a simili pregiudizi. Quanto all'assenza agli atti di rapporti concernenti il Paese di provenienza, il Tribunale ritiene che ciò non può di per sé portare a sostenere che l'autorità inferiore non se ne sia servita per l'emanazione della decisione. Questa circostanza da sola non può quindi portare ad ammettere che l'UFM abbia accertato in modo incompleto i fatti rilevanti. Nondimeno, il Tribunale riconosce che l'affermazione dell'UFM secondo cui l'interessata non avrebbe praticato un giornalismo di opposizione sia sbrigativa; infatti, nella stessa decisione l'Ufficio ha ritenuto che la stessa riferisse di eroi caduti in guerra, quando dal contesto risulta chiaro che con "eroi" intendesse i combattenti delle Tigri. Peraltro l'autorità inferiore, nella sua decisione e nella risposta al ricorso, non sembra avere approfondito la tematica dei giornalisti quale categoria particolarmente soggetta a persecuzioni e ciò nonostante il Tribunale avesse inserito detta categoria nei gruppi di persone esposte a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8.2). Tuttavia, il Tribunale non ravvisa una violazione del diritto di essere sentito e di conseguenza non ritiene che gli atti siano da rinviare all'autorità inferiore. Infatti, l'insorgente ha potuto impugnare efficacemente la decisione nel suo ricorso, con il quale ha peraltro prodotto numerosi rapporti concernenti la situazione generale nel suo Paese di origine, in particolare in relazione ai diritti umani, ai pericoli specifici per le persone di etnia tamil nonché sulle persecuzioni nei confronti di giornalisti. In aggiunta, alla luce dell'esaustività delle dichiarazioni che ha avuto modo di rilasciare all'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che la nuova audizione reclamata dalla ricorrente sia da ritenere superflua, considerata anche la completezza delle allegazioni nel ricorso e nella replica alla risposta dell'UFM.
In assenza quindi di una violazione dell'obbligo di un accertamento esatto e completo dei fatti rilevanti, nonché del diritto di essere sentito, il Tribunale ritiene che siano raccolti tutti gli elementi per decidere nel merito e la richiesta di rinviare gli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione nel merito va respinta.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
5.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, affinché si possa ammettere la verosimiglianza dei fatti allegati, non è necessario che l'autorità sia assolutamente persuasa della loro veridicità, considerato che una certezza totale che escluda ogni dubbio non è, a rigor di logica, possibile. Tuttavia, occorre che il richiedente l'asilo riesca a convincere l'autorità giudicante che i fatti allegati si siano svolti come da lui asserito, senza necessariamente fornirne la prova, ma in modo che ogni ipotesi contraria possa essere ragionevolmente esclusa. Sebbene obiezioni e dubbi possano sussistere, essi devono apparire oggettivamente meno importanti se paragonati agli elementi che consolidano la probabilità delle allegazioni. Pertanto, nell'ambito dell'esame della verosimiglianza delle allegazioni del richiedente l'asilo, l'autorità deve ponderare gli indizi d'inverosimiglianza, ricavarne un'impressione d'insieme e determinare, tra gli elementi essenziali in favore e quelli contrari, quali risultano preponderanti (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
5.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).
6.1 Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'UFM ha negato la rilevanza dei fatti esposti ai sensi dell'art. 3 LAsi, dando tuttavia in linea di principio accertata la credibilità dei fatti esposti, come espressamente dichiarato nella sua decisione. Sebbene l'Ufficio abbia formulato delle riserve circa la plausibilità delle allegate ricerche presso il suo domicilio, abbia rilevato delle contraddizioni nelle dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità e abbia considerato poco credibile il fatto che la richiedente non fosse in grado di indicare il momento esatto in cui i familiari avessero lasciato il campo, lo stesso Ufficio ha considerato verosimile la lunga attività della richiedente per F._______, l'internamento al campo nel 2009 nonché gli interrogatori e i maltrattamenti subiti.
Circa le riserve formulate dall'Ufficio sulle veridicità dei fatti addotti, il Tribunale osserva che, come suesposto (cfr. consid. 5.2), quando l'autorità è chiamata a statuire sulla verosimiglianza, essa non può basare la sua argomentazione su delle divergenze di dettaglio, delle ipotesi o delle estrapolazioni ma, al contrario, deve procedere a un apprezzamento globale dei fatti addotti ponderando gli elementi contrari e quelli a favore della verosimiglianza del racconto. Nel caso di specie, nell'ambito di un apprezzamento globale, il Tribunale ritiene che quanto allegato in merito al rilascio dal campo e le successive ricerche presso il domicilio, soddisfi le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Infatti il fatto che sia stata rilasciata dal campo, peraltro illegalmente, corrompendo i militari con i gioielli della madre (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 8), non è sufficiente per concludere all'inverosimiglianza delle ricerche che avrebbero seguito presso il suo domicilio, considerato anche che, subito dopo il rilascio della richiedente, alla madre, allora ancora al campo, sarebbe stato in continuazione chiesto dove si trovasse la figlia, domanda alla quale avrebbe risposto che sarebbe stata prelevata per un interrogatorio e non sarebbe in seguito più tornata (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). Nemmeno il fatto che la richiedente non abbia saputo indicare con esattezza la data del rilascio dal campo dei suoi familiari può indurre a contestare la plausibilità di quanto addotto, considerato in particolare che, dal momento in cui ella stessa è stata rilasciata, non avrebbe più intrattenuto contatti con essi, che avrebbe ripreso unicamente dopo essere espatriata (cfr. verbale 2, pag. 7).
Alla luce delle dichiarazioni dettagliate e coerenti della richiedente circa la sua attività di giornalista per (...) delle LTTE e dei pregiudizi di conseguenza subiti, il Tribunale ritiene che la contraddizione circa le circostanze della perdita del documento d'identità non possa, nell'ambito di un apprezzamento globale, indurre a mettere in questione la plausibilità dei motivi di asilo addotti.
6.2 Il Tribunale tratterà quindi la rilevanza ai sensi dell'asilo della fattispecie di seguito riassunta, dandone per accertata la verosimiglianza.
Dal (...) al (...) la richiedente ha lavorato (...) di F._______ e ha (...) informativi di (...) tamil. In particolare ha (...) notizie sulla guerra e si è occupata d'informare la popolazione su come proteggersi dai pericoli. Nei suoi (...) ha anche (...) informazioni in contrasto con la propaganda dell'esercito. Ha pure informato sugli avvenimenti tramite (...) (cfr. verbale 2, pagg. 3 e 10). Durante detta attività ha inoltre (...), presente agli atti, (...) (cfr. verbale 2, pag. 2). Nel (...) è stata onorata da (...) delle LTTE per le sue capacità, il suo impegno e il suo coraggio nello svolgimento dell'attività, durante la quale ha rischiato la vita (cfr. verbale 2, pag. 10 nonché filmato e articolo agli atti). Nel (...) del 2009 è stata catturata e condotta al campo militare di D._______; qui la sua identità quale ex dipendente di (...) è stata scoperta e, a seguito di ciò, è stata sottoposta a vari interrogatori, durante i quali è stata maltrattata e invitata a fornire informazioni circa detta attività (cfr. verbale 2, pagg. 3-5). Nel (...) del 2009 ha corrotto i militari consegnando loro i gioielli della madre, anche lei detenuta al campo assieme ad altri familiari e ha potuto così essere rilasciata. In seguito si è nascosta a casa dello zio materno nel distretto di Vavuniya per un anno e mezzo, fino al momento dell'espatrio (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg., 8 e 11). Durante questo periodo, diverse persone tra cui la polizia, membri dell'esercito e dei servizi segreti, ex sostenitori delle LTTE in seguito schieratisi dalla parte del governo, come anche normali cittadini, si sarebbero di continuo presentati al domicilio della richiedente nel distretto di Kilinochchi, chiedendo informazioni sul suo conto ai suoi familiari, nel frattempo anch'essi rilasciati dal campo (verbale 2, pagg. 6 e 11 seg.).
6.3
6.3.1 Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha constatato un miglioramento nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. ibidem, consid. 7.1-7.6 e relativi riferimenti). Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a tuttora esposti a rischio di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettate di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
6.3.2 Sulla questione di un eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka si è ripetutamente chinata la Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU]. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. ibidem, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti).
6.3.3 Il Tribunale ritiene che la richiedente, vista l'attività svolta in patria durante la guerra, disponga di un profilo critico ai sensi della giurisprudenza citata. Ella ha infatti, durante questi anni, trasmesso alla popolazione un'informazione vicina al movimento delle LTTE. A questo riguardo, il Tribunale ritiene incoerente la posizione dell'UFM secondo cui la richiedente non avrebbe praticato un giornalismo di opposizione. Infatti, come riportato nella stessa decisione, ella avrebbe riferito di "eroi di guerra" e, come manifestamente riconoscibile dal contesto, con questa espressione non intendeva certo i caduti dell'esercito, ma i combattenti tamil deceduti nella loro battaglia per l'indipendenza. Inoltre, come suesposto, ella ha allegato di avere informato su quanto realmente sarebbe successo per contrastare la propaganda dell'esercito, dichiarazione che l'UFM non ha contestato. A tale riguardo va considerato che questo Tribunale ha ritenuto, nella sua giurisprudenza, che lo Sri Lanka rimane, anche dopo la fine del conflitto, un Paese pericoloso per i giornalisti indipendenti, indicando che secondo la classifica della libertà di stampa di Reporter senza frontiere del 2010, lo stesso Paese occupava il 158° posto su un totale di 178 paesi (cfr. ibidem, consid. 8.2 e relativo riferimento). Nella stessa classifica, aggiornata al 2013, lo Sri Lanka è ulteriormente sceso, al 162° posto su un totale di 179 paesi (cfr. RSF: Press Freedom Index 2013, , visitato il 10 ottobre 2013). Inoltre, la richiedente ha (...). Ciò rientrava nel contesto della sua attività in cui, tramite vari mezzi mediatici, cercava di mostrare le crudeltà subite dalla popolazione tamil da parte dell'esercito. Proprio in ragione di questi servizi nonché dell'impegno e del coraggio dedicatovi, ella è stata anche onorata da (...) del movimento, fatto ben noto anche a chi l'ha interrogata durante la sua permanenza al campo militare (cfr. verbale 2, pag. 5). A causa di queste circostanze, ella è stata perseguitata. Infatti nel campo, come suesposto, una volta identificata è stata sottoposta ad interrogatori subendo forti maltrattamenti, dei quali porta ancora una cicatrice. Inoltre, dopo il rilascio (illegale), è stata di continuo ricercata e, se non fosse rimasta nascosta per l'ultimo periodo trascorso in patria o se non fosse espatriata ella avrebbe rischiato, in tutta verosimiglianza, di essere esposta ad ulteriori atti persecutori. Oltre a ciò, il Tribunale relativizza la posizione dell'UFM secondo cui il fatto che ella abbia potuto, dopo il rilascio, risiedere in patria per un ulteriore anno e mezzo indisturbata, indurrebbe a considerare che non sia perseguitata. Infatti, è proprio perché si è nascosta, tanto da interrompere i contatti con i suoi familiari, che non sarebbero riusciti a trovarla e, comunque, durante questo periodo la madre, al domicilio, sarebbe stata sollecitata in continuazione (cfr. verbale 2, pagg. 7 e 11). Il Tribunale ritiene che, in caso di rimpatrio, sussiste il concreto rischio che ella possa essere riconosciuta in ragione della sua passata attività e identificata come persona con un legame di rilievo con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8); di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza citata, vi è ragione di ammettere un timore fondato di persecuzioni in un futuro prossimo. In aggiunta, ella presenta anche una cicatrice a seguito dei maltrattamenti subiti, circostanza alla quale l'UFM, nella sua decisione, non ha dato alcun rilievo, ma che potrebbe rappresentare, assieme al fatto di avere presentato una domanda d'asilo all'estero, un ulteriore fattore di rischio al momento del rientro in patria (cfr. ibidem, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti).
In ragione di tutto quanto esposto e in linea con la prassi definita nella decisione di principio DTAF 2011/24 del 27 ottobre 2011, il Tribunale ritiene che la ricorrente disponga di un profilo a rischio, in ragione del quale vi sia da partire dal principio che in tutta probabilità, in caso di rimpatrio, ella possa essere classificata quale persona scomoda a causa di tutto quanto visto e riferito durante la sua attività mediatica. Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che, oltre alle persecuzioni subite in patria, vi sia da ammettere un fondato timore di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, non vi è più ragione di entrare nel merito delle ulteriori censure ricorsuali e nemmeno del contenuto dei rimanenti documenti prodotti dalla ricorrente quali mezzi di prova. I motivi addotti soddisfano le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi e, considerata l'assenza di motivi di esclusione, visto in particolare che non vi sono i presupposti per imputare alla richiedente atti reprensibili giusta l'art. 53 LAsi, le va accordato l'asilo in Svizzera (art. 49 LAsi).
Considerato quanto precede, il ricorso accolto, la decisione dell'UFM del 30 luglio 2012 è annullata e l'autorità inferiore è chiamata ad accordare l'asilo in Svizzera alla ricorrente (art. 49 LAsi).
Visto l'esito della causa, le richieste formulate circa l'eventualità in cui il Tribunale avesse dovuto dubitare di quanto addotto, ovvero di (...) in presenza dell'interessata e di un interprete qualificato, di procedere a un'audizione del signor M._______ quale testimone nonché l'accordo di un termine supplementare per l'inoltro di ulteriori mezzi di prova, rispettivamente della testimonianza scritta del signor M._______, sono divenute senza oggetto.
10.1 Considerato l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
La parte vincente ha diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 cpv. 1 PA in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella nota particolareggiata delle spese inoltrata il 24 settembre 2012, il rappresentante della ricorrente ha fatto valere un carico di lavoro di 17.89 ore (a CHF 240.-) e spese di CHF 55.10. Ciò implicherebbe un ammontare delle ripetibili, imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa, di CHF 4 696.60. Il Tribunale ammette la necessità di un dispendio relativamente elevato di risorse per la produzione del ricorso, completo di vari mezzi di prova. Tuttavia, un dispendio di tempo di 17.89 ore da parte del patrocinatore del richiedente, versato in materia d'asilo, risulta eccessivo, in particolare in considerazione delle molteplici ripetizioni sia nell'esposizione dei fatti, sia nel riportare le informazioni generali concernenti la situazione nel Paese. La richiesta d'indennità a titolo di spese ripetibili per un totale di CHF 4 696.60 va dunque ridotta e, anche in considerazione dell'ulteriore dispendio di lavoro a seguito della replica del 24 ottobre 2012, con la quale l'insorgente non ha prodotto alcuna nota d'onorario (cfr. art. 14 TS-TAF) è fissata a CHF 2 800.- (cfr. art. 10 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
La decisione dell'UFM del 30 luglio 2012 è annullata. All'UFM è richiesto di concedere l'asilo alla ricorrente.
Non si prelevano spese processuali.
L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 2 800.- a titolo di spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: