Asylum non-entry due to missing identity documents

d-3443-2013Tribunale amministrativo federale / 4a divisione24 giu 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Administrative Court, sitting as a single judge with second-judge approval, rejected the appeal against the UFM's non-entry-on-the-merits decision in an asylum case. The court held that the appellant had not produced identity documents within 48 hours and had not credibly shown an excusable reason for doing so. His account was inconsistent, and no new elements justified further clarification of refugee status or any obstacle to removal. Removal to Nigeria was deemed admissible, reasonable, and possible. Court costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 32 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 AsylG; non-entry for failure to produce identity documents within 48 hours. The exception of Art. 32 Abs. 3 lit. a AsylG requires a credible, excusable inability to produce documents; inconsistent or implausible explanations do not suffice. Where the hearing and file do not reveal further need for clarification, neither Art. 32 Abs. 3 lit. b nor lit. c AsylG applies. Removal under Art. 83 AuG is admissible, reasonable and possible absent concrete indications of refoulement, Art. 3 EMRK or torture risks. In summary procedure under Art. 111a AsylG, manifestly unfounded appeals may be decided without exchange of submissions (consid. 3-6).

Testo completo

BVGer D-3443/2013

Entscheiddatum: 24.06.2013Publikationsdatum: 03.07.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-3443/2013

Sentenza del 24 giugno 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;decisione dell'UFM del 14 giugno 2013 / N (...).

Visto:

la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 5 agosto 2012;

la decisione dell'UFM del 12 dicembre 2012, tramite la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. c della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione del allontanamento stesso;

la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 25 maggio 2013;

i documenti che l'UFM ha rimesso al medesimo, nel corso di ambo le procedure, mediante i quali lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;

i verbali di audizione del 16 agosto 2012 (di seguito: verbale 1), del 31 maggio 2013 (di seguito: verbale 2) e del 5 giugno 2013 (di seguito: verbale 3);

la decisione dell'UFM del 14 giugno 2013, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;

il ricorso inoltrato dal ricorrente il 17 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 18 giugno 2013;

l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 20 giugno 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, preliminarmente, quo alla domanda priva di motivazione relativa alla richiesta di nuova audizione e sostituzione dell'interprete, il ricorrente ha firmato tutti i verbali senza contestazione alcuna confermando le proprie allegazioni; che inoltre le audizioni si sono svolte secondo i crismi di legge; che, pertanto, tale censura è infondata e va respinta;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che l'autore del gravame è venuto a conoscenza della necessità di produrre un documento d'identità già nel corso della sua prima domanda di asilo depositata in Svizzera il 5 agosto 2012; che, nel corso della prima audizione, egli ha dichiarato di possedere un passaporto scaduto il quale sarebbe stato rilasciato nel 2000 e si troverebbe presso la sorella a Benin City (Nigeria) (cfr. verbale 1, p. 6); che, per contro, nell'attuale procedura d'asilo il medesimo ha dichiarato che il passaporto in questione sarebbe stato rilasciato nel 2008 e si troverebbe presso la madre a Benin City (cfr. verbale 2, p. 5);

che, sia quel che sia, a distanza di undici mesi dalla richiesta il ricorrente non ha ancora presentato tale documento; che, inoltre, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità di suddette dichiarazioni relative al possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni di causa;

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna di documenti d'identità;

che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che, in particolare, gli episodi relativi alla colluttazione del dicembre 2007 ed alle successive minacce (cfr. verbale 3, p. 5) non sono mai state menzionate nei verbali precedenti; che, anzi, nel corso delle audizioni sulle generalità il ricorrente ha sempre dichiarato di non aver mai avuto alcun problema con terze persone nel proprio Paese d'origine, ma che il suo unico problema sarebbe stato il fatto di non voler prendere parte agli scontri per il petrolio (cfr. verbale 1, p. 9; verbale 2, p. 7); che, del resto, il ricorrente ha dichiarato che nulla si oppone al suo rientro in Patria, che anzi egli stesso sarebbe intenzionato a rientrare, ma preferirebbe attendere sino a fine anno (cfr. verbale 3, pp. 3 e 7);

che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss.);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in virtù di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che considerata la situazione generale vigente in Nigeria e la situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe, ha frequentato le scuole per dodici anni ad ha esperienza lavorativa come (...) (cfr. verbale 2, p. 4); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, due sorelle e tre fratellastri (cfr. verbale 2, p. 5);

che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

Parole chiave

asylumnon-entryidentity documentscredibilityremovalnon-refoulementsummary procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be allowed because the applicant was denied a new hearing or interpreter change.

Decisione estratta

No. The hearings were conducted lawfully, and the applicant signed the records without objection.

Motivazione estratta

The complaint was unsupported; the record showed no procedural defect and no timely challenge to the minutes.

Questione giuridica chiave

Whether the UFM correctly refused to enter into the asylum claim for failure to produce identity documents within 48 hours.

Decisione estratta

Yes. The applicant neither produced documents nor made the missing documents credibly excusable.

Motivazione estratta

His explanations about an expired passport were inconsistent and not credible, so the exception under Art. 32 para. 3 let. a AsylA did not apply.

Questione giuridica chiave

Whether further clarification was required to assess refugee status or impediments to removal.

Decisione estratta

No further clarification was necessary.

Motivazione estratta

The asylum allegations were found inconsistent and irrelevant; the appeal introduced no new facts or evidence and revealed no need for additional inquiry.

Questione giuridica chiave

Whether removal to Nigeria was unlawful, unreasonable, or impossible.

Decisione estratta

No. Removal was admissible, reasonable, and possible.

Motivazione estratta

No evidence showed a breach of non-refoulement, Art. 3 ECHR, or torture prohibition, and the applicant's age, education, work experience, and family network in Nigeria supported return.

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