Entscheiddatum: 05.08.2013Publikationsdatum: 04.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-4017/2013
Sentenza del 5 agosto 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Contessina Theis, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...),Sri Lanka, aliasB._______, nato il (...),Malaysia,ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 luglio 2013 / N (...).
Visto:
la decisione dell'UFM del 10 luglio 2013, notificata al ricorrente l'11 luglio 2013, redatta in tedesco, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo presentata dal richiedente il 6 maggio 2013;
il ricorso del 15 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 16 luglio 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 17 luglio 2013;
i fatti del caso di specie, che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco e il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura dinanzi all'UFM si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente;
che ai sensi dell'art. 29 LAsi, di cui il nuovo testo è in vigore dal 1° gennaio 2008, l'audizione sui motivi d'asilo è, di norma, di competenza dell'UFM e non più dell'autorità cantonale (cfr. RU 1999 2269), fatte salve le eccezioni previste all'art. 29 cpv. 4 LAsi;
che quindi l'audizione non può più essere in generale sussunto a criterio nell'enumerazione dei criteri per la determinazione della lingua ufficiale in cui va redatta o notificata la decisione;
che l'art. 16 cpv. 2 LAsi enuncia quindi il principio della territorialità unicamente in relazione al luogo di residenza del richiedente l'asilo, indipendentemente dalla lingua nella quale ha avuto luogo l'audizione (cfr. DTAF 2009/56; Rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] concernente la modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri del 19 dicembre 2008, pagg. 14-15);
che, secondo l'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi eccezionalmente dalla regola generale giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi se: il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale (lett. a); in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato ad un cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c);
che la giurisprudenza ha precisato che la pronuncia dell'UFM di una decisione, ai sensi dell'art. 4 lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se accompagnata dall'adozione di adeguate misure correttive che tutelino il diritto a un ricorso effettivo e all'equo processo, come per esempio la traduzione orale della decisione resa in una lingua conosciuta dal ricorrente;
che, inoltre, per poter derogare alla regola primaria dell'art. 16 cpv. 2 LAsi, l'autorità inferiore deve indicare nella decisione il motivo per cui si è avvalsa di una delle eccezioni previste all'art. 4 OAsi 1;
che se l'UFM non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata e non ha motivato l'applicazione dell'eccezione, conseguirà di principio la cassazione della decisione impugnata per il ricorrente non rappresentato da un mandatario professionale, nella misura in cui dal ricorso non risulta senz'altro che egli abbia sufficientemente compreso la querelata decisione;
che, in casu, l'UFM non ha indicato nella decisione impugnata il motivo per doversi scostare dal principio generale di cui all'art. 16 cpv. 2 LAsi;
che, in aggiunta, dalle tavole processuali, non si evince che il ricorrente disponga di conoscenze della lingua tedesca;
che, inoltre, la censura della lingua è sollevata esplicitamente dal ricorrente in entrata all'atto ricorsuale;
che, altresì, il ricorrente non è rappresentato e la decisione gli è stata notificata per il mezzo della posta, per il che si può escludere che l'UFM abbia proceduto alla traduzione orale della decisione in una lingua a lui comprensibile;
che nella fattispecie il ricorrente è stato attribuito al cantone Ticino in data 7 giugno 2013 e l'UFM ha reso la sua decisione di non entrata nel merito il 10 luglio 2013, ovvero un mese più tardi;
che non risulta quindi che l'UFM abbia dovuto trattare la domanda d'asilo del ricorrente in un modo particolarmente celere giusta l'art. 4 lett. b LAsi;
che, nel caso in cui l'autorità inferiore volesse eccezionalmente redigere la sua decisione conformemente all'art. 4 lett. b e c OAsi 1, essa dovrà indicare in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa di una delle menzionate eccezioni, in ossequio all'obbligo di motivazione di cui all'art. 35 PA (cfr. GICRA 2004/29 consid. 11.2);
che, in casu, la decisione impugnata difetta di tale motivazione;
che, pertanto, le condizioni previste dall'art. 4 OAsi 1 che permettono di scostarsi dal principio generale enunciato all'art. 16 cpv. 2 LAsi non sono adempiute;
che, visto quanto sopra, le condizioni per la cassazione in caso di violazione dell'art. 16 cpv. 2 LAsi sono date;
che, visto quanto precede, il ricorso è accolto, la decisione del 10 luglio 2013 annullata e gli atti trasmessi all'UFM per una nuova decisione ai sensi dei considerandi;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA);
che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
che il ricorrente, non rappresentato, non ha sopportato spese indispensabili e relativamente elevate, che di conseguenza non si assegnano spese ripetibili;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
La decisione dell'UFM del 10 luglio 2013 è annullata.
Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
Al ricorrente non vengono assegnate spese ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti
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