Asylum appeal dismissed; removal to Morocco confirmed

d-4072-2014Tribunale amministrativo federale / 4a divisione28 lug 2014Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Moroccan asylum seeker appealed the UFM’s refusal of asylum and order of removal. The Federal Administrative Court, sitting with a single judge, found his asserted economic problems, unemployment, and family conflicts insufficient to establish refugee status or asylum relevance. It also held that removal to Morocco was lawful, reasonable, and possible. The appeal was dismissed, the request for exemption from an advance on costs became moot, and court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 3 AsylA; asylum relevance of alleged hardship and family tensions; removal under Art. 44 AsylA and Art. 83 AuG. Economic difficulties, unemployment, and ordinary family conflicts do not constitute serious prejudice within the meaning of Art. 3 AsylA absent persecution of sufficient intensity. Where no asylum-relevant grounds are shown, the refusal of asylum is confirmed. Removal must also be upheld if no statutory obstacle prevents it and execution is lawful, reasonable, and possible; young age, health, work experience, and social ties in the country of origin militate in favor of reasonableness (consid. 3-5).

Testo completo

BVGer D-4072/2014

Entscheiddatum: 28.07.2014Publikationsdatum: 28.11.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4072/2014

Sentenza del 28 luglio 2014 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...),Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 luglio 2014 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 27 giugno 2014;

i verbali d'audizione del 1° luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 14 luglio 2014 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 17 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A13/1);

il ricorso del 21 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 luglio 2014);

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);

che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione ai quali considerandi si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente sono irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che i problemi economici e la disoccupazione (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9 e verbale 2, D29-36, pag. 4 e D66, D68, pag. 6) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi;

che neppure i problemi famigliari riscontrati in Patria, specialmente con la nuova moglie del padre (cfr. verbale 2, D32, pag. 4 e D57-58, pag. 6), sono rilevanti in materia d'asilo; che, tali tensioni non rappresentano delle persecuzioni sufficientemente intense tali da rendere impossibile la continuazione del soggiorno in Patria; che, invero, il ricorrente, dopo essersi allontanato dal padre e da sua moglie, non ha più avuto ulteriori problemi (cfr. verbale 2, D57 e D59, pag. 6);

che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM;

che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo;

che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1);

che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Marocco è possibile (art. 83 cpv. 3 LStr [RS 142.20] ed art. 44 cpv. 2 LAsi);

che anche da un punto di vista della situazione in Marocco, della situazione personale del ricorrente, essendo giovane, in salute ed avendo esperienza professionale come aiuto meccanico, fruttivendolo e facchino, oltre che una solida rete sociale avendo egli vissuto a C._______ (Marocco) dalla nascita fino all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

che in conclusione, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

Parole chiave

asylumrefugee statusremoval orderfamily conflicteconomic hardshipcourt costsreasonablenesspossible execution

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant qualified as a refugee and was entitled to asylum.

Decisione estratta

No. The asserted economic difficulties, unemployment, and family tensions were not relevant grounds for refugee status or asylum.

Motivazione estratta

The court agreed with the UFM that the alleged reasons did not amount to serious persecution under Art. 3 AsylA and no new relevant asylum grounds were shown.

Questione giuridica chiave

Whether the removal order to Morocco had to be set aside.

Decisione estratta

No. The removal order was confirmed.

Motivazione estratta

The appellant did not meet the conditions for the authority to refrain from ordering removal; removal was lawful, reasonable, and possible under the relevant asylum and foreigners law provisions.

Questione giuridica chiave

Whether the request for exemption from paying an advance on costs remained pending.

Decisione estratta

It became moot after the court decided the case on the merits.

Motivazione estratta

Since the appeal was decided substantively, the request for exemption from an advance lost its object.

Questione giuridica chiave

Who must bear the court costs.

Decisione estratta

The appellant must pay CHF 600 in court costs.

Motivazione estratta

Costs followed the losing party.

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