Entscheiddatum: 21.03.2024Publikationsdatum: 10.04.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4029/2021
Sentenza del 21 marzo 2024 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Chrystel Tornare Villanueva, Daniela Brüschweiler, cancelliera Giulia Marelli. Parti A._______, nato il (...), Uganda, patrocinato dalla lic. iur. Elisabetta Luda, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 10 agosto 2021 / N (...).
Fatti:
A.
Il ricorrente, cittadino ugandese originario di B._______ nel distretto Wakiso, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 ottobre 2019.
B.
B.a Il 31 ottobre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'interessato sulle generalità, mentre l'11 dicembre 2019 e il 27 gennaio 2020 si sono svolte le audizioni sui motivi d'asilo.
B.b A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato i seguenti mezzi di prova:
Passaporto (originale);
Certificati riguardanti l'associazione C.\_\_\_\_\_\_\_ 2010-2014 (mezzo di prova [mdp] n. 1; fotocopia);
Attestato di rilascio della Corte di D.\_\_\_\_\_\_\_ dell'(...) 2014 (mdp n. 2; originale);
Tessera dell'associazione C.\_\_\_\_\_\_\_ come direttore esecutivo dal 2015 al 2021 (mdp n. 3; fotocopia);
Lettera inviata dal Consiglio comunale di E.\_\_\_\_\_\_\_ al Ministro dell'etica e dell'integrità del (...) 2019 (mdp n. 4; originale);
Certificati di registrazione dell'associazione C.\_\_\_\_\_\_\_ per gli anni 2012, 2014, 2017 e 2020 (mdp n. 5; fotocopia);
Tre ricette/referti medici del mese di gennaio 2017 (mdp n. 6; originali);
Due ricette/referti medici del mese di marzo 2019 (mdp n. 7; originali).
C. Con decisione incidentale del 20 febbraio 2020, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata. Il 28 febbraio 2020, il ricorrente è stato ripartito al Cantone F._______.
D. Il 3 marzo 2020, quale ulteriore misura istruttoria, la SEM ha inoltrato una richiesta di informazioni all'Ambasciata svizzera a G._______, Ambasciata di riferimento per l'Uganda. In data 3 maggio 2021, è stato trasmesso alla SEM il rapporto dell'Ambasciata del 22 aprile 2021. Il 22 giugno 2021, l'autorità ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito ai risultati delle indagini svolte dall'Ambasciata. Il 16 luglio 2021, il ricorrente ha preso posizione per tramite della sua rappresentante legale.
E. Con decisione del 10 agosto 2021, notificata il giorno successivo, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone F._______ dell'esecuzione della misura.
F. In data 10 settembre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 settembre 2021), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria a causa dell'inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio.
Al ricorso, l'insorgente ha allegato sei pagine di contenuti stampati da internet.
G. Il 23 novembre 2021, il ricorrente ha inviato un complemento al ricorso con allegato un dossier relativo all'associazione C._______.
H.
Con decisione incidentale del 6 maggio 2022, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha, nel contempo, accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e conceduto all'interessato un termine per designare un patrocinatore d'ufficio. Con dichiarazione inviata con scritto del 12 maggio 2022 (recte: 13 maggio 2022, cfr. timbro del plico raccomandato), l'insorgente ha designato la sua rappresentante legale quale sua patrocinatrice d'ufficio.
I.
In data 25 maggio 2022 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio, ha nominato la MLaw Elisabetta Luda in qualità di patrocinatrice d'ufficio ed ha invitato la SEM ad inoltrare una riposta al ricorso.
L'autorità inferiore, con osservazioni dell'8 giugno 2022, ha preso posizione in merito al ricorso.
J. Con scritto del 23 novembre 2021 (recte: 28 giungo 2022; cfr. timbro del plico raccomandato), il ricorrente si è espresso in replica, allegando cinque pagine con contenuti delle piattaforme Facebook e Twitter (oggi: X).
K. La SEM ha preso posizione in merito alla replica e gli allegati con osservazioni del 15 luglio 2022.
Il ricorrente ha preso posizione con scritto del 4 agosto 2022.
L. Il 17 agosto 2022, il Tribunale ha trasmesso una copia del suddetto scritto alla SEM per conoscenza.
Diritto:
1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso.
2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.1 Nell'ambito delle audizioni svolte dalla SEM (cfr. sopra, lett. B.a dei fatti), il ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di esser stato perseguitato nel suo Paese d'origine a causa della sua omosessualità. Siccome la sua prima relazione con un uomo, risalente al 19(...), sarebbe divenuta di dominio pubblico, per smentire le voci al riguardo, egli avrebbe istaurato nel 19(...) la relazione con la sua futura moglie. Con la moglie, sposata nell'anno 20(...), egli avrebbe avuto cinque figli, nati negli anni (...). Nel 20(...), egli avrebbe iniziato nuovamente una relazione con un uomo, H._______ Nello stesso anno, egli avrebbe inoltre fondato l'associazione C._______, associazione registrata ufficialmente a partire dal 2010. Il (...) 2014, avrebbe avuto luogo un'incursione di militari in borghese nel suo ufficio. In tale occasione sarebbe stato insultato e malmenato, subendo anche una ferita con un'arma da taglio all'addome, prima di esser stato portato alla stazione di polizia di D._______ e messo in stato di arresto. Il (...) seguente, presso l'ufficio della magistratura, sarebbe stata letta l'accusa nei suoi confronti, ossia "delitti carnali contronatura, promossi attraverso la propria associazione e sfruttando pretesti religiosi, in violazione dell'articolo costituzionale 120 Penal Code Act, Section 145, 146, 148". La causa sarebbe stata rinviata a giudizio, ed egli rinchiuso nella prigione (...). L' (...) 2014, si sarebbe tenuta l'udienza, nella quale a causa (anche) di problemi di salute avrebbe chiesto di esser liberato su cauzione. Già prima dell'udienza sua moglie avrebbe pagato "informalmente" 3,5 milioni di scellini ugandesi al magistrato, affinché concedesse la libertà condizionata. Da quel momento, sarebbe rimasto in libertà vigilata. Il (...) 2019 si sarebbe tenuta un'ulteriore udienza, alla quale l'accusa avrebbe portato testimoni e mezzi di prova, segnatamente registrazioni. Tali prove sarebbero state create ad arte negli anni 2014-2019 con lo scopo di utilizzarli contro di lui. Nell'udienza in questione, egli non avrebbe ricevuto l'occasione di esprimersi, ma sarebbe stata fissata una nuova udienza per il (...) 2019, spostata infine al (...) 2019. Nel frattempo, il (...) 2019, il vicedirettore dell'associazione C._______, I._______, avrebbe ricevuto in copia una lettera del Consiglio comunale di E._______, indirizzata al Ministro dell'etica e dell'integrazione, in cui sarebbe stato chiesto a quest'ultimo di intervenire nei confronti dell'associazione in quanto essa sarebbe contraria ai valori della comunità. Nella stessa lettera, sarebbe stato fatto riferimento alla causa pendente e sarebbe stato chiesto un intervento decisivo in tal senso. Il (...) 2019, un impiegato del tribunale gli avrebbe comunicato che la sentenza nella sua procedura sarebbe già stata scritta e che prevederebbe quale pena l'ergastolo. Alla luce di ciò, l'impiegato del tribunale avrebbe consigliato ad egli ed al suo collega J._______ (J._______; oggetto della procedura D-1062/2022; N [...]), anch'egli accusato nello stesso procedimento, di non presentarsi all'udienza il giorno successivo. Il (...) 2019, insieme ad J._______., avrebbe chiesto un visto per la Svizzera. In seguito, avrebbe vissuto di nascosto fino al giorno dell'espatrio, il (...) 2019. Infine, sarebbe arrivato in Svizzera il (...) 2019.
4.2
4.2.1 Con scritto del 22 giugno 2021, la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito al rapporto dell'Ambasciata svizzera a G._______ del 22 aprile 2021 (cfr. sopra, lett. D dei fatti). Da tale indagine sarebbe emerso segnatamente che il ricorrente non sarebbe mai stato sotto processo alla Corte di D._______ e non sarebbe stata emanata alcuna sentenza nei suoi confronti. Sarebbero inoltre falsi vari documenti da lui inoltrati, tra cui la lettera del Consiglio comunale di E._______ e la registrazione della sua associazione. Infine, l'articolo 145 del Codice Penale ugandese prevederebbe un attore (l'accusato) ed una vittima; tuttavia, nella fattispecie non vi sarebbe menzione di alcuna vittima di siffatti crimini.
4.2.2 Con scritto del 16 luglio 2021, il ricorrente ha preso posizione per il tramite della sua rappresentante legale. A suo avviso, le ricerche effettuate dall'Ambasciata svizzera di riferimento non sarebbero state svolte con la dovuta prudenza, ed il modo di operare delle persone incaricate del compito susciterebbe perplessità. Infatti, dal rapporto si evincerebbe che tali persone si sarebbero rivolte direttamente alle autorità ugandesi coinvolte, mostrando ad esse i mezzi di prova consegnati nell'ambito della procedura d'asilo. In questo modo, sarebbe stato chiesto al presunto persecutore di confermare la persecuzione messa in atto da lui stesso. A parte ciò, sarebbe poco credibile che il Presidente ("Chairperson") del Consiglio comunale fosse analfabeta, come indicato nel rapporto dell'Ambasciata. Sarebbe inconcepibile anche il fatto che il Presidente del Consiglio comunale avrebbe mostrato alla persona delegata dall'Ambasciata svizzera un registro di tutte le lettere scritte e ricevute dal proprio ufficio in violazione di ogni regola di riservatezza. Inoltre, sarebbe perlomeno "irrituale" che vi sia stato uno scambio diretto con la Corte responsabile del dossier relativo alla sua causa. Alla luce di queste considerazioni, il rapporto dell'Ambasciata sarebbe da ritenersi da una parte privo di credibilità. Dall'altra parte, ne emergerebbe che sarebbero stati rivelati - perlomeno parzialmente - i suoi dati alle autorità del suo Paese d'origine, fatto che metterebbe ulteriormente a rischio non solo egli stesso, ma pure i suoi famigliari rimasti in patria. Per questo motivo, si chiederebbero chiarimenti in merito ai fatti specifici comunicati alle autorità ugandesi nonché la visione degli allegati del rapporto dell'Ambasciata.
4.3 Nella decisione impugnata, la SEM ha sottolineato dapprima i dubbi in merito all'allegata omosessualità del ricorrente, segnatamente alla luce del suo matrimonio con una donna, con la quale avrebbe inoltre avuto cinque figli. All'avviso dell'autorità, apparirebbe inoltre illogico e contrario all'esperienza di vita il fatto che il ricorrente, nonostante i problemi riscontrati (già) nel 2014 con la conseguente prospettiva di una condanna all'ergastolo o persino alla morte, non fosse espatriato prima, avendone avuto varie opportunità: Difatti, dai timbri e visti apportati nel suo passaporto si evincerebbero diversi viaggi all'estero tra il 2014 ed il 2019. Si porrebbe dunque in antitesi con i timori da lui esposti il fatto che egli avesse sempre deciso di fare rientro in Uganda. In questo modo, si sarebbe esposto più volte al rischio di conseguenze da parte delle autorità, avendo violato la limitazione di movimento imposta da esse. Alla luce della pretesa lunghezza e complessità del processo nonché delle possibili conseguenze, susciterebbe inoltre perplessità il fatto che il ricorrente non disponesse di un avvocato difensore. Altresì, seppure egli abbia confermato l'esistenza di organizzazioni a difesa dei diritti degli omosessuali in Uganda, non vi avrebbe mai fatto ricorso. La sua giustificazione in merito, ossia di temere l'emarginazione dalla sua comunità, sembrerebbe del tutto secondaria a fronte della paventata pena di morte o di ergastolo. Sarebbe da considerarsi illogico e contrario all'esperienza generale di vita pure il fatto che il ricorrente non sapesse se sia stata emanata una sentenza definitiva nei suoi confronti e non si fosse nemmeno informato al riguardo.
Per quanto riguarda la presa di posizione del ricorrente del 16 luglio 2021, la SEM conferma di concedere la visione di una versione anonimizzata degli allegati del rapporto dell'Ambasciata, come da richiesta, quali allegati alla decisione d'asilo. Da questi non emergerebbe, tuttavia, che i dati personali del ricorrente fossero stati rivelati in modo improprio alle autorità ugandesi. Le indagini non sarebbero per di più state condotte direttamente dall'Ambasciata, ma da avvocati esterni. Per ciò che riguarda le informazioni trasmesse alla Corte di D._______, la risposta fornita da quest'ultima non lascerebbe dubbi riguardo all'inesistenza di un processo a carico dell'interessato. Per il resto, già l'inesistenza della registrazione dell'Organizzazione non governativa (ONG) C._______ varrebbe ad inficiare l'autenticità della lettera del Presidente del Consiglio comunale di E._______ al Ministro dell'etica e dell'integrità. Tenuto conto di questo, la verosimiglianza dei motivi d'asilo sarebbe ulteriormente messa in discussione dai mezzi di prova consegnati.
Riguardo all'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha constatato che il ricorrente sarebbe un uomo giovane ed istruito, in possesso di una laurea in amministrazione sociale, e che disporrebbe di una rete sociale e famigliare in patria su cui contare. Per quanto riguarda i suoi problemi medici quali mal di testa, dolori al ginocchio (...) nonché dolori ai (...), essi non costituirebbero un ostacolo al rinvio. In conclusione, nulla si opporrebbe al suo rinvio in Uganda, che di conseguenza sarebbe ritenuto ammissibile, esigibile e possibile.
4.4 Nel ricorso il ricorrente lamenta, in sostanza e per quanto qui di rilievo, un'errata valutazione della verosimiglianza dei motivi d'asilo da egli adotti. Difatti, innanzitutto, sarebbero "patrimonio di conoscenza comune" diverse situazioni analoghe alla sua, in cui una persona omosessuale sarebbe sposata e padre di cinque figli. Segnatamente nei Paesi con una forte stigmatizzazione dell'omosessualità, un numero elevato di figli biologici allontanerebbe i sospetti e le accuse in merito alla sfera sessuale. Per questo motivo, i dubbi sul suo orientamento sessuale non sarebbero condivisibili, trattasi nel suo caso di un matrimonio messo in atto per nascondere la sua vera identità sessuale. Riguardo alle tempistiche dell'espatrio, egli sarebbe espatriato non appena avrebbe saputo dell'emissione di una sentenza di ergastolo nei suoi confronti. In precedenza, in seguito alla liberazione su cauzione, le udienze nel suo procedimento sarebbero sempre state rinviate, motivo per cui egli, nonostante la gravità delle accuse, non avrebbe percepito di essere in imminente pericolo. Difatti, nel momento in cui la situazione sarebbe precipitata, egli avrebbe lasciato immediatamente il Paese, recandosi in Kenya per lasciare tale Paese in aereo, come avrebbe fatto anche nell'ambito dei suoi viaggi precedenti. Sarebbe inoltre perfettamente comprensibile che egli non avesse nominato un avvocato difensore in Uganda, considerato che il suo procedimento sarebbe stato continuamente rinviato. La nomina di un "avvocato di un'organizzazione LGBT" avrebbe invece implicato la divulgazione della sua omosessualità ed un'esposizione mediatica. Inoltre, avrebbe così reso più complicata un'eventuale fuga. Apparirebbe infine pretestuoso il rimprovero della SEM che egli non si sarebbe mai informato in merito all'emissione di una sentenza nei suoi confronti, essendo egli già da tempo stato a conoscenza della condanna del (...) 2019.
In merito alla presunta non autenticità dei mezzi di prova consegnati, si ribadirebbe in sostanza quanto già fatto valere nell'ambito del diritto di essere sentito del 16 luglio 2021. Inoltre, egli osserva che nel documento A (allegato A del rapporto dell'Ambasciata), inviato al Consiglio comunale di E._______, sarebbero citate le sue generalità, con il commento che egli sosterrebbe di essere perseguitato ("[...] claims he is being victimized.") e con l'indicazione del mandatario come ente straniera ("foreign entity"). Il documento D (allegato D del rapporto dell'Ambasciata) sarebbe una richiesta diretta alla Corte di D._______, in cui verrebbero indicate le sue generalità ed il procedimento giudiziario nei suoi confronti. Nel documento E (allegato E del rapporto dell'Ambasciata) verrebbe poi fatto riferimento alla sua domanda d'asilo ("Our client has received a request for asylum assistance by a one A._______.") nonché all'importanza dei risultati delle indagini per l'esito della stessa ("Our client is due to make a decision on asylum based on the authenticity or lack thereof [...]."). Il suo persecutore sarebbe dunque stato informato del fatto che egli abbia depositato una domanda d'asilo all'estero e che egli sia stato processato per reati legati alla sfera sessuale. Tutto ciò sarebbe da considerare una violazione del segreto d'ufficio, atta ad aver messo ulteriormente in pericolo il ricorrente e la sua famiglia in Uganda. In merito alla registrazione della sua associazione, il documento K (allegato K del rapporto dell'Ambasciata) confermerebbe la registrazione presso l'ufficio competente, nel frattempo meramente scaduta ed in attesa di rinnovo.
Constatata l'inattendibilità del rapporto dell'Ambasciata svizzera e la verosimiglianza delle allegazioni, egli avrebbe avuto, nel momento dell'espatrio, un timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In aggiunta, avrebbe già subito gravi maltrattamenti in occasione del suo arresto e della conseguente detenzione, oltre ad esser stato oggetto di un procedimento giudiziario arbitrario. Inoltre, sarebbe "presumibilmente" stata emessa una sentenza di condanna all'ergastolo nei suoi confronti. Nel caso che ad egli non venisse riconosciuta la qualità di rifugiato, sarebbe da mettere a beneficio dell'ammissione provvisoria a causa dei trattamenti inumani e degradanti subiti nonché alla luce del rischio reale di esser sottoposto (in futuro) a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU "nonché alle altre norme internazionali".
4.5 Con complemento al ricorso del 23 novembre 2021, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale il "dossier completo" dell'associazione C._______. Esso conterrebbe la storia completa della registrazione, dei conti bancari, delle referenze e delle attività svolte da egli attraverso l'associazione. La documentazione confermerebbe l'esistenza dell'associazione e le sue attività in Uganda. Inoltre, nel frattempo, un tale signor K._______, anch'egli membro dell'associazione, lo avrebbe informato del fatto che le autorità ugandesi sarebbero alla ricerca di tutti i membri dell'associazione a causa della sua fuga in Svizzera con I._______ Al signor K._______ sarebbe per di più stato riferito di una richiesta di informazioni rivolta alle autorità ugandesi da parte delle autorità svizzere. Infine, il signor K._______ sarebbe stato informato in merito ad indagini in corso sulle attività dell'associazione, considerate quest'ultime "abominevoli e illegali".
4.6 Con risposta al ricorso dell'8 giugno 2022, la SEM ribadisce che, pur ammettendo la registrazione dell'associazione del ricorrente, ma riportando i dubbi riguardo alla sua effettiva ed ufficiale registrazione, essa di per sé non varrebbe a sanare l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo già evidenziata. In particolare, l'atto ricorsuale non sarebbe atto a fugare i dubbi né riguardo alla pretesa omosessualità né riguardo alle pretese conseguenze di essa. A tale riguardo, non si potrebbe che rimandare all'indagine d'Ambasciata condotta, che avrebbe evidenziato la falsità dei documenti giudiziari inoltrati alla SEM. Ne discenderebbe la volontà di ingannare la SEM da parte del ricorrente per l'esclusivo bisogno della sua causa personale. In conclusione, l'atto ricorsuale non giustificherebbe una modifica della propria posizione, come da decisione d'asilo del 10 agosto 2021.
4.7 Con replica del 23 novembre 2021 (recte: 28 giugno 2022), con allegate cinque pagine che mostrano contenuti delle piattaforme Facebook e Twitter (oggi: X), l'insorgente sottolinea che non potrebbe più esser messa in dubbio l'esistenza della propria associazione. Nel rapporto dell'Ambasciata, infatti, verrebbe precisato che l'associazione, nell'ipotesi della sua esistenza, opererebbe comunque in modo illegale; l'esistenza non verrebbe dunque esclusa con certezza. Infine, egli avrebbe sempre utilizzato i "social media" per sostenere l'opposizione al regime ugandese. In questo contesto, trasmetterebbe "in diretta" su varie piattaforme "come Facebook e Twitter", sostenendo in particolare la "Fraternità di lotta per il potere popolare", il cui obbiettivo sarebbe l'ottenimento di un nuovo governo in Uganda. Quale prova a dimostrazione di questo fatto, si allegherebbero allo scritto alcuni "screenshot", potenzialmente rilevanti nell'ambito della valutazione della qualità di rifugiato e dell'esecuzione del rinvio.
4.8 Con presa di posizione del 15 luglio 2022, la SEM constata in primo luogo che il ricorrente non avrebbe mai fatto valere in precedenza il suo sostegno per la "Fraternità di lotta per il potere popolare". La tardività dell'allegazione ne lascerebbe intendere il carattere pretestuoso. In secondo luogo, gli allegati in merito attesterebbero una semplice apposizione di "like" o la riproposizione di contenuti di altre fonti. Ciò non varrebbe a configurare un profilo politico ad alto rischio, tale da suscitare l'interesse delle autorità. Per di più, il tentativo di provare un tale interesse avrebbe palesato al contrario la volontà del ricorrente di ingannare le autorità svizzere, come testimoniato dai risultati dell'indagine d'Ambasciata condotta.
4.9 Con scritto del 4 agosto 2022, il ricorrente ha, in sostanza, riconfermato le sue allegazioni precedenti.
5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
5.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Wyssling, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Wyssling, in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Allorquando l'autorità reputa le circostanze di fatto e le prove prodotte sufficienti per avere una propria convinzione, essa emana la decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241).
5.3 Nella procedura ricorsuale ordinaria possono essere addotti circostanze di fatto e mezzi di prova nuovi, indipendentemente dalla questione di sapere se questi sono insorti precedentemente all'emanazione del provvedimento sindacato ("pseudo nova") o durante il procedimento su ricorso ("veri nova"). Di conseguenza, il Tribunale prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce, tenendo quindi conto dell'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 e riferimento citato). La decisione avversata deve pertanto resistere anche alla luce dei fatti e mezzi di prova addotti durante la procedura di ricorso.
5.4 La consultazione degli atti di casi connessi tra di loro, compresa la loro valutazione, deve essere documentata nei rispettivi dossier e presa in considerazione nelle decisioni d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-4122/2016 del 16 agosto 2016 consid. 6.2.4 con ulteriori rif. cit.).
5.5 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 2.191).
6.1 In casu, la SEM nella decisione impugnata ha constatato dapprima l'inverosimiglianza dell'allegata omosessualità del ricorrente. All'avviso del Tribunale, l'autorità ha, tuttavia, tralasciato un'analisi adeguata di tale aspetto, che andasse oltre il fatto che il ricorrente fosse sposato e padre di cinque figli (cfr. atto SEM [...] 52/9, pag. 5, pt. II, 1.). A mente del Tribunale, sarebbe d'uopo che l'autorità inferiore sottoponga ancora in modo più approfondito ad un'analisi di verosimiglianza le allegazioni del ricorrente. Tale analisi sarà da svolgere congiuntamente a quella del caso N (...) ([...].; oggetto della causa D-1062/2022), trattandosi della domanda d'asilo di un collega del ricorrente, il quale fa valere, in sostanza, gli stessi motivi d'asilo legati ad un vissuto comune. In particolare, affermano entrambi di esser stati perseguitati a causa della loro omosessualità nonché a causa delle attività svolte per l'associazione C._______. In questo contesto, dichiarano per di più di esser stati accusati e condannati nello stesso procedimento. Inoltre, la SEM stessa ha utilizzato i risultati della domanda d'Ambasciata svolta nel caso del ricorrente (cfr. sopra, lett. D dei fatti) anche nella procedura di J._______, rinviando al collegamento tra i due casi e basando gran parte della sua argomentazione su tale circostanza (cfr. atti SEM [...]-19/11, D 23; [...] 27/10 D 34, 35, 57, 58; cfr. sentenza del Tribunale D-1062/2022 del 21 marzo 2024 consid. 4).
6.2 Oltre a quanto sopra, l'autorità di prime cure ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo adotti dal ricorrente in base all'indagine svolta tramite l'Ambasciata svizzera a G._______. Tuttavia, nella decisione impugnata e nelle prese di posizione in sede ricorsuale, l'autorità non ha preso in considerazione in modo adeguato le modalità in cui si sono svolte tali inchieste, censurate dal ricorrente già nella sua presa di posizione del 16 luglio 2021 e successivamente in sede di ricorso. Il ricorrente sostiene, infatti, che nell'ambito della domanda d'Ambasciata siano stati svelati alle autorità ugandesi i suoi dati personali nonché elementi fondamentali del suo vissuto. Il Tribunale constata che, in effetti, alla lettura del rapporto dell'Ambasciata del 3 maggio 2021 con allegati, sembrerebbe che le autorità ugandesi coinvolte (Consiglio comunale di E._______; magistratura di D._______) siano state messe a conoscenza, perlomeno in parte, dell'identità del ricorrente, della sua presunta omosessualità e del conseguente iter giudiziario, nonché del fatto che egli abbia depositato una domanda d'asilo all'estero. Alla luce di ciò, è d'uopo che l'autorità inferiore svolga un'analisi più dettagliata di queste circostanze e del loro eventuale riflesso sul profilo del ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi, tenendo conto inoltre dei mezzi di prova inoltrati nell'ambito della procedura ricorsuale (cfr. sopra, consid. 5.3).
6.3 In conclusione, alla luce di quanto sopra ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio (cfr. sopra, consid. 5.4), il Tribunale annulla la decisione della SEM del 10 agosto 2021 e ritrasmette gli atti di causa all'autorità inferiore, invitandola, in particolare, ad esaminare in maniera approfondita - ed in parallelo al caso N (...) - se il ricorrente abbia reso o meno verosimile la sua omosessualità, il fatto che essa sia divenuta di dominio pubblico, ed in quali proporzioni, nonché se sia stata emessa o meno una condanna nei suoi confronti e, nel caso affermativo, quale pena sia stata applicata. Altresì, sarà da esaminare nella stessa misura la verosimiglianza delle allegazioni riguardanti l'associazione C._______. I motivi d'asilo ritenuti verosimili sono, come di consuetudine, da esaminare dal punto di vista della loro pertinenza. Detto ciò, la nuova decisione d'asilo dovrà anche tenere conto della domanda d'Ambasciata svolta; in questo contesto, andranno valutate eventuali conseguenze della modalità di svolgimento di essa, laddove considerata potenzialmente rilevante per la valutazione della qualità di rifugiato e dell'esecuzione del rinvio.
6.4 Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare - nella misura in cui sarà necessario - l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione, congiuntamente a quella della causa D-1062/2022, rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle istruzioni vincolanti di cui sopra.
Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).
Alla parte vincente, alla quale - come nel caso di specie - è stato nominato una patrocinatrice d'ufficio, l'autorità inferiore dovrà rifondere le spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 900.- (art. 9 cpv. 1 TS-TAF).
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
La decisione della SEM del 10 agosto 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
La SEM rifonderà al ricorrente CHF 900.- a titolo di indennità ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Giulia Marelli
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