Entscheiddatum: 04.06.2024Publikationsdatum: 23.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3257/2024
Sentenza del 4 giugno 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Susanne Genner; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...) Afghanistan, patrocinato da Ugo Di Nisio(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 maggio 2024 / N (...).
Fatti:
A. L'interessato, cittadino afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2024, pretendendosi minorenne.
B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC l'interessato aveva depositato una domanda d'asilo in Croazia l'8 febbraio 2024.
C.Il 15 marzo 2024 l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per minorenni non accompagnati. In tale sede egli è stato interrogato circa la propria biografia e gli è stato concesso il diritto di essere sentito circa la competenza croata per la trattazione della sua domanda di protezione.
D.Il 21 marzo 2024 egli è stato sottoposto a una perizia medica volta all'accertamento della sua età. Il seguente 8 aprile 2024 sono stati trasmessi i risultati di tale perizia alla SEM.
E.Il 9 aprile 2024, la SEM ha concesso il diritto di essere sentito all'interessato circa l'intenzione di considerarlo maggiorenne per il proseguo della procedura. Il seguente 12 aprile 2024 la rappresentante legale ha trasmesso le proprie osservazioni, allegandovi altresì copia della taskara dell'interessato. In seguito la data di nascita dell'interessato è stata modificata nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione ed è stata fissata al (...).
F. Il 18 aprile 2024 la SEM ha presentato alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Le autorità croate non hanno risposta a tale richiesta.
G. Con decisione del 14 maggio 2024, notificata il 16 maggio 2024 (cfr. avviso di ricevuta), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Croazia.
H. Il (...) maggio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata (...) maggio 2024) l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento quale minorenne e la ritrasmissione degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della procedura d'asilo; in via subordinata la ritrasmissione degli atti alla SEM per completare l'istruttoria e con protesta di spese e ripetibili la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
I.Il Tribunale, in data (...) maggio 2024, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare.
J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
3.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
3.3. In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).
4.1.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
4.1.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, si rileva che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 2.191).
4.1.3 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di pro-cesso equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire corretta-mente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).
L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 con-sid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 con-sid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2).
4.2
4.2.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha, in relazione alla minore età del ricorrente, indicato che le dichiarazioni da egli fatte durante la PARMNA fossero inverosimili, inoltre la foto della carta vaccinale non costituirebbe un documento d'identità ufficiale e infine le conclusioni della perizia medica esperita sarebbero chiare e non lascerebbero spazio ad ulteriori conclusioni, anche alla luce della giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2018 VI/3). Pure le contestazioni sollevate in sede di diritto di essere sentito del 12 aprile 2024 non sarebbero che un'interpretazione personale del ricorrente dei risultati peritali.
4.2.2 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).
4.2.3 In casu l'esito della perizia medica basata sul sistema dei "tre pilastri" presenta risultati discordanti tra loro. Infatti, se da un lato gli esami delle articolazioni sterno-clavicolari presentano uno stadio 3c, corrispondente ad un'età minima di 19 anni, dall'altro, gli esami odontostomatologici, presentano a dipendenza del metodo e dal dente un'età minima di circa 14 anni (cfr. atto SEM n. {...}/16).
4.2.4 Il Tribunale rileva che l'autorità inferiore non si è chinata sulla questione della forza probatoria dei risultati della perizia ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (cfr. supra consid. 4.2.2). Infatti la stessa presenta risultati difficilmente sovrapponibili. Tale aspetto era inoltre già stato sollevato in sede di osservazioni dal ricorrente (cfr. atto SEM n. 25/7). Infine, l'interessato ha prodotto in allegato a suddette osservazioni copia di una taskara. Tale mezzo di prova non è stato tuttavia nemmeno menzionato in sede di decisione e la SEM non si è neppure espressa sul suo valore probatorio.
4.2.5 Ne discende che l'autorità di prime cure non ha ottemperato al proprio obbligo di motivazione.
5.1. Pertanto il ricorso è accolto e giusta l'art. 111 lett. e LAsi, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente fondato ai sensi dei motivi indicati, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Di conseguenza la decisione della SEM del 14 maggio 2024 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione.
5.2. L'autorità inferiore è invitata ad analizzare la taskara prodotta in copia dall'insorgente oltre che i risultati peritali svolti per la determinazione dell'età del ricorrente. In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, confermerà o rivaluterà la propria decisione.
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 14 maggio 2024 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
Non sono accordate spese ripetibili
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
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