Entscheiddatum: 22.10.2013Publikationsdatum: 19.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3627/2013
Sentenza del 22 ottobre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A_______, nata il (...),Iran, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 28 maggio 2013 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che l'interessata, insieme con la sorella B._______ (N [...], D-3638/2013), ha presentato il 1° maggio 2013 in Svizzera;
la decisione dell'UFM del 28 maggio 2013, notificata all'interessata in data 18 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali), di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), tramite la quale l'UFM ha pronunciato l'allontanamento della medesima e la relativa esecuzione verso la Germania;
la decisione del 12 giugno 2013 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, tramite la quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento della sorella dell'interessata e la relativa esecuzione verso la Spagna (cfr. dossier N [...], atto A18/6);
il ricorso del 25 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione ed alla concessione dell'effetto sospensivo, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo;
la decisione incidentale, del 28 giugno 2013, tramite la quale è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso, la ricorrente è stata autorizzata a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura e si è rinunciato a richiedere un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
l'ordinanza del 3 luglio 2013, tramite la quale il Tribunale ha invitato l'UFM a pronunciarsi in merito al ricorso;
la comunicazione dell'UFM, in data 4 settembre 2013, in merito alla presa a carico da parte della Germania della sorella della qui ricorrente giusta l'art. 15 Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. atto A23/2);
la decisione dell'UFM del 18 settembre 2013 che ha annullato e sostituito la decisione del 12 giugno 2013 relativa alla signora B._______, pronunciando nel contempo l'allontanamento della medesima verso la Germania parimenti alla qui ricorrente (cfr. dossier N [...]);
l'ordinanza del 24 settembre 2013, tramite la quale il Tribunale ha trasmesso alla ricorrente i succitati atti dell'autorità inferiore invitandola a presentare eventuali osservazioni in merito, rispettivamente comunicare l'eventuale intenzione di ritirare il ricorso;
gli altri fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 - l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento Dublino II capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che la ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Germania, il (...) 2012;
che in data (...) 2013, l'UFM ha presentato alle autorità tedesche competenti una richiesta, fondata 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico la richiedente l'asilo;
che il (...) 2013 (cfr. atto A12/2), queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Germania, in applicazione della stessa disposizione;
che, di conseguenza, la competenza della Germania è data;
che l'interessata non ha contestato di aver depositato una domanda d'asilo in Germania; che, in sede ricorsuale, la medesima ha spiegato di non essere contraria all'allontanamento in quanto tale, ma di volere restare con la sorella, vista la necessità di essere assistita imputabile alla malattia da cui è affetta; che, nei motivi del proprio ricorso, ha quindi espresso la volontà di essere allontanata in Spagna con la sorella;
che a seguito della richiesta alle autorità tedesche in base all'art. 15 Regolamento Dublino II ed alla successiva risposta positiva da parte di queste ultime, anche la sorella della ricorrente è allontanata in Germania in ossequio alla decisione del 18 settembre 2013 emanata dall'autorità inferiore (cfr. dossier N [...]);
che, in conclusione, per la qui ricorrente e per la sorella la competenza della Germania nella trattazione della domanda d'asilo è data; che entrambe vengono trasferite verso tale Paese;
che, del resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] "N. contro Regno Unito" del 27 maggio 2008, richiesta n. 26565/05);
che lo stato di salute della ricorrete, affetta da (...) recidivante-remittente (cfr. rapporto medico del 12 aprile 2013, agli atti), non è certamente quello sopradescritto;
che è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che, peraltro, la ricorrente ha già beneficiato dell'assistenza sanitaria tedesca durante il suo precedente periodo di soggiorno in tale Paese (cfr. atto A6/10 p. 8);
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessata né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente in merito all'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per una nuova decisione va rigettata;
che, in virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata;
che tenuto conto di quanto espresso dalla ricorrente nei motivi del ricorso, oltre che della nuova decisione dell'UFM datata 18 settembre 2013 relativa alla sorella, il Tribunale rinuncia a porre a carico della medesima le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA i.f.); che, di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva di oggetto;
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non vengono percepite spese processuali.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
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