Entscheiddatum: 16.07.2024Publikationsdatum: 31.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4314/2024
Sentenza del 16 luglio 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Salvatore Crisogianni. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 3 luglio 2024 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera l'11 marzo 2024,
l'estratto del sistema centrale d'informazione sui visti "CS-VIS" del 13 marzo 2024, dal quale risulta che la richiedente ha ottenuto un visto Schengen di tipo C dalle autorità spagnole il (...) novembre 2023, valido dal (...) dicembre 2023 al (...) febbraio 2024,
la procura del 15 marzo 2024, conferita dall'interessata alla Protezione giuridica della Regione (...),
il colloquio personale del 25 marzo 2024, che conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
lo svolgimento di un'audizione tratta di esseri umani (TEU) il 19 aprile 2024 con la richiedente, nell'ambito della quale è stato concesso all'interessata il diritto di essere sentito in merito alla possibile competenza della Spagna per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento Dublino III,
la costatazione della SEM in tale sede di alcuni indizi atti a dimostrare che l'interessata potrebbe esser stata vittima di un reato connesso alla tratta di essere umani e la conseguente concessione di un periodo di riflessione e recupero di 30 giorni, dal 19 aprile 2024 al 19 maggio 2024, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di essere umani (Conv. tratta; RS 0.311.543),
la richiesta del 25 aprile 2024 di presa in carico della richiedente presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità spagnole fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, con la quale queste ultime sono state pure informate in merito al fatto che la richiedente è stata identificata quale potenziale vittima TEU,
la conferma di ricezione della medesima data della suddetta richiesta da parte delle autorità spagnole tramite il Proof of delivery (POD),
la mancata risposta delle autorità spagnole,
la dichiarazione della richiedente del 17 maggio 2024, al termine del periodo di riflessione di 30 giorni, con la quale ella ha acconsentito ad essere contattata dall'autorità di perseguimento penale qualora dovesse risultare necessario,
la costatazione della SEM del 21 maggio 2024, secondo la quale nel caso in oggetto non avrebbe avuto luogo alcuna trasmissione di informazioni all'Ufficio federale di polizia (FEDPOL) a causa di informazioni mancanti in merito all'autore e al luogo del possibile sfruttamento,
la visita medica a cui l'interessata è stata sottoposta in data 31 marzo 2024,
la decisione della SEM del 3 luglio 2024, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) e ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Spagna,
la dichiarazione del 4 luglio 2024 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (...),
il ricorso dell'8 luglio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 luglio 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, con il quale la ricorrente ha chiesto l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo e che la sua procedura venga trattata in Svizzera; contestualmente, ella ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio, e dell'effetto sospensivo al ricorso,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che in sede di colloquio Dublino, riguardo al riscontro della banca dati europea "CS-VIS", l'interessata ha affermato di non aver saputo niente del suddetto visto rilasciatole dalle autorità spagnole prima di esserne stata informata dal rappresentante legale in Svizzera,
che in sede di audizione TEU, ella ha indicato di non voler fare ritorno in Spagna poiché sarebbe stata costretta dai suoi sfruttatori e non avrebbe mai pensato di recarvisi al fine di domandare asilo; che ella avrebbe piuttosto ritenuto di far valutare la sua situazione dalle autorità svizzere; che inoltre, la signora che l'avrebbe sfruttata potrebbe cercarla ancora e farla uccidere tramite qualcuno,
che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Spagna per la trattazione della domanda d'asilo e di allontanamento; che in seguito è stata esclusa la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari agli artt. 3 o 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che essendo la Spagna uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e in grado di offrire la protezione adeguata, in caso di necessità, l'interessata potrebbe rivolgersi alle autorità spagnole preposte; che infine, i suoi problemi medici non sarebbero ostativi al trasferimento,
che in sede di ricorso, l'insorgente contesta la competenza della Spagna per lo svolgimento della procedura d'asilo, in quanto sarebbe venuta direttamente in Svizzera per chiedere asilo; che nel suo caso sarebbe da applicare la clausola discrezionale ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III poiché in Spagna sarebbe in serio pericolo la sua incolumità fisica e psicologica; che inoltre, anche la sua situazione di salute risulterebbe essere ostativa al trasferimento,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, della domanda di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), viene effettuato un esame ai fini della determinazione dello stato membro competente secondo i criteri previsti al capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto (art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III); che lo stesso vale se il richiedente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (art. 12 cpv. 4 Regolamento Dublino III),
che nel caso di specie, dall'estratto "CS-VIS" risulta che la ricorrente aveva ottenuto un visto per entrate multiple nello Spazio Schengen, rilasciato dalla Spagna il (...) novembre 2023; che tale visto, valido dal (...) dicembre 2023 al (...) febbraio 2024 (cfr. atto SEM 8/1), è scaduto da meno di sei mesi e aveva effettivamente permesso alla ricorrente l'ingresso nel territorio di uno Stato membro; che ella dalla Spagna si è recata in Francia e in seguito in Svizzera, senza dunque lasciare i territori degli Stati membri,
che la richiesta di presa in carico presentata dalla SEM è stata tacitamente accettata dalle autorità spagnole competenti in applicazione dell'art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, la competenza della Spagna è di principio data,
che a titolo abbondanziale, il Tribunale rammenta che il Regolamento Dublino III non offre il diritto ai richiedenti l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3),
che proseguendo con l'esame, nel caso di specie, non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Spagna sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE,
che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che la presunzione secondo cui la Spagna rispetti le disposizioni sopracitate così come la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dall'insorgente,
che resta ancora da stabilire se, come richiesto dalla ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità,
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,
che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa,
che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che non vi sono sufficienti e concreti elementi che permettano di ritenere che le suddette autorità non rispetterebbero il principio del divieto di respingimento e verrebbero dunque meno all'ossequio degli obblighi internazionali,
che essendo la Spagna uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) - se ritiene che la sua domanda d'asilo non venga valutata in modo corretto,
che allo stesso modo, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, i presunti sfruttatori della ricorrente non hanno verosimilmente alcuna possibilità di contattarla in futuro; che tuttavia, in caso di necessità, ella potrà rivolgersi alle autorità spagnole e denunciare eventuali minacce o maltrattamenti; che va infine sottolineato che la Spagna ha ratificato la Conv. tratta,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente - dopo aver presentato una domanda d'asilo in tale Paese - al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Spagna,
che infine, dall'incarto non risultano problemi medici ostativi al trasferimento,
che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] 41738/10, § 181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, [Grande Camera] 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2),
che nel caso in disamina, la ricorrente soffre di varicella zoster da trattare con (...) (cfr. atto SEM 16/2),
che pertanto, i problemi di salute di cui soffre l'insorgente non risultano essere di particolare gravità e il trattamento che sta seguendo attualmente non presenta eccezionali specificità,
che la Spagna, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),
che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti informare in maniera precisa e completa le autorità spagnole dell'arrivo e dei problemi di salute della ricorrente, nonché qualsiasi informazione ritenuta necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire (cfr. art. 31 par. 1 e 2 Regolamento Dublino III),
che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"),
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente per l'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Spagna conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Salvatore Crisogianni
Data di spedizione: