Entscheiddatum: 16.04.2024Publikationsdatum: 18.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4500/2021
Sentenza del 16 aprile 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Manuel Borla, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Armenia, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 10 settembre 2021 / N (...).
Fatti:
A. Il 6 febbraio 2020 A._______ cittadino armeno originario di B._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 4/2).
B.
B.a La SEM ha tenuto con il richiedente asilo una prima audizione sulle generalità il 14 febbraio 2020 (cfr. atto della SEM n. 13/8 [di seguito: verbale 1]), mentre il 19 febbraio 2020 si è tenuto con il medesimo un colloquio personale Dublino (cfr. atto della SEM n. 15/2). L'11 marzo 2020 (cfr. atto della SEM n. 26/11 [di seguito: verbale 2]) con completamento il 14 agosto 2020 (cfr. atto della SEM n. 39/25 [di seguito: verbale 3]), rispettivamente il 14 aprile 2021 (cfr. atto della SEM n 43/23 [di seguito: verbale 4]), si sono svolte con il medesimo le audizioni relative ai suoi motivi d'asilo.
Nel corso dei medesimi il richiedente asilo ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario di B._______ dove avrebbe vissuto sino al 2013 per poi, successivamente, trasferirsi a C._______, D._______ (dal 2013 al 2018) e E._______ sino al suo espatrio che sarebbe avvenuto a suo dire il 30 gennaio 2020 oppure, stando a differenti affermazioni rilasciate in corso di procedura, a F._______, dove avrebbe lavorato come agricoltore per sei/otto mesi per successivamente recarsi da suo cugino a E._______ prima di espatriare. Nel 2015 si sarebbe convertito al culto dei Testimoni di Geova e a causa di questa conversione avrebbe subito tre aggressioni da parte di sconosciuti a partire dal 2019. L'interessato ha affermato di non aver denunciato tali episodi alla polizia, anche se a seguito della prima aggressione degli agenti avrebbero raccolto le sue generalità e proceduto alla stesura di un verbale non dando tuttavia alcun seguito alla procedura, in quanto non sarebbero stati forniti sufficienti elementi per identificare agli autori delle aggressioni. Successivamente all'ultimo episodio l'interessato sarebbe quindi vissuto altri nove mesi in Armenia prima di espatriare.
A supporto della propria domanda d'asilo l'insorgente ha presentato una copia del proprio passaporto (cfr. atto della SEM n. 1/2) e la propria licenza di condurre in originale (cfr. atto della SEM n. 2/2).
C. Con certificato medico del 27 febbraio 2020 il Dr. med. G._______ ha informato la SEM che l'interessato soffriva di un'insufficienza renale cronica severamente ridotta e di lombosciatalgia deficitaria (cfr. atto della SEM n. 23/11).
D. Con decisione incidentale del 13 marzo 2020, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata (cfr. atto della SEM n. 32/1).
E. Per il tramite della decisione del 10 settembre 2021, notificata in data 13 settembre 2021 (cfr. atto della SEM n. 47/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
F. Con plico raccomandato del 12 ottobre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 14 ottobre 2021), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in subordine la restituzione all'autorità di prime cure per completamento istruttorio, in subordine ancora più in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
G. Con scritto del 2 febbraio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 3 febbraio 2022) il ricorrente ha trasmesso un certificato medico del 2 febbraio 2022 del Dr. med. G._______ dal quale si evince che a partire dal 1°febbraio 2022 l'interessato effettuerà la terapia emodialitica intermittente trisettimanale a causa di un ulteriore peggioramento della funzione renale che lo ha portato allo stadio terminale, specificando che la terapia sarà a lungo termine visto che la funzione renale è irrimediabilmente compromessa (cfr. atto della SEM n. 50/37)
H. Mediante la decisione incidentale del 3 giugno 2022, il Tribunale ha esentato l'insorgente dal versamento dell'anticipo spese, invitando parimenti la SEM a inoltrare una risposta al ricorso esprimendosi segnatamente sullo stato di salute del ricorrente e sulle possibilità di trattamento nel paese d'origine.
I. Invitata a determinarsi sul ricorso il 18 luglio 2022, l'autorità ha presentato la sua risposta al ricorso del 12 ottobre 2021, trasmettendo al Tribunale un "Medizinisches Consulting" del 18 luglio 2022 e confermandosi con le proprie conclusioni.
J. Tramite scritto del 31 agosto 2022, il ricorrente ha replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore.
K. Con decisione incidentale del 26 maggio 2023 il Tribunale ha chiesto, visto il tempo trascorso, un aggiornamento completo del quadro clinico del ricorrente che comprendesse anamnesi, diagnosi, prognosi, bisogni terapeutici e capacità psicofisica in vista di un rimpatrio, rispettivamente ogni altra informazione atta a chiarire il quadro clinico dell'interessato.
L. In data 23 giugno 2023 il ricorrente ha inoltrato documentazione medica stesa dal Dr. med. G._______ in merito al quadro clinico dell'interessato e dal quale si evince, oltre alle problematiche di salute già esistenti, che lo stesso stava svolgendo degli accertamenti circa il sospetto di un tumore neuroendocrino.
M. La SEM ha inoltrato le proprie osservazioni con scritto del 4 agosto 2023. Le stesse sono state trasmesse all'insorgente con ordinanza del 10 agosto 2023.
N. Il 25 agosto 2023 l'insorgente ha presentato la propria presa di posizione alle osservazioni della SEM del 4 agosto 2023.
O. L'autorità inferiore, con osservazioni del 12 dicembre 2023, ha trasmesso al tribunale un "Consulting" del 13 novembre 2023 nel quale vengono attualizzate le ricerche già effettuate in precedenza alla luce delle dichiarazioni trasmesse dal ricorrente in data 25 agosto 2023 e specificando di essere ancora in attesa da parte del rappresentante legale della documentazione medica relativa all'evoluzione della patologia ai reni e concernente in particolare il sospetto tumore neuroendocrino a cui il medico curante aveva fatto riferimento nel certificato del 16 giugno 2023.
P. Con scritto del 21 dicembre 2023 l'autorità di prime cure ha trasmesso il certificato medico del 30 ottobre 2023 dal quale si evince che gli accertamenti relativi al sospetto tumore neuroendocrino hanno permesso di escludere tale ipotesi.
Q. Con osservazioni del 22 gennaio 2024 il ricorrente ha confermato che il sospetto di tumore neuroendocrino e l'esistenza di patologie cardiologiche sia stato escluso, tuttavia si è riconfermato relativamente alle problematiche di salute del richiedente chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6).
5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimile il racconto dell'interessato. Innanzitutto l'autorità inferiore ha ritenuto non fossero sufficientemente motivate le allegazioni del richiedente relativamente alla sua appartenenza ai testimoni di Geova e le seguenti persecuzioni che avrebbe subito da parte di terzi a causa del suo credo. Secondariamente, l'autorità inferiore ha valutato che le allegazioni fornite dall'interessato in merito ai tre episodi di persecuzione che avrebbe subito da parte di terzi in Armenia, sarebbero asciutte e piatte, fermandosi ad una breve e superficiale descrizione degli episodi che gli sarebbero occorsi. Inoltre, le sue dichiarazioni nel corso delle audizioni sarebbero contraddittorie, poiché divergerebbero su punti essenziali e in parte sarebbero apparsi tardivamente nel corso del procedimento senza validi motivi.
5.2 Nel gravame l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità di prima istanza. Dapprima, in merito alla conversione quale Testimone di Geova, egli ritiene che le dichiarazioni espresse in corso di procedura debbano essere contestualizzate e confrontarsi con il contesto culturale nel quale è cresciuto il ricorrente. A suo dire, egli avrebbe svolto esclusivamente le scuole dell'obbligo, ciò che comporterebbe delle conoscenze base a livello culturale che non gli permetterebbero di collocare la sua conversione e la conoscenza della nuova fede religiosa in un contesto storico e filosofico che abbracci l'origine e lo sviluppo del fenomeno religioso nel suo complesso. Inoltre, l'interessato sottolinea d'avere anche delle conoscenze limitate del cristianesimo, che rappresenterebbe la sua fede religiosa originaria. Pertanto, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni rese in tal senso siano verosimili, in quanto egli, seppur in maniera succinta, sarebbe riuscito a fornire all'autorità inferiore diverse informazioni in merito al culto dei Testimoni di Geova. Inoltre, per quanto attiene le contraddizioni rilevate dalla SEM, queste non riguarderebbero punti essenziali delle allegazioni, ma sarebbero frutto di confusione e non di un racconto inventato. Aggiunge che bisogna considerare anche gli aspetti legati al suo stato di salute che possono condurre ad allegazioni poco precise e dettagliate. Quo alle aggressioni subite, le stesse andrebbero contestualizzate nel contesto storico definito rivoluzionario che ha apportato a diverse manifestazioni di piazza. A mente dell'insorgente appare dunque verosimile che tale contesto i manifestati pro rivoluzione aggredissero i sostenitori del precedente regime, tra i quali anche i testimoni di Geova. A ciò ha aggiunto che la decisione oggetto dell'impugnativa si fonderebbe su un accertamento incompleto e inesatto dei fatti rilevanti.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposi-zione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le mi-sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
6.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.
6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
6.5 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
7.1 Nel caso in narrativa, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali del ricorrente non possano essere seguite in quanto le sue allegazioni contengono effettivamente, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inverosimiglianza su dei punti essenziali. Tali incongruenze e contraddizioni rendono l'intera narrazione dei motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio, inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
7.2 Dapprima, le dichiarazioni relative alla propria appartenenza ai Testimoni di Geova, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, nel complesso risultano superficiali, stereotipate e non sufficientemente dettagliate. In presenza di una conversione avvenuta a suo dire nel 2015 (cfr. verbale 2, D156, pag. 16), il ricorrente ha esposto conoscenze basilari e per nulla approfondite della propria religione a fronte di un'asserita attività di proselitismo nelle case e per strada (cfr. verbale 2, D160 -161, pag. 16; D165 -168, pag. 17; D234, pag. 23) e di incontri settimanali con altri fedeli di Geova (cfr. verbale 2, D7, pag. 3; D160, pag. 16). A titolo d'esempio, riferendosi ai numerosi obblighi a cui il culto di Geova impone di sottostare, egli ha elencato alcuni concetti facilmente esponibili, senza riuscire ad illustrare i numerosi obblighi e divieti che ci si può attendere da un testimone di Geova praticante dal 2015 (cfr. verbale 2, D162-168, pag. 17). Tenuto conto delle ulteriori numerose contraddizioni in cui l'interessato è incorso, elencate dettagliatamente nella decisione avversata, anche il Tribunale ritiene inverosimile l'effettiva conversione religiosa del ricorrente.
7.3 Proseguendo nell'analisi, non meglio sostanziate e non meno contradditorie risultano essere le allegazioni relative ai tre episodi di persecuzione che l'interessato avrebbe vissuto in Armenia da parte di terzi, come rettamente riportato nella decisione dell'autorità inferiore e della quale analisi il Tribunale ritiene non vi sia motivo di scostarsi (pag. 6 e seg. della decisione avversata). In effetti, le contraddizioni e l'incapacità dell'interessato di rendere verosimili tali episodi appaiono significative e di indubbia pertinenza per la valutazione della verosimiglianza di tali asserti. Altresì, neppure le contestazioni sollevate nel gravame sono atte a rovesciare tale giudizio, tanto più che l'interessato sostiene, laconicamente, che quanto da lui dichiarato sia verosimile visti i moti rivoluzionari che hanno interessato l'Armenia nel 2018, senza soffermarsi sulle incongruenze elencate nella decisione avversata dall'autorità inferiore circa le brevi e superficiali descrizioni degli episodi di violenza che l'avrebbero motivato all'espatrio.
7.4 Anche relativamente alle contraddizioni che hanno caratterizzato il racconto dell'interessato (cfr. in particolare pag. 7 e segg. della decisione impugnata), il Tribunale non può che concordare con l'autorità inferiore quando enuncia in maniera puntuale e precisa le numerose incongruenze apparse lungo tutto l'arco dell'esposizione del ricorrente. Infatti, le stesse non possono essere, come sostenuto nel ricorso, frutto di confusione a causa del proprio stato di salute (cfr. ricorso del 12 ottobre 2021, p. to. I., paragrafo 5), ma bensì caratterizzano ed evidenziano l'inverosimiglianza delle asserzioni del ricorrente, minando ulteriormente la credibilità dei motivi d'asilo da lui fatti valere.
Alla luce delle suesposte considerazioni e come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, le allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili. Di conseguenza, non è necessario, nella fattispecie, verificarne la rilevanza in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
10.3 Le condizioni prescritte dall'art. 83 LStrI sono di natura alternativa. È sufficiente la mancata realizzazione di una di esse perché l'allontanamento risulti ineseguibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).
11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
11.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Entrano altresì in linea di conto i motivi personali, segnatamente medici, che possono esporre a pericolo concreto il richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7).
11.3 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
11.4 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).
La gravità dello stato di salute, da una parte, e l'accesso alle cure essenziali, dall'altra parte, sono dunque determinanti. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento permane ragionevolmente esigibile se i disturbi fisici o psichici non possono essere qualificati come gravi, vale a dire se non sono tali che, in mancanza di possibilità terapeutiche adeguate, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe molto rapidamente al punto da condurre in maniera certa all'esposizione a pericolo della propria vita o ad un danno serio, duraturo e grave della propria integrità fisica. Parimenti, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile se l'accesso alle cure essenziali, come precedentemente definito, è assicurato nel paese d'origine o di provenienza. Può trattarsi, all'occorrenza, di cure alternative a quelle prestate in Svizzera che - pur corrispondendo agli standard del paese d'origine o di provenienza - sono adeguate allo stato di salute dell'interessato, anche se di livello qualitativo, di efficienza sul campo (o clinica) e di utilità (per la qualità di vita) inferiori a quelle disponibili in Svizzera. Le terapie farmacologiche (ad esempio i farmaci generici) di vecchia generazione e meno efficaci possono, a seconda delle circostanze, essere considerati come adeguati (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; sentenza del Tribunale E-5791/2020 consid. 4.2).
11.5 Dapprima il Tribunale rileva che al momento, non si può ritenere che in Armenia vi sia una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio nazionale. Permane certamente tensione per quanto attiene la regione del Nagorno-Karabakh, tuttavia la congiuntura attuale non è tale da rendere generalmente inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
11.6
11.6.1 Proseguendo con l'analisi, dalla documentazione medica presente all'incarto e prodotta in corso di causa, risulta che l'insorgente soffriva prima dell'emanazione della decisione avversata di dolore lombo sacrale di origine non chiara e di una malattia renale cronica stadio G3A3 su sospetta glomerulonefrite (cfr. atto della SEM n. 45/11). Successivamente all'emanazione della decisione, in data 2 febbraio 2022, il rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso al Tribunale un nuovo certificato medico del dr. med. G._______ dal quale si evinceva che: "il ricorrente avrebbe effettuato la terapia emodialitica intermittente trisettimanale a causa di un ulteriore peggioramento della funzione renale che lo ha portato allo stadio terminale. Questa terapia sarà a lungo termine visto che la funzione renale è irrimediabilmente compromessa" (cfr. atto TAF n. 3), ciò che ha comportato per l'interessato di doversi recare presso il centro del dr. med. G._______ tre giorni a settimana per una durata di 4 ore di trattamento, nonché l'inizio delle pratiche per metterlo in lista di trapianto renale presso la Clinica (...), come riportato nel certificato medico del 22 agosto 2022 (cfr. atto TAF n. 11). Inoltre, nel corso della procedura l'interessato è stato sottoposto ad ulteriori controlli per un sospetto tumore neuroendocrino, nonché degli accertamenti cardiologici a causa di sintomatologie come mancamento e debolezza improvvisa. Entrambe le problematiche sono state escluse dal medico curante come riportato nella sua lettera del 30 ottobre 2023 (cfr. atto TAF n. 27).
11.6.2 Le problematiche di salute di cui l'interessato soffre derivano da un quadro clinico molto grave e non possono in alcun modo essere minimizzate. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che tali affezioni non costituiscano, nella fattispecie, un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente.
11.6.3 Dapprima, anche il Tribunale, come a ragione sostenuto dalla SEM nel corso della procedura, è dell'avviso che per le problematiche mediche dell'insorgente egli potrà proseguire i relativi trattamenti anche nel suo Paese d'origine. Invero, dalle fonti citate adeguatamente dall'autorità inferiore in corso d'istruttoria, in particolare dal consulting medico del 18 luglio 2022 "Armenien: (...)" (cfr. atto TAF n. 7) e quello del 13 novembre 2023 "Armenien: (...)" (cfr. atto TAF n. 25), se ne desume che egli potrà beneficiare, in Armenia, di un trattamento medico idoneo per quanto attiene le sue problematiche di salute e anche la possibilità di procedere ad un trapianto di reni, compresa la somministrazione di farmaci immunosoppressivi dopo l'eventuale trapianto e il trattamento di un potenziale rigetto dell'organo, con i costi principalmente coperti dallo Stato armeno e da un fondo privato (cfr. atto TAF n. 7) . Le allegazioni e le fonti citate dall'insorgente nel gravame e nei successivi scritti trasmessi nel corso dell'istruttoria, non sono atte a mutare tale valutazione. Del resto, onde permettergli di finanziare per un certo periodo i trattamenti di cui necessita, il ricorrente potrà, in caso di bisogno, sollecitare dalla SEM - come del resto già evidenziato da quest'ultima autorità nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 11) - un aiuto al ritorno per motivi medici (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Ne discende quindi che neppure dal profilo medico vi sono degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
11.6.4 Ciononostante, il Tribunale ritiene che nel concreto la fragilità dello stato di salute fisico del ricorrente dovrà essere debitamente preso in considerazione e dovrà essere premura delle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, di tenere conto del suo stato di salute fisico e psichico al momento dell'effettivo allontanamento e di adottare allora ogni misura necessaria ed indispensabile, informandone precedentemente se del caso le autorità del paese d'origine e la rappresentanza svizzera in Armenia, con tutta la precisione che la situazione impone, al fine di garantire immediatamente la continuità delle cure e dei trattamenti seguiti dall'insorgente. In particolare prima del trasferimento, le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informeranno in maniera precisa e completa le autorità armene dell'arrivo e dei problemi di salute del ricorrente, oltre a procedere alla verifica dell'immediata presa a carico al suo arrivo nel Paese d'origine.
11.7 Per il resto, come indicato rettamente dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rimanda per il resto (cfr. p.to III/2, pag. 10), oltre ad una buona formazione e a delle esperienze lavorative, l'insorgente dispone in patria di una rete famigliare sulla quale potrà senz'altro contare per soddisfare i bisogni primari in caso necessità, come già in passato.
11.8 In definitiva, e visto l'insieme delle circostanze della fattispecie, una ponderazione globale degli elementi della presente causa non permette di considerare che in caso di un ritorno dell'insorgente nel proprio Paese d'origine, esso possa essere esposto ad un rischio di pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. L'esecuzione dell'insorgente risulta quindi pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 3 giugno 2022, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF)
La pronuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento, sono invitate ad adottare ogni misura utile e necessaria prima del trasferimento dell'insorgente in Armenia, al fine di garantire la presa in carico medica continuativa di A._______.
Non si prelevano spese processuali.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo
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