Entscheiddatum: 12.08.2024Publikationsdatum: 21.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4258/2022
Sentenza del 12 agosto 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regina Derrer; cancelliere Agostino Bullo. Parti A.______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 25 agosto 2022).
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 aprile 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2).
A.b Il 25 aprile 2022, con il richiedente, si è svolto il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) (cfr. atto della SEM n. 13/2), mentre che il 16 agosto 2022 l'interessato è stato sentito riguardo ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto della SEM n. 22/11).
A.c In tali audizioni, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere un cittadino afgano di etnia tagica originario della provincia di B._______, distretto di C._______, villaggio di D._______. Egli sostiene che, assieme alla sua famiglia, avrebbe gestito un negozio di autoparlanti a B._______. Un giorno sarebbero entrati due individui con barbe lunghe, turbanti e vestiti tradizionali a chiedere delle informazioni. Gli stessi si sarebbero nuovamente presentati, a suo dire, il mese successivo alfine di comprare degli autoparlanti. A seguito di questi asseriti incontri, il richiedente avrebbe trovato davanti alla porta due lettere minatorie, riportanti il timbro dell'emirato islamico, nelle quali all'interessato veniva intimato di collaborare con i Talebani. Nelle stesse lettere veniva riportato come l'interessato avrebbe dovuto inserire dell'esplosivo in alcuni autoparlanti con l'obiettivo di farli esplodere, a comando, durante eventi per i quali questi sarebbero stati noleggiati. Al contempo, sempre nelle comunicazioni, egli veniva minacciato di morte nel caso in cui non avesse ottemperato a tali dettami. Il richiedente le avrebbe dunque mostrate al padre il quale avrebbe consigliato al figlio di andarsene. Altresì, successivamente, tali individui si sarebbero nuovamente presentati al suo negozio e l'avrebbero nuovamente minacciato. L'interessato si sarebbe quindi recato per quindici giorni a Kabul presso uno zio e, in tale lasso di tempo, il padre del ricorrente avrebbe ricevuto delle telefonate in cui gli individui, che l'avrebbero minacciato, avrebbero chiesto informazioni su dove l'interessato si trovasse e per quale motivo il negozio risultava chiuso. Egli avrebbe dunque raccontato tale vicenda allo zio quest'ultimo gli avrebbe consigliato di andarsene, ciò che egli ha fatto espatriando verso l'Iran con l'aiuto di un passatore.
L'interessato, a sostegno della propria domanda, ha versato agli atti una copia del passaporto (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1) e due lettere che avrebbe ricevuto dai Talebani, non tradotte (cfr. MdP 2 e 3).
B. Con decisione della SEM del 25 agosto 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 26/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha concesso l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento attribuendolo al Canton E._______.
C. Il 23 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 settembre 2022), il richiedente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo e, in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un completamento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo e delle spese processuali.
Allegati al ricorso, sono stati presentati copia della procura, copia della decisione impugnata e copia delle lettere minatorie ricevute dall'interessato con relativa traduzione.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.
Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
5.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità di prime cure ha infatti valutato che i tentativi di reclutamento da parte dei Talebani del richiedente non sarebbero basati su un motivo determinate in materia d'asilo. Invero, a suo modo di vedere, l'autorità inferiore motiva che le azioni intraprese dai Talebani nei confronti dell'interessato non avrebbero avuto uno scopo di prenderlo di mira per la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di perseguitarlo per questo motivo. La SEM ha infatti ritenuto che i Talebani si fossero rivolti all'interessato in quanto sapevano che il suo negozio serviva molti clienti per l'organizzazione di feste e raduni in cui questi autoparlanti venivano utilizzati, e unicamente per questo motivo egli appariva adatto ai loro scopi. Altresì, dall'incarto non emergerebbero indizi secondo cui i Talebani considerassero l'insorgente quale un nemico o un traditore, attribuendoli un atteggiamento d'opposizione. L'autorità di prime cure ha dunque ritenuto che già fin dalla partenza dell'interessato, egli non sarebbe stato oggetto di persecuzioni determinanti in materia d'asilo da parte dei Talebani. In seguito, la SEM ha analizzato se esistesse o meno un fondato timore di subire persecuzioni in caso di ritorno nel proprio Paese. La conclusione a cui è giunta è che, al momento della pronuncia della decisione avversata, non vi era luogo di poter ritenere che i cambiamenti intervenuti in Afghanistan avrebbero quale conseguenza che egli sarebbe esposto molto probabilmente e in un prossimo futuro a delle misure di persecuzione determinanti in materia d'asilo e in caso di ritorno nel suo paese, a causa della sua renitenza al reclutamento da parte dei Talebani.
5.2 Nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente sostiene che la valutazione effettuata dall'autorità di prime cure sia frutto di un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché di un'interpretazione degli stessi non conforme al diritto federale. In particolare le allegazioni del ricorrente avrebbero dovute essere valutate tenendo in considerazione il suo elevato profilo di rischio, dovuto al fatto di essere stato reticente a collaborare con i talebani alla realizzazione di attentati, tramite il posizionamento di materiale esplosivo negli strumenti che affittava per lavoro. Infatti, dapprima l'interessato rileva come l'autorità inferiore avrebbe considerato solo parzialmente le sue allegazioni, riconducendo il tentativo di reclutamento dello stesso da parte dei talebani a fini utilitaristici, non ritenendo tuttavia che vi sarebbe un pericolo attuale a causa del suo rifiuto di collaborare con questi ultimi. Egli afferma di aver spiegato di essere stato rintracciato più di una volta e in diverse modalità. A ciò egli aggiunge che anche il padre avrebbe ricevuto una telefonata da parte dei talebani che lo cercavano e minacciavano di morte l'intera famiglia, visto il suo rifiuto di collaborare. Altresì, sostiene che il negozio in cui egli lavorava è stato chiuso e che il padre in realtà lavora saltuariamente in un altro negozio, dove si vendono vestiti, e non più nell'attività gestita dall'interessato. Nel prosieguo ha osservato che dalle proprie allegazioni e dalle lettere minatorie annesse al ricorso, risulterebbe esattamente il contrario rispetto a quanto affermato dalla SEM nella sua decisione, ovvero che i talebani avrebbero minacciato di morte il richiedente e la sua famiglia proprio per essersi opposto al loro volere, evitando di collaborare con loro. Infatti, a suo dire, le lettere minatorie tradotte in sede di ricorso configurerebbero un'ulteriore conferma dei propri asserti. Il ricorrente ha successivamente sostenuto che il mancato rispetto dell'ordine di collaborazione emesso dai talebani renda il rischio del profilo del ricorrente particolarmente elevato e concreto, tanto più che, come anche riportato dall'autorità di prime cure nella propria decisione, la situazione nel paese di origine del richiedente sarebbe tutto fuorché che acclarata. Pertanto, egli sostiene che in caso di rinvio in Afghanistan, è altamente probabile che sia riconosciuto e perseguitato dai talebani.
6.1 A titolo preliminare, occorre esaminare la censura del ricorrente circa la violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, in quanto non avrebbe considerato l'alto profilo di rischio del richiedente e dei suoi famigliari.
6.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
6.3 Nel caso in parola, contrariamente a quanto genericamente affermato nel gravame del 23 settembre 2022, l'autorità inferiore ha chiarito sufficientemente i fatti rilevanti e motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile le ragioni che l'hanno indotta a ritenere le allegazioni dell'interessato come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, illustrando come da queste ultime non emergessero elementi che potessero indicare l'esistenza di minacce attuali e concrete nei suoi confronti nel proprio Paese natio. A tal proposito, si osserva che il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare, per il tramite della propria rappresentante legale, delle osservazioni al progetto di decisione del 23 agosto 2022 ed ha evidentemente avuto la facoltà di presentare un ricorso articolato contro la decisione avversata - anche ed in particolare rispetto all'apprezzamento della rilevanza delle proprie allegazioni - ciò induce a concludere che l'interessato sia riuscito a crearsi un chiaro quadro della portata del provvedimento. Per quanto attiene la documentazione presentata - con la relativa traduzione - in sede ricorsuale, il Tribunale ritiene che poiché l'autorità di primo grado ha ritenuto verosimili, ma non rilevanti, le allegazioni del ricorrente in merito ai suoi motivi d'asilo, ha potuto rinunciare ad un esame approfondito dei mezzi di prova prodotti dal ricorrente avendo valutato gli stessi come non rilevanti basandosi su una valutazione anticipata dei mezzi di prova. Una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità di prime cure, non è pertanto ravvisabile.
Per il resto le censure di quest'ultimo, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.
7.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
7.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad unna razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi-cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro-babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi-cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi-stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun-que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.).
7.3 Nella presente disamina, come a ragione denotato dalla SEM nella decisione impugnata, anche agli occhi del Tribunale le azioni intraprese da parte dei Talebani e descritte dall'interessato non avevano lo scopo di prenderlo di mira a causa della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o di perseguitarlo per tale motivo. I Talebani, come da lui medesimo dichiarato, si sono rivolti al suo negozio in quanto era frequentato e gli autoparlanti venivano spesso utilizzati nei raduni e questo era l'unico motivo per cui il ricorrente appariva adatto ai loro scopi (cfr. atto della SEM n. 22/11, D67 e segg., pag. 8). Difatti, nel suo caso specifico, il ricorrente non ha allegato alcuna conseguenza concreta che gli sarebbe derivata dal diniego nei confronti delle richieste poste dai Talebani nei suoi confronti, ciò che non depone a favore di un interesse persecutorio degli stessi rispetto all'interessato. Che poi le stesse non fossero di un'intensità tale da costringerlo all'espatrio, è dimostrato pure dal fatto che i Talebani nella lettera minatoria hanno minacciato sia lui, sia la sua famiglia di morte nel caso in cui non avesse obbedito a quanto da loro richiesto (cfr. MdP 2, tradotto con il ricorso del 23 settembre 2022), tuttavia la sua famiglia ha proseguito ad abitare nella stessa città - ovvero B._______ (cfr. atto della SEM n. 22/11, D59, pag. 7) - e, a domanda posta dell'interrogante, l'interessato ha dichiarato non fosse successo loro niente di rilevante da quando ha lasciato l'Afghanistan (cfr. atto della SEM n. 22/11, D62 e 63, pag. 7). Se le minacce e le pressioni dei Talebani fossero state realmente di un'intensità insostenibile, anche la sua famiglia avrebbe dovuto avere delle ripercussioni, ciò che tuttavia non è occorso. Inoltre, a titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che nonostante il tempo trascorso dai fatti il ricorrente non ha più addotto alcunché in merito ad eventuali minacce o comportamenti messi in essere dai Talebani nei confronti suoi o della sua famiglia. A ciò si aggiunga che ora il negozio dove si sarebbero svolti i fatti, non risulta neppure più essere aperto al momento (cfr. atto della SEM n. 22/11, D81, pag. 9).
7.4 Alla luce, di questi elementi, si constata come risulti inverosimile che il ricorrente, nel caso dovesse fare rientro in Afghanistan, possa subire una futura persecuzione a causa della sua attività di imprenditore di un negozio abbandonato e della mancata collaborazione con i Talebani, eventi capitati tre anni orsono. Infatti, una sola remota possibilità di una persecuzione futura non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo, in quanto occorre la sussistenza di indizi concreti che le conseguenze attese siano verosimili, perché il timore provato appaia essere realistico e condivisibile (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.3). Tali indizi, non sono in casu ravvisabili, e né quanto esposto dal ricorrente nel gravame, né le informazioni derivanti dalla documentazione tradotta annessa al ricorso, a sostegno dei suoi asserti, risultano essere dimostrative del fatto che simili rappresaglie possano effettivamente essere adempiute nei suoi confronti nel caso di un suo rientro (ipotetico) nel Paese d'origine.
7.5 A fronte degli elementi succitati, il Tribunale, non intravvede nelle allegazioni dell'insorgente degli elementi dal profilo oggettivo, presi sia isolatamente che nel loro complesso, che conducano alla conclusione che quest'ultima sia esposta, o lo sarà in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, ad una persecuzione pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta senza oggetto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione: