Entscheiddatum: 14.08.2013Publikationsdatum: 22.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4499/2013
Sentenza del 14 agosto 2013 Composizione Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,con l'approvazione del giudice Martin Zoller;cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (...),Nigeria, aliasC._______, nato il (...),Somalia,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 agosto 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 10 aprile 2013;
il documento che l'UFM ha letto, spiegato e consegnato al ricorrente il 18 aprile 2013, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 18 aprile 2013 (di seguito: verbale 1) e del 24 luglio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 5 agosto 2013, notificata all'interessato al più presto il 6 agosto 2013, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 9 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 12 agosto 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 12 agosto 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di quattro mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che egli ha dichiarato di non avere mai avuto né richiesto un passaporto o una carta d'identità (cfr. verbale 1, pag. 6) e di non avere fatto nulla alfine di adempiere all'invito di presentare dei documenti in quanto non saprebbe da dove cominciare; che, nel corso dei mesi successivi alla presentazione della domanda d'asilo, egli non avrebbe nemmeno tentato d'informarsi in merito a come procurarsi dei documenti (cfr. verbale 2, pag. 3); che vista la scarsa disponibilità del richiedente ad adempiere al citato invito, il Tribunale ha ragione di credere che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che il richiedente ha in un primo tempo dichiarato di essere cittadino somalo (cfr. Foglio dati personali del centro di registrazione, atto A 1/1), per poi rettificare questa informazione in occasione dell'audizione sulle generalità, durante la quale ha spiegato di avere precedentemente dichiarato di essere cittadino somalo poiché nato da padre somalo e madre nigeriana, ma che in realtà sarebbe cittadino nigeriano e non avrebbe altre nazionalità (cfr. verbale 1, pag. 4); che tuttavia, in occasione dell'audizione successiva, ha spiegato che la sua reale cittadinanza sarebbe quella dichiarata al momento del suo arrivo al Centro di registrazione, ossia quella somala; che infatti sarebbe nato in Somalia e suo padre sarebbe somalo; che reso attento sulla rettifica fatta spontaneamente durante la prima audizione, egli ha replicato che si sarebbe trattato di un malinteso; che infatti, durante la menzionata audizione, non gli sarebbe stato chiesto quale fosse la sua cittadinanza; che egli non avrebbe mai dichiarato di essere cittadino nigeriano e si sarebbe accorto di essere stato nel frattempo registrato come tale al momento in cui avrebbe ricevuto il nuovo pass (cfr. verbale 2, pag. 2);
che egli sarebbe nato in Somalia e vi sarebbe rimasto fino all'età di cinque anni, dopo di che si sarebbe trasferito assieme alla madre in Marocco, rimanendoci fino al 2008, quando sarebbe partito per l'Europa (cfr. verbale 1, pag. 5); che quando il richiedente aveva cinque anni, la madre (nigeriana) avrebbe deciso di lasciare la Somalia in quanto la famiglia del padre (somalo) del richiedente, nonché la sua nuova moglie, avrebbero voluto "fare fuori" il bambino (cfr. verbale 2, pag. 11);
che come rettamente ritenuto dall'UFM nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo alla pretesa cittadinanza somala e a sostegno della sua domanda d'asilo siano manifestamente inverosimili;
che infatti i cambiamenti di versione, a due riprese, a proposito della sua cittadinanza, non convincono; che in particolare il verbale della prima audizione, in occasione della quale il richiedente ha spiegato di essere in realtà un cittadino nigeriano, gli è stato riletto e tradotto ed egli, apponendo la propria firma su ogni pagina dello stesso, ne ha confermato la veridicità; che quindi il Tribunale non ritiene plausibile l'obiezione del richiedente secondo cui la citata rettifica sarebbe frutto di un malinteso;
che inoltre il racconto circa i suoi luoghi di residenza prima di partire per l'Europa non può essere ritenuto plausibile; che infatti, se davvero avesse vissuto fino all'età di cinque anni in Somalia, per poi crescere in Marocco, dove sarebbe rimasto fino al 2008 trascorrendoci quindi il resto dell'infanzia e l'adolescenza, mal si capisce come mai egli non disponga di alcuna conoscenza del somalo e solo di conoscenze ridotte dell'arabo e del francese (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 4); che egli parla invece molto bene l'inglese, sua lingua madre (cfr. verbale 1, pag. 4) e lingua parlata in Nigeria; che, ammettendo anche che abbia sempre vissuto, prima del 2008, assieme alla madre nigeriana, il Tribunale ritiene che, viste le sue conoscenze linguistiche, non sia credibile che egli abbia vissuto nei luoghi citati per i periodi dichiarati; che per queste ragioni, e considerato il cambiamento di versione, a due riprese, circa la sua cittadinanza, il Tribunale non ritiene verosimile l'asserita origine somala del richiedente, ma propende per una socializzazione avvenuta in Nigeria;
che inoltre il Tribunale constata che il ricorrente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera per potere andare a scuola e migliorare la sua situazione finanziaria (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pag. 7); che tuttavia, motivi di natura economica sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo; che inoltre, vista l'inconsistenza del racconto circa il suo percorso di vita, il Tribunale non può ritenere plausibili i timori espressi dal richiedente nel caso di un rinvio verso la Nigeria a causa di possibili problemi con i parenti materni, i quali non avrebbero, a suo tempo, acconsentito alla relazione tra la madre e il padre nonché alla gravidanza (cfr. verbale 2, pag. 11); che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-838/2011 del 21 novembre 2012, consid. 9.2);
che in casu il ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza, è incorso nella violazione di tale obbligo, ponendo le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento;
che da quanto emerge dalle tavole processuali, il Tribunale parte dal presupposto che il ricorrente possa essere di origine nigeriana; che tuttavia non può essere escluso che egli possa essere originario di un altro Paese; che vista la violazione del dovere di collaborare e la socializzazione, presumibilmente avvenuta in Nigeria, l'esecuzione dell'allontanamento viene esaminata verso questo Paese;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che il Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Nigeria sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente; che infatti tale Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata;
che circa la situazione personale dell'interessato, considerata la violazione dell'obbligo di collaborare di cui sopra, il Tribunale non dispone di elementi sufficienti per stabile concretamente l'entità della rete sociale e familiare di cui l'interessato possa disporre in patria; che inoltre, tale violazione impedisce al Tribunale di esaminare il concreto reinserimento sociale del ricorrente, per il che l'autorità giudicante si vede costretta ad esimersi dall'effettuare un esame accurato di tali aspetti; che ciononostante, il Tribunale parte dal principio che l'interessato si sia socializzato in Nigeria visto che l'unica lingua nella quale riesce ad esprimersi bene è l'inglese, lingua parlata in Nigeria e da lui stesso indicata quale sua lingua madre; che egli è giovane, oltre alla sua lingua madre dispone di qualche conoscenza di francese e arabo e vanta un'esperienza professionale quale agente di sicurezza (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 6); che inoltre egli è da considerarsi in buona salute, non avendo preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Nicole Manetti
Data di spedizione: