Entscheiddatum: 26.07.2013Publikationsdatum: 29.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4152/2013
Sentenza del 26 luglio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...),e la figlia B._______, nata il (...),Somalia, rappresentate dal signor Rosario Mastrosimone,Antenna Profughi,ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 25 giugno 2013 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata, assieme alla figlia, ha presentato in Svizzera in data 6 giugno 2013;
il verbale di audizione del 7 giugno 2013 (di seguito: verbale), in occasione della quale alla richiedente è stato concesso il diritto di essere sentita circa un'evasione della sua domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31);
la decisione dell'UFM del 25 giugno 2013 (notificata all'insorgente in data 12 luglio 2013; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessata assieme alla figlia verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che inoltre l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza);
il ricorso del 19 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 22 luglio 2013) con il quale la ricorrente ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo e ha concluso all'annullamento della decisione impugnata; che ha anche presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta spese e ripetibili;
la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 22 luglio 2013;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 23 luglio 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte e occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un accordo internazionale;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro competente ha l'obbligo di prendere in carico, nelle condizioni previste dall'art. 20 Regolamento Dublino II, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che si trova nel territorio di un altro stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, la richiedente ha dichiarato di avere depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) 2013 (cfr. verbale, pag. 5), la quale non avrebbe ancora avuto esito (cfr. verbale, pag. 7);
che il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico la richiedente (cfr. atto A 13/5);
che in data (...) 2013 l'Italia ha riconosciuto la sua competenza giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II (cfr. atti A 15/1 e A 16/1);
che di conseguenza la competenza dell'Italia è data;
che nell'atto di ricorso l'insorgente ha addotto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le condizioni di accoglienza in Italia sarebbero talmente inadeguate da imporre una presa a carico da parte della Svizzera facendo uso della clausola di sovranità; che in Italia non le sarebbero state garantite le condizioni minime di accoglienza, essendo stata lasciata per strada senza un alloggio e con il solo supporto della Caritas; che nonostante la presenza di una bambina di pochi mesi, i loro bisogni sarebbero stati ignorati dalle autorità italiane; che numerosi rapporti d'indagine, articoli di giornale e sentenze di tribunali europei evidenzierebbero l'esistenza di problemi importanti nel sistema di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia; che a questo riguardo, nel ricorso riporta degli estratti del rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa a seguito della sua visita in Italia del luglio 2012, del rapporto del luglio 2012 dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) intitolato "UNHCR recommendations on important aspects of refugee protection in Italy", del rapporto di Maria Bethke e Dominik Bender del 28 febbraio 2011 intitolato "Zur Situation von Flüchtlingen in Italien" nonché del documento dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.) del 2009 intitolato "Il diritto alla protezione"; che le gravi carenze del sistema italiano avrebbero già portato diversi tribunali europei, in particolare quelli tedeschi, a escludere il rinvio verso l'Italia; che quindi l'UFM avrebbe dovuto innanzitutto richiedere maggiori garanzie alle autorità italiane in merito all'effettiva presa a carico, garantendo condizioni di vita dignitose, della ricorrente e della bambina; che infatti, prima di giungere in Svizzera, in Italia si sarebbero trovate senza alloggio;
che inoltre, la richiedente sarebbe affetta da una tiroidite; che al ricorso ha allegato uno scritto del (...) 2013 del Dr med. C._______ del Servizio di radiologia diagnostica dell'Ospedale Regionale di (...), secondo cui l'interessata presenta, all'esame ecografico della tiroide, alcune anomalie; che con scritto del (...) 2013, il Dr med. D._______ di Chiasso comunica di avere deciso, in relazione ai risultati ecografici, di discutere il caso con l'endocrinologa Dr med. E._______ di Chiasso, la quale vedrà la paziente il (...) 2013;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che gli interessati non siano esposti, in caso di trasferimento verso l'Italia, a un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se gli interessati saranno assistiti, dopo il trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta al ricorrente di provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che la ricorrente non ha conseguito stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto, ai suoi bisogni;
che, se da un lato ella ha contestato le modalità di presa a carico dei richiedenti l'asilo da parte delle autorità italiane, dall'altro, non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento;
che, in particolare, ella non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva accoglienza;
che incomberà quindi alla ricorrente di far valere la sua situazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate;
che esistono certamente dei rapporti che testimoniano le importanti difficoltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane siano confrontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale soffre di alcune carenze e i richiedenti l'asilo non possono sempre contare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni caritative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni sistematiche della direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che, comunque, va sottolineato che secondo la giurisprudenza della CGUE (cfr. sentenza cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011, par. 84 seg.), delle violazioni minori alle norme delle direttive di accoglienza e procedura non sono sufficienti a impedire il trasferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che neppure il riferimento alle decisioni di altri tribunali europei è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti della giurisprudenza di un paese terzo;
che pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche DTAF 2011/35);
che inoltre il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale e che in caso di rinvio la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso della ricorrente; che infatti è notorio che lo stato di destinazione dispone d'infrastrutture mediche sufficienti;
che, comunque, nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento l'UFM avrà premura di tenere in considerazione eventuali trattamenti in corso;
che le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento hanno sufficientemente tempo per occuparsi del trasferimento (cfr. art. 19 cpv. 3 Regolamento Dublino II) e quindi per organizzarsi in maniera tale da tenere debitamente conto della situazione particolare della ricorrente e della figlia; che pertanto non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato italiano la presenza di una bambina di pochi mesi; che, di conseguenza, non vi è ragione di temere per le loro condizioni di salute;
che, visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale, serio e concreto che il trasferimento delle ricorrenti verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo delle ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderle in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II;
che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda d'asilo delle ricorrenti in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che esse non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645);
che in virtù di quanto sopra enunciato anche la conclusione ricorsuale volte all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 22 luglio 2013 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La misura supercautelare pronunciata in data 22 luglio 2013 è revocata.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: