Asylum non-entry and removal to Morocco confirmed

d-436-2013Tribunale amministrativo federale / 4a divisione31 gen 2013Dismissed

Sintesi

A Moroccan asylum seeker appealed against the UFM's non-entry decision based on failure to provide identity documents and against the resulting removal order. The Federal Administrative Court held that the request for asylum itself was outside the scope of review in such proceedings. It found no valid excuse for the missing documents, no indications requiring further clarification of refugee status, and no grounds showing that return to Morocco would violate non-refoulement or be unreasonable or impossible. The appeal was dismissed insofar as admissible, and costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Regest

Art. 32 para. 2 let. a and paras. 3 let. a-c AsylA; Art. 44 AsylA; Art. 83 LStr; appeal against a non-entry decision for failure to produce identity documents. In such proceedings the subject matter is confined to the non-entry and removal consequences; a request for asylum on the merits is inadmissible. Absent identity documents, non-entry may be upheld unless the applicant credibly invokes an exception. The court may, on the basis of the hearing record and without further investigation, reject the appeal where the declarations are asylum-irrelevant and no indications exist of refugee status or of impediments to removal. Removal is admissible, reasonable and possible where no individualized or general risk contrary to non-refoulement is shown.

Testo completo

BVGer D-436/2013

Entscheiddatum: 31.01.2013Publikationsdatum: 14.04.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-436/2013

Sentenza del 31 gennaio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Marocco, c/o Uffico federale della migrazione, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 gennaio 2013 / N (...).

Visto

la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 6 gennaio 2013;

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali di audizione del 10 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 24 gennaio 2013 (di seguito: verbale 2);

il verbale della decisione dell'UFM del 24 gennaio 2013, notificata oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;

il ricorso inoltrato dal ricorrente il 28 gennaio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 gennaio 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare che i documenti gli sarebbero stati rubati a B._______ (Italia) (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D8-15, pag. 2-3); che, tuttavia, ha in seguito dichiarato essergli stato riferito che nel corso delle audizioni sarebbe meglio non menzionare documenti in quanto renderebbero più facile alle Autorità il rimpatrio; che ha inoltre ammesso di non nutrire particolare fiducia nei confronti dell'UFM (cfr. verbale 2, D17-19, pag. 3); che, pertanto, vi è ragione di ritenere che l'insorgente dissimuli la sua reale identità per i bisogni di causa;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che, in particolare, i motivi di natura economica e i non meglio precisati problemi famigliari (cfr. verbale 1, p. 7-8 e verbale 2, D22, pag. 4 e D51, pag. 6) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi;

che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e ss.);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe; che il medesimo ha frequentato le scuole per dodici anni e ha in seguito svolto la professione di saldatore dal 2005 al 2009; che ha inoltre svolto, parallelamente, l'attività di compravendita di merce quali libri e telefoni cellulari (cfr. verbale 1, p. 3-4 e verbale 2, D26-36 pag. 4-5); che l'insorgente dispone in Patria di una fitta rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro fratelli e una sorella, oltre che diversi altri parenti (cfr. verbale 1, pag. 4-5); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola

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