Entscheiddatum: 26.08.2024Publikationsdatum: 29.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3195/2022
Sentenza del 26 agosto 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Sara Castronovo, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 22 giugno 2022 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2022.
A.b il 15 giugno 2022 il richiedente è stato sentito in un'audizione approfondita sui motivi d'asilo.
Nell'ambito del precitato verbale, in sunto e per quanto qui di rilievo, il richiedente, di etnia pashtu, ha narrato di essere originario della provincia di C._______, Afghanistan. Dal 2017 al 2018 egli avrebbe vissuto a B._______, per poi tornare nella provincia di C._______ fino al proprio espatrio nel 2021. Egli sostiene di essere stato un comandante per l'esercito afghano. Inoltre, egli sarebbe stato minacciato telefonicamente dai Talebani. In caso di ritorno in Afghanistan egli teme la morte. Egli ha prodotto i seguenti mezzi di prova: una tessera dell'Afghan National Army; un certificato Islamic Republic of Afghanistan; un Diploma della National Military Academy of Afghanistan; una Taskara; due diplomi; diverse fotografie e due video.
A.c Il 20 giugno 2022 gli atti rilevanti e la bozza di decisione sono stati trasmessi alla rappresentante legale del richiedente. Il 21 giugno 2022 la rappresentante legale ha trasmesso un proprio parere in merito.
B. Per il tramite della decisione del 22 giugno 2022 - notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{...}]-20/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ed ha reputato l'esecuzione di tale misura non ragionevolmente esigibile ed ha pertanto concesso l'ammissione provvisoria.
C. Con ricorso del 22 luglio 2022, l'interessato è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell'autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato. In subordine, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione. Contestualmente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e tasse.
D. Il 28 giugno 2023 il ricorrente ha trasmesso una richiesta sullo stato della procedura, allegandovi un certificato medico,
E. In data 26 ottobre 2023 il ricorrente ha comunicato al Tribunale il fratello e la madre sarebbero stati uccisi dai Talebani, senza allegare nessun mezzo di prova.
F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha qualificato gli eventi narrati dall'insorgente come irrilevanti e inverosimili ai sensi dell'asilo. Nello specifico, la SEM ha ritenuto inverosimili le allegazioni del ricorrente circa la propria funzione di comandante in seno all'esercito afghano. I video prodotti agli atti come mezzi di prova non dimostrerebbero il proprio grado militare. Dipoi, l'autorità ha concluso che la sua attività per l'esercito non sarebbe rilevante ai sensi della LAsi. Circa l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha reputato la stessa come non ragionevolmente esigibile e ha concesso l'ammissione provvisoria.
4.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha contestato l'analisi della verosimiglianza circa il proprio ruolo di comandante presso l'esercito afghano. Egli infatti sostiene che le proprie dichiarazioni siano da considerarsi verosimili e inoltre i mezzi di prova confermerebbero le sue dichiarazioni. Inoltre, egli sostiene di avere reso verosimile che i Talebani lo abbiano minacciato telefonicamente. Dipoi, stante la verosimiglianza del proprio grado militare e la propria funzione, egli ritiene di possedere un profilo di rischio aggravato e di conseguenza i suoi motivi d'asilo sarebbero rilevanti ai sensi della LAsi. Egli lamenta inoltre il mancato passaggio alla procedura ampliata. Al ricorso l'interessato ha allegato una chiavetta USB contenente un video.
4.3 In seguito, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un certificato medico ed in un secondo momento ha comunicato che la madre e il fratello sarebbero stati uccisi dai Talebani ad un posto di blocco e ciò per colpa sua.
5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
5.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).
L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito e permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2).
6.1 In tal senso si osserva come l'autorità di prime cure non ha effettuato, nella decisione impugnata, un'analisi di tutti i mezzi di prova prodotti dal richiedente, limitandosi ella a citare i video, senza tuttavia nemmeno menzionare la documentazione fotografica. A mente del Tribunale, la documentazione fotografica contiene elementi a sostegno delle allegazioni del richiedente, in particolare circa il proprio grado nell'esercito afghano. Tale aspetto non risulta di seconda importanza, visto che potrebbe influenzare l'analisi della rilevanza dei motivi d'asilo addotti.
6.2 In particolare, dalle foto che ritraggono il richiedente, sono visibili i suoi gradi militari, che da un confronto con informazioni reperibili facilmente in rete, corrisponderebbero ai gradi di primo tenente (una linea e due stelle), e di secondo tenente (due linee e una stella), grado che corrisponde a quanto indicato sulla fotocopia della tessera dell'Afghan National Army prodotto dal ricorrente, oltre che a quanto da egli disegnato durante l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 16/11, pag. 11). Inoltre, egli durante quest'ultima audizione ha indicato di avere il grado di "Toran", che potrebbe effettivamente corrispondere alla nomenclatura afghana del grado di secondo tenente (cfr. atto SEM n. 16/11, D68 e D70).
6.3 Quindi, vista la mancata analisi di tutti i mezzi di prova, vi è modo di rilevare che vi è una lacuna nella motivazione della decisione. Tale violazione non può tuttavia essere sanata da questo Tribunale risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).
Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto ed i punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 22 giugno 2022 sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. La SEM è in particolare tenuta ad esaminare in maniera approfondita e motivata - se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche - tutti i mezzi di prova prodotti dal ricorrente, compresi quelli trasmessi durante la procedura ricorsuale. Una volta esperita tale analisi, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza, sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro, completo e non contraddittorio il suo nuovo provvedimento.
Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).
10.1 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
10.2 Nella fattispecie, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è accolto.
I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 22 giugno 2022 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali.
Non sono assegnate indennità ripetibili.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
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