Entscheiddatum: 12.07.2013Publikationsdatum: 14.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3836/2013
Sentenza del 12 luglio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nata il (...),Polonia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 luglio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 14 maggio 2013;
i verbali di audizione del 22 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del 31 maggio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 2 luglio 2013, notificata in medesima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 5 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato), nel quale la medesima ha chiesto la congiunzione delle cause con quella del compagno B._______, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, la concessione dell'asilo, rispettivamente dell'ammissione provvisoria; che ella ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali;
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 8 luglio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che, contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla congiunzione della presente procedura con quella relativa al presunto compagno (N [...]; cfr. Sentenza del Tribunale D-3840/2013), per i motivi di cui si dirà meglio in seguito; che, inoltre, i ricorsi inoltrati dai ricorrenti in atti separati e le due decisioni avversate, non concernono fatti di uguale o simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pp. 115 e ss., n. 3.17);
che in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera per poter avere un sostegno finanziario, un lavoro e una casa; che la medesima ha espressamente affermato di non avere problemi in Patria e che le uniche cose che teme in caso di rientro sono la mancanza di soldi, di lavoro, di sostegno nelle cure mediche di cui necessiterebbe in futuro all'anca, oltre che la mancanza di un appartamento in cui vivere (cfr. verbale 1, pp. 7-8 e verbale 2, pp. 2-3);
che, nella decisione del 2 luglio 2013, alla quale si rinvia, l'UFM ha osservato che la richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di aver certamente espresso la propria volontà di chiedere protezione alla Svizzera; che la sua richiesta sarebbe legata ai problemi di salute e all'impossibilità di sposarsi con il proprio compagno B._______ in Italia o Polonia; che, inoltre, nei citati Paesi non vi sarebbero prospettive per quanto concerne la sicurezza economica e sociale; che la ricorrente sostiene che, se allontanata in Polonia, non potrebbe più beneficiare dell'essenziale assistenza del suo compagno in relazione ai suoi problemi di salute; che, peraltro, i due formerebbero una vera e propria famiglia; che, del resto, in Polonia e in Italia sarebbe esposta ad una vita inumana e degradante, senza alloggio, cure mediche e sicurezza in generale;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18, consid. 5, confermata in DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, la ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo allegato di essere esposta personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposta in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dalla ricorrente è legata esclusivamente a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di trovare un alloggio e un sostegno economico (cfr. verbale 1, pp. 7-8 e verbale 2, pp. 2-3); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che, in riferimento all'evocata violazione del principio dell'unità della famiglia in caso di esecuzione di trasferimento verso la Polonia, va rilevato che dell'asserita intenzione della ricorrente di contrarre matrimonio con B._______, agli atti non figura la benché minima prova; che, in generale, gli argomenti in questo senso invocati nell'atto di ricorso non sono stati minimamente circostanziati o supportati dal ben che minimo mezzo di prova; che, pertanto, non è provato alcun legame prossimo vero e vissuto, rispettivamente l'esistenza di una relazione stabile; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Polonia non viola tale principio;
che, abbondanzialmente, l'eventuale volontà di contrarre matrimonio con B._______ non è certamente impedita dal presente provvedimento, come peraltro rettamente osservato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, p. 3);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Polonia possa essere confrontata al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la Polonia è uno stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro giusta l'art. 6° cpv. 2 lett. a LAsi, nel quale sussistite di massima una presunzione di assenza di persecuzioni;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. e p. 186 e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, la medesima è giovane, possiede una formazione scolastica di base, parla bene italiano (cfr. verbale 1, p. 4); che, inoltre, ella dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, due fratelli, una sorella e numerosi altri parenti (cfr. verbale 1, p. 5);
che, infine, la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che l'asserito problema all'anca non è certamente della gravità sopraesposta e che ad ogni modo nulla in questo senso figura agli atti di causa; che, tuttavia, la ricorrente ha senza dubbio la possibilità di intraprendere le eventuali cure che dovessero necessitarsi in Patria, come pure la possibilità di ottenere il supporto della propria famiglia;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente dispone di una carta d'identità polacca in corso di validità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: