Entscheiddatum: 17.07.2024Publikationsdatum: 21.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4171/2024
Sentenza del 17 luglio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 giugno 2024.
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'8 aprile 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] [{...}] n. 3/2),
l'estratto dalla banca dati europea «CS-VIS» del 9 aprile 2024, da cui si evince che le autorità francesi hanno rilasciato il 4 gennaio 2024 all'insorgente un visto Schengen di tipo C per ingresso singolo valido dal 20 febbraio 2024 al 21 marzo 2024 (cfr. atto della SEM n. 10/1),
il verbale del colloquio Dublino del 19 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 15/2),
la richiesta di presa in carico del richiedente del 22 aprile 2024 da parte della SEM all'autorità francese preposta, fondata sull'art. 12 par. 4 del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) (cfr. atto SEM n. 16/7),
l'accettazione del 20 giugno 2024 da parte francese, sulla base dell'art. 12 par. 4 RD III, della presa in carico dell'interessato (cfr. atto SEM n. 23/2),
la documentazione medica all'incarto,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 26 giugno 2024, notificata il 27 giugno 2024 (cfr. atto della SEM n. 27/15), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando al contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) del richiedente dalla Svizzera verso la Francia, come pure incaricando il Canton B._______ dell'esecuzione della decisione di trasferimento e constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione,
il ricorso non datato (ma secondo l'invio postale inoltrato il 2 luglio 2024) presentato in una lingua sconosciuta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
la decisione incidentale del Tribunale del 3 luglio 2024, notificata al ricorrente l'8 luglio 2024 (cfr. atti della SEM n. 30/1), che invitava quest'ultimo a regolarizzare il ricorso tramite la traduzione dello stesso entro un termine di 3 giorni dalla notificazione della stessa,
la sospensione provvisoria, a titolo supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato del 9 luglio 2024,
il ricorso datato 9 luglio 2024 presentato in lingua italiana inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il medesimo giorno, ma notificato in data 16 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali),
i fatti del caso di specie che, se necessari verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il ricorso, a seguito della regolarizzazione da parte dell'interessato nei termini previsti dalla decisione incidentale del 3 luglio 2024, è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA,
che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che nel colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato di non avere dei problemi di salute e di non aver chiesto asilo in Francia; che l'insorgente non intende tornare in Francia perché desidera rimanere in quanto egli afferma di essere mentalmente tranquillo in Svizzera;
che l'autorità inferiore nella decisione avversata ha escluso che in Francia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l'applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013),
che nel suo memoriale ricorsuale l'insorgente, espone, in maniera confusionaria, i motivi e le problematiche che avrebbe subito e che l'avrebbero motivato ad espatriare e afferma di non voler tornare in Francia in quanto la persona che l'avrebbe incontrato nel suddetto Paese gli avrebbe riferito che non sarebbe al sicuro,
che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento,
che la Francia ha riconosciuto espressamente la propria competenza, fondata sull'art. 12 par. 4 RD III, per la trattazione della domanda d'asilo in questione,
che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data,
che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
che neppure l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile,
che, infatti, il trasferimento in Francia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti della SEM n. 19/2, 20/2, 21/2 e 22/2),
che su questi presupposti, il suo caso non rientra nelle succitate casistiche, tanto più che è notorio che lo stato di destinazione disponga di infrastrutture mediche sufficienti,
che in definitiva, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia,
che dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.),
che, pertanto, pure l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), non è applicabile,
che la Francia è tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III,
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
che avendo statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente, sono divenute prive d'oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2024 sono revocate.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione: