Entscheiddatum: 16.09.2024Publikationsdatum: 18.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4396/2022
Sentenza del 16 settembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Siria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 30 agosto 2022.
Visto:
la domanda d'asilo che A._______ ha depositato in Svizzera il 23 marzo 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 2/2),
il verbale d'audizione ex art. 29 LAsi del 5 agosto 2022 (RS 142.31; cfr. atto della SEM n. 23/16),
la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 9 agosto 2022 (cfr. atto della SEM n. 24/2),
i rapporti medici agli atti (cfr. atti della SEM n. 12/3, 13/2, 14/3, 15/1, 16/2 e 21/3),
la decisione dell'30 agosto 2022, notificata il 1°settembre 2022 (cfr. atto della SEM n. 33/1), con la quale l'autorità inferiore non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera; non di meno, ha constatato l'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso, con contestuale ammissione provvisoria,
il ricorso datato 30 settembre 2022 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 3 ottobre 2022), con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; contestualmente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
il complemento al ricorso del 6 aprile 2023 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 11 aprile 2023),
gli allegati acclusi al complemento,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF,
che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che il ricorso è manifestamente infondato, per i motivi che seguono, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che si rileva in primo luogo che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile,
che non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi),
che il richiedente, cittadino siriano di etnia curda originario di B._______, a verbale ha affermato, in sunto e per quanto di rilievo, di aver lasciato il proprio Paese d'origine a causa di un'aggressione avvenuta a C._______ ove due persone, a suo dire agenti siriani, l'avrebbero picchiato e avrebbero cercato di trascinarlo sul veicolo dove si trovavano poco prima dell'aggressione; che tale attacco sarebbe da ricondurre ad una condanna ai lavori forzati del regime siriano spiccata nei suoi confronti nel 2020, a causa della sua collaborazione con le forze curde; che l'interessato ha altresì avanzato timori anche perché, visto il suo espatrio, sarebbe pure ricercato dalle autorità curde in quanto avrebbe lasciato il suo posto di lavoro presso gli Asayesh,
che a sostegno della propria domanda, l'interessato ha versato agli atti, oltre alla copia della carta d'identità, due attestati di frequenza di un corso di formazione per Asayesh (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 2), un documento originale di condanna ai lavori forzati emessa dalla sezione di sicurezza penale di D._______ (cfr. MdP 3), una fotocopia della sua richiesta di appartenenza ad Asayesh (cfr. MdP 4), una fotocopia del suo attestato di frequenza alla facoltà di legge presso l'Università di D._______ (cfr. MdP 5), la fotocopia di due tessere di appartenenza ad Asayesh (cfr. MdP 6), la fotocopia di una pagina del suo libretto di famiglia (cfr. MdP 7), la fotocopia di una pagina del suo libretto militare (cfr. MdP 8), diverse fotografie dell'interessato ritratto nello svolgimento del proprio lavoro (cfr. MdP 9) e un video in cui viene ritratta l'aggressione subita dal richiedente (cfr. MdP 10),
che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimili le allegazioni esposte dal ricorrente in quanto vaghe e poco circostanziate quo alla presunta condanna da parte del regime siriano e la successiva aggressione subita da due uomini a causa di quest'ultima; che per quanto attiene l'aggressione quest'ultimo non sarebbe stato minimamente in grado di contestualizzarla; che l'aggressione di cui è stato vittima il ricorrente sarebbe un fatto isolato verificatosi per mano di persone da lui non conosciute e il fatto che questi ultimi sarebbero stato degli agenti del regime siriano sarebbe una sua mera supposizione; che l'interessato non sarebbe riuscito a spiegare le ragione alla base della sua aggressione; che egli si sarebbe contraddetto affermando dapprima che gli esponenti del regime siriano volevano arrestarlo per carpire informazioni a seguito della sua collaborazione con la politica E._______, salvo poi asserire che il motivo della condanna era la collaborazione con i "compagni curdi"; che lo stesso non sarebbe stato in grado di spiegare per quale motivo le autorità del regime volessero delle informazioni; che successivamente si sarebbe contradetto affermato di essere perseguito a causa della diserzione dei suoi fratelli, mentre all'inizio dell'audizione aveva affermato che a parte un paio di occasioni nel 2011, in cui le autorità del regime si erano presentato al domicilio della famiglia in cerca dei fratelli, lui e la sua famiglia non hanno avuto con le autorità alcun tipo di contatto; che inoltre, essendo venuto a conoscenza della condanna nel 2020, egli non si degnato in alcun modo nei confronti dell'esistenza dia tale condanna per ben due anni; che egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimile un legame tra la condanna e l'aggressione da lui subita; che infine anche i mezzi di prova presentati all'autorità inferiore da parte del ricorrente non rendono verosimile, secondo la SEM, il sussistere di una persecuzione nei suoi confronti in Patria,
che nel gravame, l'insorgente avversa la valutazione di cui al provvedimento impugnato; che in primo luogo, egli non sarebbe in grado di contestualizzare correttamente le sue allegazioni in quanto non gli sarebbe mai stato tramesso il dossier completo relativo alla propria procedura; che infatti, a suo modo di vedere, non sussisterebbe alcuna contraddizione o divergenza sulle allegazioni da lui rese e pertanto l'autorità inferiore avrebbe emesso un giudizio fondandosi su un accertamento inesatto e incompleto delle stesse, non avendole analizzate nella loro globalità ed in rapporto alla sua situazione; che concludendo, afferma che le sue allegazioni sarebbero corroborate dal mezzo di prova prodotto in corso di procedura, concorre a dimostrare il fondato timore di essere perseguito e pertanto quanto esposto dovrebbe portare l'autorità a riconoscergli la qualità di rifugiato,
che con complemento al ricorso del 6 aprile 2023 il ricorrente, dopo aver ripercorso parte dei fatti già esposti in audizione, afferma di essere ricercato sia dal regime Siriano, sia dagli Asayesh, essendo espatriato lasciando il suo posto di lavoro e che questi si sarebbero recati più volte presso l'abitazione della sua famiglia in Siria; che egli sottolinea come abbia lavorato tre anni come autista per E._______ e, oltre ad essere ricercato per la sua affiliazione con le forze curde, sarebbe stato emesso un mandato di arresto vista la sua funzione di autista di un personaggio politico di spicco; che perdipiù ha spiegato l'origine del suo pseudonimo F._______, riconducibile al nome suggeritoli dal suo passatore durante un fermo della polizia,
che al complemento egli ha allegato tre fotocopie di certificati medici non tradotti,
che occorre anzitutto evadere le doglianze formali sollevate nel gravame dal ricorrente,
che il ricorrente lamenta un diniego di accesso agli atti e la contestuale violazione del diritto di essere sentito in quanto non sarebbe stato in grado di contestualizzare correttamente le sue allegazioni nel gravame a causa del mancato invio del dossier completo relativo alla sua procedura, nonostante le sue richieste,
che il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione svizzera; che esso è consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare,
che nel caso in narrativa il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'interessato in quanto l'autorità inferiore a seguito della richiesta di accesso atti del ricorrente (cfr. atto della SEM n. 34/3) ha prontamente concesso la consultazione dell'incarto il giorno successivo (cfr. atto della SEM n. 35/2), che tuttavia la raccomandata non è stata da lui ritirata (cfr. atto della SEM n. 36/2),
che a titolo abbondanziale si osserva come in data 29 novembre 2022 l'insorgente ha nuovamente chiesto l'accesso atti (cfr. atto della SEM n. 37/3) ciò che l'autorità di prime cure ha prontamente concesso (cfr. atto della SEM n. 37/3),
che ne discende che le censure formali sollevate dall'insorgente devono essere disattese; che per il resto le censure dell'interessato, riguardando in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso,
che anche per il resto il Tribunale ritiene che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che la versione dei fatti fornita dall'insorgente contiene effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza,
che innanzitutto egli ha reso dichiarazioni vaghe e poco circostanziate in merito alla presunta condanna del 2020 da parte del regime siriano ai lavori forzati a seguito della sua collaborazione con le forze curde; che infatti egli ha affermato di non aver mai avuto alcun contatto con le autorità siriane, né prima né dopo la sua condanna (cfr. atto della SEM n. 23/16, D75, pag. 10); che egli sarebbe venuto a sapere dal padre della sua condanna, solo perché quest'ultimo si è adoperato per capire se nei confronti del figlio vi fossero procedure pendenti (cfr. atto della SEM n. 23/16, D 51-53, pag. 6 e seg. e D72-73, pag. 10); che a ciò si aggiunge che il comportamento adottato dal ricorrente appare illogico, essendo restato in Patria per ben due anni dopo essere venuto a conoscenza della condanna senza darsi alcuna pena nei confronti dell'esistenza di tale procedura e rispondendo in maniera evasiva alla domanda postagli in tal senso durante l'audizione (cfr. atto della SEM n. 23/16, D66, pag. 8),
che l'insorgente ha altresì, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, rilasciato affermazioni inattendibili quo al pestaggio di cui è stato vittima; che dapprima ha affermato di essere stato vittima di un pestaggio per mano di agenti siriani, ciò che gli sarebbe stato riferito dai suoi colleghi, ciò che tuttavia risulta una sua mera supposizione, non supportata nemmeno dal video del pestaggio (cfr. MdP 10) dal quale non sono in alcun modo evincibili elementi che possano portare questo Tribunale a credere si trattasse di agenti siriani in quanto gli stessi non hanno alcun segno riconoscibile che possa ricondurre al governo siriano; che a ciò si aggiunga come le spiegazioni date dal ricorrente in merito alle ragioni dietro l'aggressione siano del tutto approssimative e prive di logica; che a domanda dell'interrogante sul perché egli è stato picchiato da questi presunti agenti siriani egli ha risposto in maniera approssimativa: "Dal mio vissuto... il mio lavoro, l'università che non ho potuto frequentare... non ho fatto il militare governativo... un po' tutto." (cfr. atto della SEM n. 23/16, D97, pag. 13);
che anche per quanto attiene i mezzi di prova presentati in corso di procedura non apportano alcuna verosimiglianza ai motivi d'asilo addotti dal ricorrente; che, come giustamente sottolineato dalla SEM nella sua decisione, per quanto concerne la Siria - dopo anni di guerra di civile - i documenti ufficiali possono essere ottenuti contro pagamento; che a causa della corruzione endemica, non solo è possibile ottenere falsi di qualità molto variabile, ma anche documenti ufficiali formalmente autentici a pagamento; che pertanto un documento ufficiale formalmente autentico può essere considerato di valore probatorio rilevante solo se presentato nel contesto di una presentazione dei fatti sufficientemente conclusiva (cfr. sentenza del Tribunale D-5750/2017 del 13 maggio 2019 consid. 4.3); che il Tribunale non può che allinearsi con l'autorità di prime cure quando afferma che, a fronte dell'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni, il documento relativo alla condanna ai lavori forzati emesso dalla sezione di sicurezza penale di D._______ non abbia valore probatorio rilevante e, al contrario, sussistano notevoli dubbi sull'autenticità dei documenti presentati; che a tal proposito anche la documentazione medica trasmessa al Tribunale tramite il complemento al ricorso non è atta a modificare la valutazione effettuata dall'autorità inferiore,
che in conclusione, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione: