Asylum non-entry due to lack of identity documents

d-3499-2013Tribunale amministrativo federale / 4a divisione27 giu 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Tunisian asylum seeker appealed an UFM non-entry decision based on failure to produce identity documents within 48 hours. The Federal Administrative Court held that he did not show excusable reasons for the omission, and his asylum statements were inconsistent and did not justify further clarification. It also found no obstacle to removal, rejecting any risk under non-refoulement, the ECHR, or the Torture Convention. The appeal was dismissed, the removal order confirmed, and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi; non-entry for failure to produce identity documents within 48 hours; the exception of excusable inability requires a plausible, timely and substantiated explanation. If the statements are inconsistent, vague or contradictory and no new elements support refugee status or the need for further clarification, the asylum authority may refuse to enter into the merits. In such cases, removal is confirmed unless concrete impediments to admissibility, reasonableness or possibility are shown (Art. 83 LStr).

Testo completo

BVGer D-3499/2013

Entscheiddatum: 27.06.2013Publikationsdatum: 12.02.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3499/2013

Sentenza del 27 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...),Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 giugno 2013 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 30 maggio 2013;

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali di audizione del 4 giugno 2013 (di seguito: verbale 1) e del 13 giugno 2013 (di seguito: verbale 2);

il verbale della decisione dell'UFM del 13 giugno 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Acta B10/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;

il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 19 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 20 giugno 2013);

l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 24 giugno 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);

che i ricorsi manifestamente infondati ai sensi dei motivi che seguono sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);

che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);

che nel caso concreto il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;

che, infatti, egli si è limitato ad affermare che il passaporto sarebbe bruciato nel maggio del 2012 in seguito all'incendio del suo camion e che avrebbe lasciato la propria carta d'identità a casa in Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 6); che, nel corso della seconda audizione, ha sostenuto di avere telefonato, soltanto il giorno prima, in Tunisia per avere informazioni sui propri documenti; che, tuttavia, non potrebbe fare nulla in quanto avrebbe problemi con la propria famiglia (cfr. verbale 2, D5-10);

che nel ricorso egli ha ritenuto che vi sarebbero, nella fattispecie, motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna di documenti; che, in particolare, i problemi famigliari gli impedirebbero di farsi inviare i propri documenti;

che simili argomentazioni non convincono, ritenuto che egli ha evocato gli asseriti problemi famigliari unicamente nel corso della seconda audizione;

che, pertanto, non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-giato del richiedente;

che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'interessato siano inconsistenti, vaghe e contraddittorie, quindi inverosimili;

che, in particolare, il ricorrente afferma che i propri motivi d'asilo sarebbero dovuti al fatto che egli sarebbe ateo; che, tuttavia, nel corso della prima domanda d'asilo presentata in Svizzera il 10 ottobre 2012, egli ha sostenuto di essere di religione musulmana (cfr. verbale d'audizione del 19 ottobre 2012 relativo alla prima domanda d'asilo in Svizzera); che per quanto concerne le ulteriori contraddizioni, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto già rilevato dall'Autorità inferiore nella decisione contestata;

che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza; che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;

che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;

che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);

che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1432/2010 del 16 marzo 2010);

che, quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, gode di un'educazione scolastica di base e di una formazione professionale quale meccanico di automobili; che, inoltre, egli ha un'esperienza professionale quale commerciante di generi alimentari (cfr. verbale 1, pag. 4) che egli dispone di una rete familiare in patria, dove vivono la madre, un fratello e due sorelle (cfr. verbale 1, pag. 6);

che egli non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);

che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respinte;

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

Parole chiave

asylumnon-entryidentity documentsremovalrefugee statusnon-refoulementcredibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the asylum application could be dealt with despite missing identity documents within 48 hours.

Decisione estratta

No. The applicant neither produced a valid identity/travel document nor made plausible excusable reasons for the omission.

Motivazione estratta

His explanations about destroyed or unavailable documents were inconsistent and only raised family problems belatedly; therefore the exception under Art. 32(3)(a) AsylA did not apply.

Questione giuridica chiave

Whether the record showed refugee status or required further clarification preventing non-entry.

Decisione estratta

No. The statements were inconsistent, vague and contradictory, and no new elements justified further investigation.

Motivazione estratta

The applicant’s account of being atheist conflicted with an earlier asylum claim stating he was Muslim; thus neither Art. 32(3)(b) nor (c) AsylA was satisfied.

Questione giuridica chiave

Whether removal and execution of removal were unlawful, impossible, or unreasonable.

Decisione estratta

No. Removal was admissible, reasonable, and possible.

Motivazione estratta

No evidence showed a breach of non-refoulement or of Art. 3 ECHR/Torture Convention; Tunisia was not in a situation of generalized violence, and the applicant had family ties and work skills.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should succeed and the lower decision be overturned or remitted.

Decisione estratta

No. The appeal was manifestly unfounded and the UFM decision was confirmed.

Motivazione estratta

The federal court found the non-entry decision and removal order correct on all points.

Questione giuridica chiave

Court costs

Decisione estratta

Costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party.

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