Entscheiddatum: 22.07.2013Publikationsdatum: 30.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3989/2013
Sentenza del 22 luglio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Gambia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 12 luglio 2013 / N [...].
Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 6 maggio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;
i verbali di audizione del 23 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e dell'8 luglio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 12 luglio 2013, notificata al ricorrente in medesima data (cfr. atto A20/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale in data 15 luglio 2013;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 19 luglio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere minorenne, cittadino del Gambia di etnia mandinga e di aver avuto quale ultimo domicilio in Patria B._______, dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, pp. 3 e 4); che sarebbe espatriato per i problemi riscontrati dal padre adottivo con il presidente, a causa della sua attività di predicatore (cfr. verbale 1, pp. 8 e 9);
che nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età; che, inoltre, da un lato, il ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio non ha ritenuto realizzata nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Gambia siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha anzitutto contestato le valutazione dell'UFM sulla denegata minore età; che circa la questione dei motivi scusabili per la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, egli ha allegato di avere fornito spiegazioni valide; che, inoltre, in Gambia rischierebbe ulteriori persecuzioni in quanto sarebbe già stato perseguitato, ingiustamente detenuto e picchiato; che erroneamente, quindi, l'UFM non avrebbe ritenuto necessari ulteriori chiarimenti; che, in conclusione, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia;
che, preliminarmente, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale 2, pp. 2 e 3);
che, per quanto l'onere della prova spetti in casu al ricorrente, dal rapporto dell'esame radiologico dell'8 maggio 2013 (cfr. atto A6/1) risulta un'età ossea superiore ai 19 anni;
che il menzionato rapporto dell'esame radiologico adempie le condizioni formali stabilite dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2004 n. 31 consid. 7.3);
che nemmeno il rappresentante dell'opera assistenziale (ROA), presente all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, p. 11), ha formulato obbiezioni in merito alla valutazione dell'UFM (cfr. art. 30 cpv. 4 LAsi);
che, in considerazione di quanto sopra esposto, l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minore età;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e delle audizioni, l'UFM ha rettamente considerato il ricorrente quale maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura di asilo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che nel caso concreto, a distanza di più di due mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il ricorrente non ha esibito alcun documento;
che secondo le sue dichiarazioni egli non avrebbe mai posseduto né richiesto un passaporto o una carta d'identità; che il medesimo sarebbe impossibilitato nel procurarsi qualsiasi documento, siccome non potrebbe contattare la propria famiglia in Patria; che il padre adottivo sarebbe espatriato, la madre non possiederebbe alcun numero di telefono ed egli non sarebbe in grado di spedire una lettera in quanto non sarebbe mai stato all'estero prima (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 2, pp. 2 e s.);
che le argomentazioni quo al possesso di documenti, come pure quelle addotte relativamente al viaggio di espatrio, risultano inattendibili come rettamente ritenuto nella decisione impugnata a cui si rimanda;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale conclude che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano inverosimili;
che, in particolare, il ricorrente ha descritto in maniera poco circoscritta e superficiale gli accadimenti; che sollecitato a descrivere la propria permanenza in carcere per una settimana, il medesimo non è stato in grado di fornire indicazioni dettagliate e concrete (cfr. verbale 2, p. 6); che egli non è stato in grado di descrivere nemmeno i funzionari statali che si sarebbero presentati diverse volte al suo domicilio (cfr. verbale 2, pp. 5-6);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché al fine di evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in virtù di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Gambia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scolarizzato (cfr. verbale 1, p. 4); che vi è motivo di ammettere che egli disponga in Patria di un'ampia rete sociale ritenuto che vi risiedono la madre, il patrigno, due fratellastri, due sorellastre e una zia (cfr. verbale 1, p. 5);
che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per concludere, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che usando la necessaria diligenza, egli potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: