Entscheiddatum: 09.08.2013Publikationsdatum: 28.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4356/2013
Sentenza del 9 agosto 2013 Composizione Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...), aliasC._______, nato il (...),Somaliae la moglie D._______, nata il (...), aliasE._______, nata il (...),Somalia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM),Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 9 luglio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in data 26 giugno 2013;
i verbali di audizione del richiedente (di seguito: verbale 1) e della richiedente (di seguito: verbale 2), entrambi del 1° luglio 2013, in occasione della quale ai richiedenti è stato concesso il diritto di essere sentiti circa un'evasione della loro domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31);
la decisione dell'UFM del 9 luglio 2013 (notificata ai richiedenti in data 25 luglio 2013; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio degli interessati verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che inoltre l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza);
il ricorso del 31 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 2 agosto 2013) con il quale i ricorrenti hanno chiesto la concessione dell'effetto sospensivo, hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e hanno anche presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta spese e ripetibili;
la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 6 agosto 2013;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 7 agosto 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte e occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro competente ha l'obbligo di prendere in carico, nelle condizioni previste dall'art. 20 Regolamento Dublino II, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che si trova nel territorio di un altro stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, i richiedenti hanno dichiarato di avere depositato una domanda d'asilo in Italia (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 5) in data (...) giugno 2013, la quale non avrebbe ancora avuto esito (cfr. verbale 2, pag. 5);
che il (...) luglio 2013 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico i richiedenti (cfr. atti A 15/5 e A 16/5);
che in data (...) luglio 2013 l'Italia ha riconosciuto la sua competenza giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II (cfr. atti A 19/1, A 20/1, A 21/1 e A 22/1);
che di conseguenza la competenza dell'Italia è data;
che nell'atto di ricorso gli insorgenti hanno addotto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che in Italia le condizioni sanitarie, sociali e di accoglienza non sarebbero conformi agli standard minimi imposti dal diritto internazionale; che, oltretutto, la richiedente incinta non avrebbe ricevuto l'attenzione, l'assistenza e le cure necessarie; che inoltre, prima di giungere in Svizzera, in Italia si sarebbero trovati senza alloggio;
che nonostante la deposizione di una domanda d'asilo, non sarebbero mai stati convocati per un'audizione e non avrebbero ricevuto informazioni riguardanti il prosieguo della procedura; che quindi non avrebbero nemmeno avuto accesso a una procedura effettiva e di conseguenza l'Italia avrebbe violato i loro diritti; che, inoltre, l'UFM avrebbe violato l'obbligo di motivare la sua decisione in quanto non avrebbe spiegato perché i timori fatti valere dai richiedenti non sarebbero rilevanti; che infine le disfunzioni nel sistema italiano sarebbero state denunciate da molte organizzazioni per i diritti umani e riconosciute dai tribunali di diversi paesi europei;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che gli interessati non siano esposti, in caso di trasferimento verso l'Italia, a un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se gli interessati saranno assistiti, dopo il trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta ai ricorrenti di provare che la loro situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel loro caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non accorderebbero loro la protezione necessaria o li priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che i ricorrenti non hanno conseguito stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto, ai loro bisogni;
che, se da un lato hanno contestato le modalità di presa a carico dei richiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane, dall'altro non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento;
che, in particolare, non hanno stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva accoglienza;
che incomberà quindi ai ricorrenti di far valere la loro situazione specifica e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate;
che esistono certamente dei rapporti che testimoniano le importanti difficoltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane siano confrontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale soffre di alcune carenze e i richiedenti l'asilo non possono sempre contare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni caritative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni sistematiche della direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che, comunque, va sottolineato che secondo la giurisprudenza della CGUE (cfr. sentenza cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011, par. 84 seg.), delle violazioni minori alle norme delle direttive di accoglienza e procedura non sono sufficienti a impedire il trasferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che neppure il riferimento alle decisioni di altri tribunali europei è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti della giurisprudenza di un paese terzo;
che pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche DTAF 2011/35);
che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia avviene tramite il trasporto aereo e la maggior parte delle compagnie aeree in principio nega l'imbarco alle donne incinte a partire dalla trentaquattresima o trentaseiesima settimana di gravidanza; che alcune compagnie fissano il limite già alla trentaduesima settimana;
che la richiedente, secondo gli atti, sarebbe incinta di tre o quattro mesi; che, quindi, al momento della pronuncia della presente sentenza, ella dovrebbe trovarsi nel quarto o quinto mese di gravidanza;
che le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento hanno sufficientemente tempo per occuparsi del trasferimento (cfr. art. 19 cpv. 3 Regolamento Dublino II) e quindi per organizzarsi in maniera tale da tenere debitamente conto di questo aspetto e del decorso della gravidanza in generale; che pertanto non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato italiano la gravidanza della ricorrente; che, di conseguenza, non vi è ragione di temere per le sue condizioni di salute;
che, visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale, serio e concreto che il trasferimento dei ricorrenti verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderli in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II;
che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda d'asilo dei ricorrenti in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che essi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645);
che in virtù di quanto sopra enunciato anche la conclusione ricorsuale volta all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 6 agosto 2013 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La misura supercautelare pronunciata in data 6 agosto 2013 è revocata.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Fulvio Haefeli Nicole Manetti
Data di spedizione: