Entscheiddatum: 05.06.2024Publikationsdatum: 19.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3301/2024
Sentenza del 5 giugno 2024 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, (...), ricorrente e istante, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di restituzione del termine e ricorso (procedura Dublino); decisione della SEM dell'8 maggio 2024 / N (...).
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 22 gennaio 2024,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'8 maggio 2024, notificata il 10 maggio seguente, mediante la quale tale autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Spagna,
lo scritto del 10 maggio 2024, con il quale la Protezione giuridica della Regione (...) ha comunicato la rinuncia al mandato di rappresentanza del 26 gennaio 2024,
l'istanza del 24 maggio 2024 (data d'entrata: 27 maggio 2024), con cui la richiedente ha domandato al Tribunale la restituzione del termine di ricorso e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione della clausola di sovranità, con allegata la decisione impugnata in copia,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale è competente per trattare, in virtù dell'art. 24 PA, una domanda di restituzione del termine presentata nell'ambito della sua giurisdizione (cfr. sentenza del Tribunale D-2623/2023 del 23 maggio 2023 pag. 3; PATRICIA EGLI, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 3a ed. 2023, n. 6 ad art. 24 PA),
che ai sensi dell'art. 111a LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che il ricorso contro una decisione di non entrata nel merito deve essere depositato entro 5 giorni lavorativi (art. 108 cpv. 3 LAsi) a decorrere dal giorno feriale successivo a quello della notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 e 3 PA),
che gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA); che il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA),
che nel caso in disamina, la decisione impugnata è stata notificata il 10 maggio 2024, per il che il termine di ricorso scadeva il 17 maggio 2024,
che di conseguenza, il ricorso presentato in data 24 maggio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato) risulta essere tardivo,
che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, se un termine legale o giudiziario è scaduto senza essere stato utilizzato viene restituito se il richiedente o il suo rappresentante è stato, senza sua colpa, impossibilitato ad agire entro il termine,
che per poter entrare nel merito di una richiesta di restituzione del termine le seguenti tre condizioni devono essere cumulativamente adempiute (condizioni di ricevibilità formali): la domanda deve essere motivata, depositata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e l'atto omesso deve essere compiuto (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 4.2; tra le tante anche la sentenza del Tribunale D-2623/2023 del 23 maggio 2023 pag. 3; PATRICIA EGLI, in: op. cit., n°5 e segg. ad art. 24 PA),
che nel caso che ci occupa, le summenzionate condizioni di ricevibilità sono da ritenersi adempiute, avendo la ricorrente agito entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento compiendo nel contempo l'atto omesso (ricorso); che pertanto occorre entrare nel merito della richiesta di restituzione dei termini, e meglio, determinare se la richiedente sia o meno stata impedita senza sua colpa di agire nel termine stabilito,
che l'art. 24 cpv. 1 PA subordina la restituzione di un termine all'esistenza di un impedimento ad agire insorto senza colpa (condizione materiale; cfr. PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 11 ad art. 24 PA),
che nondimeno la nozione di "senza colpa" è da apprezzarsi in modo molto restrittivo (cfr. DTAF 2017 I/3 consid 6.1 e relativi riferimenti; Patricia Egli, in: op. cit., n. 4 ad art. 24 PA); che la restituzione del termine presuppone infatti che una qualsivoglia negligenza non sia imputabile alla parte richiedente o al suo mandatario (cfr. Stefan Vogel, Auer/Müller/Schindler [ed.], in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 10 segg. ad art. 24 PA; PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 10 ad art. 24 PA) e che l'inazione sia da ricondurre ad un'impossibilità oggettiva o soggettiva di agire (cfr. DTAF 2017 I/3 consid 6.1),
che si è in presenza di un ostacolo oggettivo, allorquando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indipendente dalla sua volontà; che l'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 6.1.1; Stefan Vogel, in: op. cit., n. 10 seg. ad art. 24 PA; PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 13 ad art. 24 PA; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. marg. 2.140),
che un'impossibilità soggettiva è invece data allorquando l'atto da compiere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lui stesso non è responsabile; che l'ostacolo soggettivo deve aver messo l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave (cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 6.1.2; Stefan Vogel, in: op. cit., n. 12 ad art. 24 PA; PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 14 ad art. 24 PA; Moser et al., op. cit., n. marg. 2.143a),
che nel caso in esame siffatti presupposti risultano disattesi,
che l'interessata, quale motivazione della sua domanda, afferma di aver dovuto assistere sua figlia presso l'Ospedale psichiatrico di B._______, dove quest'ultima sarebbe stata ricoverata per gravi problemi di salute; che ella a causa di questa situazione non sarebbe riuscita a trovare un rappresentante legale "fino a questo momento"; che il marito della figlia avrebbe in effetti interposto ricorso tempestivamente, dimenticandosi tuttavia di includere lei nell'atto ricorsuale, rispettivamente di depositare un ricorso separato a suo nome; che a tal proposito vi sarebbero stati diversi scambi di e-mail da parte di terze persone che avrebbero cercato di aiutarla; che queste persone avrebbero tuttavia "inoltrato erroneamente" la decisione, lasciandola senza possibilità di difesa,
che anzitutto, il Tribunale constata che la domanda di restituzione del termine non contiene alcun mezzo di prova a sostegno di quanto ivi fatto valere,
che a prescindere da ciò, quo al ricovero della figlia (maggiorenne) della richiedente presso l'Ospedale psichiatrico di B._______, seppure risulti comprensibile che tale situazione possa essere stata molto stressante anche per la richiedente stessa, in tale circostanza non è ravvisabile un'impossibilità oggettiva né soggettiva di agire per la ricorrente, la quale nel gravame non elabora peraltro ulteriormente in che misura e perché ciò sarebbe concretamente stato il caso,
che invero, come affermato dall'insorgente stessa, il marito della figlia sarebbe riuscito ad interporre ricorso tempestivamente nonostante il ricovero della propria moglie,
che inoltre, l'interessata richiama in questo contesto a un fraintendimento tra lei ed il genero, ossia che quest'ultimo si sarebbe dimenticato di includerla nel ricorso presentato da egli, rispettivamente di presentare un ricorso separato per lei come da suo desiderio; che la mancata presentazione di un ricorso tempestivo sembra dunque principalmente riconducibile a tale fraintendimento rispettivamente errore del genero, che non può per sua natura essere considerato un impedimento senza colpa,
che quanto precede vale anche per il riferimento nel gravame a (altre) persone terze, che avrebbero "erroneamente inoltrato" la decisione dell'interessata, lasciandola senza difesa,
che va rammentato, a tal proposito, che la responsabilità per i fatti di persone terze, che ai sensi della dottrina possono essere qualificati come ausiliari, le è effettivamente imputabile; che invero, avendo l'insorgente deciso di fare capo a quest'ultimi per il compimento dell'atto richiesto, ella si è assunta il rischio di eventuali errori da parte loro (Stefan Vogel, in op. cit., n. 17 ad art. 24 PA; PATRICIA EGLI, in: op. cit., n. 17 ad art. 24 PA),
che visto quanto esposto, nel caso in esame non è quindi identificabile alcun impedimento senza colpa ad agire nel termine stabilito (cfr. in tal senso anche sentenza del Tribunale D-2623/2023 del 23 maggio 2023 pag. 4 seg.),
che conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso in esame i presupposti per l'accoglimento della domanda di restituzione del termine di ricorso di data 24 maggio 2024 non sono riuniti, per il che la stessa va respinta ed il ricorso della medesima data è inammissibile,
che trattandosi in specie di apprezzare il ben fondato materiale della do-manda di restituzione dei termini presentata in virtù dell'art. 24 PA a seguito di un'emanazione di una decisione di non entrata nel merito dell'autorità inferiore, si necessita di giudicare la questione nella composizione ordinaria di tre giudici (cfr. sentenza del Tribunale D-2623/2023 del 23 maggio 2023 pag. 3),
che con la presente decisione finale la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso - per quanto ammissibile - diviene priva d'oggetto,
che inoltre, con la presente decisione finale, le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 28 maggio 2024 decadono (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA),
che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
La domanda di restituzione del termine del 24 maggio 2024 è respinta.
Il ricorso del 24 maggio 2024 è inammissibile.
La decisione della SEM dell'8 maggio 2024 è cresciuta in giudicato.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: