Entscheiddatum: 07.08.2013Publikationsdatum: 29.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4172/2013
Sentenza del 7 agosto 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...),Gambia, ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 luglio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 6 maggio 2013;
il verbale di audizione del 23 maggio 2013 (di seguito: verbale 1);
il verbale di audizione del 10 luglio 2013 (di seguito: verbale 2) e il rispettivo allegato della rappresentante dell'opera assistenziale (di seguito: allegato ROA);
la decisione dell'UFM del 22 luglio 2013, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. atto A 21/1); con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso del 22 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 23 luglio 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 23 luglio 2013;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale il 26 luglio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese per motivi economici; che egli sarebbe il primogenito di sua madre, affetta da cecità, il padre sarebbe deceduto ed egli dovrebbe quindi aiutare la madre (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, pag. 3);
che nella decisione del 22 luglio 2013 l'UFM ha ritenuto che il richiedente non sarebbe stato in grado di rendere verosimile di essere minorenne; che inoltre ha osservato che lo stesso non avrebbe inoltrato una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione da persecuzioni;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato le valutazione dell'UFM sulla denegata minore età e ha di conseguenza chiesto che vengano adottate tutte le misure previste dalla legge per richiedenti l'asilo minorenni;
che egli, pur riconoscendo di non avere dei motivi d'asilo in senso stretto, allega che in patria si ritroverebbe senza un impiego, senza una rete sociale sulla quale potersi appoggiare e senza prospettive future; che infatti la povertà, se estrema, esporrebbe chi ne è vittima a rischi gravi per la vita che meriterebbero di essere valutati materialmente;
che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria nonché per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha anche presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia, con protesta spese e ripetibili;
che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]), per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età;
che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minore età; che pertanto è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere plausibile la sua minore età;
che come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, l'interessato non è stato in grado di comprovare la minore età con documenti d'identità, considerato che non ne ha consegnati; che egli non si è in alcun modo adoperato per fare in modo di provare la sua età; che in particolare, durante la prima audizione ha dichiarato che avrebbe potuto farsi inviare il certificato di nascita dalla madre (cfr. verbale 1, pag. 7); che tuttavia, durante la seconda audizione ha spiegato che ella non sarebbe in grado di inviarglielo in quanto cieca; che nemmeno il fratello potrebbe inviarglielo in quanto sarebbe un ragazzino (cfr. verbale 2, pag. 2); che il Tribunale ritiene che si tratti di dichiarazioni stereotipate visto peraltro che, secondo quanto dichiarato in occasione della prima audizione, il fratello avrebbe già 15 anni (cfr. verbale 1, pag. 5) e che quindi il richiedente non abbia voluto adoperarsi al fine di provare la sua età per i bisogni della causa;
che il Tribunale si associa a quanto riferito dall'UFM nella sua decisione, alla quale si rinvia, circa le incoerenze cronologiche nel racconto del richiedente in merito al suo percorso di vita;
che, per sovrabbondanza e per quanto l'onere della prova spetti in casu al ricorrente, dal rapporto dell'esame radiologico del (...) 2013 (cfr. atto A 6/1), il quale adempie alle condizioni formali stabilite dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2004 n. 31 consid. 7.3), risulta un'età ossea superiore ai 19 anni;
che nemmeno la rappresentante dell'opera assistenziale (ROA), presente all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. art. 30 cpv. 4 LAsi), ha formulato obiezioni in merito alla valutazione dell'UFM (cfr. allegato ROA);
che, in considerazione di quanto più sopra esposto, l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minore età;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione sommaria del 23 maggio 2013, l'UFM ha giustamente considerato il ricorrente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura d'asilo;
che quindi, la conclusione ricorsuale tendente all'adozione delle misure previste dalla legge per richiedenti l'asilo minorenni è respinta;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che ai sensi dell'art. 18 LAsi è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di volere ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che secondo la giurisprudenza del Tribunale, la nozione di persecuzione ai sensi dell'art. 18 LAsi va compresa in senso lato; che tale nozione di persecuzione in senso lato non include soltanto i seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, ma ugualmente quegli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi che presuppongono l'agire dell'uomo; che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni (cfr. GICRA 2003 n. 18, consid. 5, confermata in DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti), dalla disorganizzazione, dalla mancanza di infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);
che infatti, la motivazione addotta dall'interessato è legata esclusivamente a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di potere aiutare finanziariamente sua madre in patria (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, pag. 3); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Gambia possa essere confrontato al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che per di più la situazione in Gambia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 Oasi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. e con relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità d'asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143);
che l'interessato è giovane, scolarizzato e dispone in patria di una solida rete sociale, in quanto vi risiedono la madre, il fratello, la sorellastra nonché lo zio con la sua famiglia; che in caso di necessità, vi è da ritenere che il richiedente potrà contare su un aiuto materiale dello zio, il quale ha provveduto al suo mantenimento fino al momento dell'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pag. 3); che inoltre il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla tematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: