Asylum non-entry and removal confirmed for economic migrant

d-3758-2013Tribunale amministrativo federale / 4a divisione4 lug 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Moroccan national appealed the Federal Office for Migration’s non-entry decision on his asylum application and the accompanying removal order. He argued that he had sought protection and, alternatively, provisional admission. The Federal Administrative Court held that the application was based solely on economic motives and did not disclose a request for protection against persecution under the Asylum Act. It therefore confirmed the non-entry decision, upheld removal and its execution as lawful, feasible and reasonable, declared the request for exemption from an advance moot, and charged the appellant CHF 600 in costs.

Massima Omnilex

Art. 18 and 32 cpv. 1 LAsi; scope of review against a non-entry decision in asylum matters: an asylum appeal directed against a non-entry decision cannot extend to the substantive grant of asylum, which presupposes a merits decision. A declaration motivated solely by economic hardship does not constitute an asylum request within the meaning of Art. 18 LAsi, since persecution requires harmful acts attributable to third parties and protected grounds under Art. 3 LAsi. Where no personal risk of serious harm or Art. 3 EMRK/Art. 3 CAT treatment is shown, the non-entry decision is upheld. If removal is lawful, reasonable and possible under Art. 83 LEI, provisional admission is excluded.

Testo completo

BVGer D-3758/2013

Entscheiddatum: 04.07.2013Publikationsdatum: 12.02.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3758/2013

Sentenza del 4 luglio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 giugno 2013 / N (...).

Visto

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 14 giugno 2013;

i verbali di audizione del 21 giugno 2013 (di seguito: verbale 1) e del 28 giugno 2013 (di seguito: verbale 2);

il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 28 giugno 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e ricevimento agli atti), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera;

il ricorso inoltrato dal ricorrente il 1° luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 luglio 2013);

la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 luglio 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere espatriato per potere studiare e migliorare la propria situazione economica (cfr. verbale 1, pag. 8); che il medesimo ha espressamente ammesso di non avere lasciato il Marocco per altri motivi all'infuori di quelli economici (cfr. verbale 2, D21, pag. 3);

che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;

che nel ricorso l'insorgente sostiene che, anche se i motivi adotti potrebbero non essere rilevanti ai sensi dell'asilo, egli avrebbe manifestato la volontà di chiedere protezione alla Svizzera; che, inoltre, in Patria sarebbe esposto ad una vita inumana e degradante, di modo che gli andrebbe accordata l'ammissione provvisoria; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito; che, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;

che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;

che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18, consid. 5b);

che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;

che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);

che, infatti, il ricorrente ha espressamente ammesso di essere espatriato unicamente per motivi economici; che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;

che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Marocco possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, per di più, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. e p. 186 e relativi riferimenti);

che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143);

che l'insorgente è giovane e, sebbene si dichiari analfabeta, vanta esperienze lavorative in Patria in qualità di cameriere (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, D7, pag. 2); che il medesimo dispone di un'ampia rete sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro fratelli, tre sorelle e diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5); che, inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

Parole chiave

asylumnon-entryremovalprovisional admissionpersecutioneconomic motivesadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the asylum appeal against the non-entry decision was admissible, including any implicit request for asylum.

Decisione estratta

The appeal was admissible only against the non-entry and removal issues; the implicit request for asylum was inadmissible because asylum itself presupposes a merits decision.

Motivazione estratta

A challenge to a non-entry decision under Art. 32(1) Asylum Act cannot be expanded to the grant of asylum. The applicant’s stated reasons were economic and did not amount to a request for protection against persecution under Art. 18.

Questione giuridica chiave

Whether the FOM correctly refused to enter into the asylum application under Art. 32(1) Asylum Act.

Decisione estratta

Yes. The applicant sought to leave Morocco for economic and study reasons only, without alleging persecution or a protected ground.

Motivazione estratta

Art. 18 requires a declaration of wanting protection against persecution; purely economic hardship is excluded. No facts suggested serious harm or torture-type risk in Morocco.

Questione giuridica chiave

Whether removal and execution of removal were unlawful or should be stayed or replaced by provisional admission.

Decisione estratta

No. Removal was permissible, reasonably exigible, and possible; no grounds for provisional admission were shown.

Motivazione estratta

The applicant was young, healthy, and had work experience and a family network in Morocco. The record showed no medical or country-condition obstacle preventing return.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be imposed and legal-aid advance waived.

Decisione estratta

Costs of CHF 600 were imposed on the appellant; the request to be exempted from paying an advance became moot.

Motivazione estratta

As the appeal was decided on the merits and the appellant lost, costs followed the outcome.

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