Entscheiddatum: 28.06.2024Publikationsdatum: 23.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3995/2024
Sentenza del 28 giugno 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, c/o CFA Chiasso, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 20 giugno 2024 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (...) giugno 2024,
l'estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC, dal quale è risultato che il richiedente ha depositato una domanda d'asilo in Germania in data 6 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]-10/1),
la richiesta di ammissione del (...) giugno 2024 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche (cfr. atto SEM n. 12/5) e la risposta positiva da parte di queste ultime del (...) giugno 2024 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atto SEM n. 17/3),
il verbale del colloquio Dublino del (...) giugno 2024 (cfr. atto SEMn. 20/2),
la decisione della SEM del 20 giugno 2024, notificata il 24 giugno 2024 (cfr. atto SEM n. 24/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Germania,
il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:il Tribunale) del 25 giugno 2024 (data d'entrata: 26 giugno 2024),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che nel colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato di non voler essere trasferito in Germania in quanto gli sarebbe stato impartito un termine di 7 giorni per lasciare il Paese; che in tale sede ha inoltre affermato di avere 2 figli ed una compagna in Italia,
che l'autorità inferiore ha escluso che in Germania sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l'applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013); che il risultato negativo di una procedura d'asilo non cessa la competenza dello Stato membro e che non vi è agli atti alcun elemento che indichi che la domanda d'asilo non sarebbe stata oggetto di una procedura regolare,
che nel ricorso l'insorgente afferma che in Germania egli non avrebbe ricevuto cure mediche e che per tale motivo egli dubiterebbe che la sua domanda d'asilo sia stata trattata in modo corretto; che i suoi problemi medici sarebbero di una gravità tale da configurare una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Germania; che egli avrebbe diversi famigliari stretti in Svizzera che lo potrebbero aiutare; che in Germania egli avrebbe subito discriminazioni e minacce, senza che le autorità di tale Paese lo proteggessero; che pertanto chiede l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 RD III,
che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento,
che la Germania ha riconosciuto la propria competenza; che di conseguenza la competenza della Germania è di principio data,
che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la presunzione secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che la Germania non rispetti il divieto di respingimento,
che neppure l'art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,RS 142.311), è applicabile,
che, infatti, il trasferimento in Germania del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico, contrariamente a quanto asserito dall'insorgente in fase ricorsuale, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atto SEM n. 22/2); che del resto è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che per quanto concerne l'asserita procedura d'asilo trattata in modo scorretto in Germania, il Tribunale rileva che tali dichiarazioni sono vaghe e risultano essere delle mere ipotesi non sostanziate da alcun elemento concreto; che se lo riterrà necessario spetterà al ricorrente, una volta trasferito in Germania, adire le competenti istanze giudiziarie al fine di tutelare i propri diritti; che in merito agli asseriti parenti presenti in Svizzera, il Tribunale osserva che il richiedente ha indicato in sede di Colloquio Dublino di avere parenti unicamente in Italia; che pertanto l'interessato non può appellarsi in casu al principio dell'unità della famiglia; che il richiedente, durante la fase istruttoria, non ha mai indicato di aver subito discriminazioni e minacce; che le stesse asserzioni risultano del tutto vaghe e stereotipate e non supportate da alcun elemento concreto; che di conseguenza non è possibile concludere che le autorità tedesche non siano disposte o in grado di tutelare la sicurezza dell'interessato,
che la Germania è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente,
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
che essendo il ricorso privo di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione: