Entscheiddatum: 02.05.2024Publikationsdatum: 18.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2821/2021
Sentenza del 2 maggio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Congo (Kinshasa), patrocinata dalla MLaw Barbara Stangherlin, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 12 maggio 2021 / N (...).
Fatti:
A.
A.a L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2021.
A.b Il (...) marzo 2021, si è tenuto con la richiedente, il verbale sul rilevamento dei suoi dati personali. Successivamente, in data (...) marzo 2021, ella è stata sentita nell'ambito di un colloquio Dublino. L'interessata ha potuto presentare i suoi motivi d'asilo nel corso delle audizioni svolte rispettivamente il (...) marzo 2021 e il (...) aprile 2021.
Durante i medesimi colloqui, lei ha in sunto e per quanto qui di rilievo, dichiarato di essere originaria di B._______, C._______, nella Repubblica democratica del Congo (Kinshasa). Nell'ambito della sua ultima attività lavorativa per l'(...) (di seguito: [...]), nel mese di (...), sarebbe stata inviata in missione a D._______, nel E._______, per svolgere tutte le (...) e (...). Ivi, nel (...) del (...), durante un (...), si sarebbero aggiunti al suo tavolo ed avrebbero discorso con lei (...), (...) di loro asserendo di essere (...) e di trovarsi nel E._______ per svolgere (...) relativa alle (...). La richiedente ha asserito di non aver più rivisto tali persone. Successivamente, tornata a C._______, la richiedente avrebbe appreso dalla (...) di (...) che tali persone sarebbero state (...). Qualche mese più tardi, l'interessata sarebbe stata nuovamente inviata nel E._______ per una missione di soli (...) giorni. Ai controlli dell'immigrazione, un uomo riconoscendola, l'avrebbe questionata in merito alla durata della sua permanenza, mentre che un giorno (...) giovani le avrebbero posto dei quesiti circa la procedura di reclutamento presso (...). Resa attenta da una sua corsista riguardo a queste (...) persone, in quanto potevano essere delle "sentinelle", allorché avrebbe rivisto in seguito questi (...) uomini, avrebbe subito cambiato strada, fingendo di non averli visti. Alla vigilia del suo ritorno a C._______, un uomo che era spesso in compagnia della sorveglianza della sede di (...) dove ella si trovava, l'avrebbe questionata in merito all'inchiesta sugli (...). Prima del suo rientro a C._______, il funzionario dell'immigrazione le avrebbe chiesto: "Parte già?" al che lei avrebbe risposto che come gli avrebbe detto non si sarebbe fermata a lungo questa volta. Giunta a C._______, il suo vicino di casa, le avrebbe riferito che degli ufficiali, sarebbero venuti a cercarla, chiedendogli se ella lavorasse ancora per (...) e se tornasse a casa sempre allo stesso orario. Diventando (...) per (...), ella sarebbe in seguito stata inviata più frequentemente nel E._______. In tali occasioni, l'uomo che si trovava in compagnia dei sorveglianti, le avrebbe continuamente posto delle domande sui suoi spostamenti, ciò che l'avrebbe portata ad uscire dall'albergo soltanto per andare al lavoro, trascorrendo il resto del tempo nel suo alloggio. Tornata a C._______, un giorno nel mese di (...) del (...), sarebbe riuscita a scappare da un tentativo di rapimento, allorché ritornava in taxi a casa dal lavoro, rifugiandosi in un (...). Sempre nel mese di (...), una sorella dell'interessata - che le sarebbe molto simile d'aspetto fisico - sarebbe stata fermata da alcuni individui rispettivamente da ufficiali di polizia. In seguito ella sarebbe nuovamente tornata a D._______, prendendo tuttavia degli accorgimenti per non esporsi. Tuttavia, per vedere di placare la situazione creatasi, avrebbe chiesto un congedo a (...), recandosi in F._______ dal (...) al (...). Sarebbe quindi rientrata in patria, decidendo però di interrompere il suo rapporto lavorativo con (...), vivendo durante l'anno trascorso fino alla sua partenza per la Svizzera, il (...), nascosta presso il suo domicilio a C._______. Un giorno che doveva occuparsi della (...), il fratello l'avrebbe tuttavia costretta ad accompagnarlo, altrimenti la gente avrebbe pensato che ella non fosse ritornata dalla F._______. Dopo (...) giorni, la sorella sarebbe tuttavia stata nuovamente fermata ed aggredita dagli individui o funzionari della volta precedente. A causa dei predetti eventi, ella sarebbe quindi partita dall'aeroporto internazionale di G._______, H._______, alla volta della Svizzera, dove sarebbe giunta il (...) febbraio 2021. Prima della sua seconda audizione sui motivi, avrebbe ricevuto dalla madre la copia di una convocazione in polizia, di cui però non avrebbe avuto (ancora) ulteriori informazioni in merito. Nel caso di un suo ritorno in Congo, ella temerebbe di essere uccisa dal Governo, in quanto non vorrebbero che lei testimoni in merito alle (...), poiché sarebbe stata in contatto con gli (...).
A supporto dei suoi asserti, ella ha presentato: il suo certificato di nascita in copia; il suo passaporto originale; la sua carta elettorale; il suo badge di lavoro presso (...); il suo contratto di lavoro presso (...); ordini di missione a D._______ del (...), del (...) e del (...); diversi attestati di servizio presso (...); la dichiarazione di congedo di (...) dal (...) al (...); copie di biglietti aerei da C._______ a D._______ e viceversa; fotocopie di articoli di giornale; la copia di una convocazione di polizia datata (...).
B. Con decisione del 12 maggio 2021 - notificata alla richiedente il 17 maggio 2021 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-70/1) - l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed ha respinto la sua domanda d'asilo, parimenti pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, e l'esecuzione della precitata misura.
C. Tramite il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 16 giugno 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato la suddetta decisione, concludendo a titolo principale all'annullamento di quest'ultima, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo eventuale, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo ancor più eventuale, ha postulato il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova valutazione. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con la nomina quale gratuita patrocinatrice della sua rappresentante legale.
Allegati al ricorso, sono stati presentati i documenti seguenti: l'originale della convocazione di polizia del (...); la trascrizione di messaggi intervenuti grazie al telefono della rappresentanza legale (allegati 5 e 6); le stampe di 10 fotografie d'interni d'abitazione; copie di tre articoli circa i fatti e le (...) successi in Repubblica Democratica del Congo (allegati 8-10); il rapporto medico inerente alla ricorrente del 10 giugno 2021; l'attestazione d'indigenza del 28 maggio 2021 e la nota d'onorario per la prestazioni della rappresentante legale datata 16 giugno 2021.
D. Con scritto del 18 agosto 2021, la ricorrente ha aggiornato il suo stato valetudinario, presentando un rapporto medico del 30 luglio 2021.
E. Il Tribunale, per mezzo della decisione incidentale del 3 febbraio 2022, ha segnatamente ritenuto che la procedura ricorsuale sia svolta in italiano, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria presentata dall'insorgente, nominandole la MLaw Barbara Stangherlin quale gratuita patrocinatrice. Ha inoltre invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso, entro il 21 febbraio 2022, termine prorogato su richiesta della SEM del 9 febbraio 2022, fino al 28 febbraio 2022.
F. L'autorità inferiore ha inoltrato la sua risposta del 21 febbraio 2022, riconfermandosi nelle sue argomentazioni e conclusioni, nonché proponendo il respingimento del ricorso. Dal canto suo, la ricorrente ha potuto esprimersi in replica il 10 marzo 2022. In seguito, ha inoltrato al Tribunale due missive riguardanti un aggiornamento del suo stato di salute, rispettivamente del 29 aprile 2022 - con annesso il rapporto medico del 30 marzo 2022 - e del 15 giugno 2022, allegando i certificati medici dell'11 marzo 2022 e del 30 maggio 2022.
G. Visto quanto sopra, il giudice dell'istruzione della causa, con decisione incidentale del 6 dicembre 2023, ha impartito un termine fino al 21 dicembre 2023 alla ricorrente - termine prorogato dal giudice istruttore della causa su richiesta della ricorrente del 19 dicembre 2023, fino al 21 febbraio 2024 (cfr. risultanze processuali) - per produrre un rapporto medico circostanziato relativo al suo stato di salute attuale. Con scritto del 20 febbraio 2022 (recte: 20 febbraio 2024, cfr. risultanze processuali), la ricorrente ha prodotto il rapporto medico dettagliato del 15 febbraio 2024.
H. Invitata dal Tribunale ad inoltrare una duplica con ordinanza del 22 febbraio 2024, la SEM, tramite la decisione del 15 marzo 2024, ha riesaminato parzialmente la decisione emessa il 12 maggio 2021, annullando i punti 4 e 5 della stessa e concedendo l'ammissione provvisoria all'insorgente, siccome l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe attualmente inesigibile.
I. Preso atto di quanto sopra, il giudice istruttore della causa, con decisione incidentale del 21 marzo 2024, ha segnatamente concesso alla ricorrente un termine fino al 2 aprile 2024 per comunicare al Tribunale se ed in che misura intendesse mantenere il ricorso, per quanto non divenuto privo d'oggetto ai sensi dei considerandi.
J. Con missiva del 28 marzo 2024, la ricorrente ha informato il Tribunale di voler mantenere il ricorso rispetto ai punti non divenuti privi d'oggetto. La stessa è stata trasmessa per conoscenza alla SEM in data 4 aprile 2024.
K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Preliminarmente il Tribunale osserva che, nel suo memoriale ricorsuale del 16 giugno 2021, la ricorrente ha pure concluso, a titolo eventuale, alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. p.to I/3, pag. 2 delle conclusioni ricorsuali). Tuttavia, in fase ricorsuale, la SEM ha riesaminato parzialmente la decisione negativa con nuova pronuncia di una decisione del 15 marzo 2024 che dispone l'ammissione provvisoria della ricorrente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e conseguente annullamento dei punti 4 e 5 della decisione impugnata, facendo quindi divenire priva d'oggetto la conclusione eventuale dell'insorgente sopra evinta. Inoltre, la ricorrente, ha implicitamente rinunciato alla precitata conclusione, portante sull'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra lett. J). Oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, in assenza di qualsivoglia contestazione specifica rispetto alla pronuncia del suo allontanamento. In tal senso, anche la censura rivolta contro il provvedimento impugnato riguardo alla motivazione carente dal profilo dell'esigibilità della misura, il Tribunale la considera completamente evasa.
4.1 La ricorrente propone, quale conclusione sub-eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima avrebbe violato il principio inquisitorio rispettivamente il suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione avversata (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 13 segg.). Invero, l'autorità sindacata avrebbe valutato in modo lacunoso il mezzo di prova presentato dalla ricorrente a sostegno della convocazione in polizia, senza inoltre darle la possibilità di produrlo in originale, malgrado i suoi asserti in merito ed il fatto che lo stesso sarebbe stato inoltrato con il ricorso. Altresì, la motivazione esposta nel provvedimento avversato, si baserebbe quasi esclusivamente sulla mancanza di plausibilità dei motivi d'asilo della ricorrente, ciò che sarebbe però da ritenere come insufficiente alla luce della giurisprudenza relativa al criterio della plausibilità. Da ultimo, nella sua replica, ella ha sollevato che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto del suo stato di salute nell'ambito delle audizioni, in particolare durante il corso della seconda audizione, dove non si sarebbe potuto installare un clima di fiducia, a causa dello stile dell'interrogatorio adottato. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1).
4.2
4.2.1 A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la ricorrente nell'ambito della seconda audizione sui motivi d'asilo non ha asserito che la convocazione in polizia in originale sarebbe stata inoltrata (cfr. ricorso, p.to 6.3, pag. 14), bensì che sua madre le avrebbe riferito la possibilità di fargliela avere nelle settimane a venire, ma che attualmente sarebbe stato impossibile (cfr. n. 49/27, D8, pag. 2). Alla luce di tale risposta della ricorrente, come pure del fatto che ella ha affermato di non aver avuto più contatti con la madre per chiederle delle informazioni riguardo a cosa sarebbe avvenuto in seguito alla convocazione (cfr. n. 49/27, D57 segg., pag. 7 seg.), l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di attendere la sola ipotetica ed eventuale produzione del documento originale in questione da parte dell'insorgente, impartendole per questo ad esempio un termine per inoltrare il medesimo, come preteso nel suo gravame. Peraltro, la SEM si è espressa a questo riguardo nella decisione avversata (cfr. p.to II/2 e p.to II/3, pag. 9 seg.), motivando a sufficienza tale punto in questione. La ricorrente ha inoltre potuto presentare il documento originale con l'invio del suo ricorso, e sia lei, sia l'autorità resistente nella sua risposta al ricorso, hanno potuto prendere compiutamente posizione in merito. In tal senso, anche se il diritto di essere sentita dell'insorgente fosse stato violato - ciò che non si ravvisa in specie - lo stesso sarebbe stato nel frattempo completamente sanato in fase ricorsuale. Pertanto, l'annullamento della decisione avversata con il rinvio degli atti di causa alla SEM per questo motivo, non risulta essere in alcun modo necessario, e la proposta contenuta nel ricorso in tal senso, deve quindi essere respinta.
4.2.2 Anche quanto denotato dalla ricorrente circa il criterio della plausibilità, non può essere seguito dal Tribunale. Invero, dalla semplice lettura della decisione avversata, si deduce che il giudizio negativo sulla verosimiglianza dei suoi asserti non si fondi soltanto sulla loro plausibilità, bensì si basi anche, ed in modo sostanziale, sulla mancanza di dettagli e sulle incoerenze nei medesimi (cfr. p.to II/2, pag. 5 segg.). Quanto lamentato nel gravame dall'insorgente in merito, risulta quindi del tutto infondato.
4.2.3 Infine, non si può neppure condividere quanto sollevato per la prima volta nella replica dall'insorgente. Invero, dalla semplice lettura dei verbali d'audizione, si evince che il funzionario incaricato dell'audizione della SEM, abbia interrogato la ricorrente all'inizio di entrambe le audizioni su come ella si sentisse (cfr. n. 36/10, D4 segg., pag. 2; n. 49/27, D3 segg., pag. 2), ed in nessun punto appare che lei non fosse in grado di rispondere adeguatamente alle domande postele a causa del suo stato valetudinario, né lo ha segnalato in qualsivoglia modo - neppure per il tramite della sua rappresentante legale presente ad entrambe le audizioni. Altresì, anche dalla nutrita documentazione medica agli atti prima dell'emissione della decisione avversata (cfr. n. 14/2, 15/2, 16/1, 17/3, 18/1, 30/2, 31/2, 33/3, 34/2, 35/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/3, 44/2, 46/2, 47/2, 48/2, 53/2, 59/2, 60/2, 61/2 e 64/2), non si deducono problematiche di concentrazione, disturbi dell'attenzione o di pianificazione come invece denotato nella replica e nello scritto della ricorrente del 18 agosto 2021 (cfr. a tal proposito anche il certificato medico del 30 luglio 2021 annesso al predetto scritto). Ciò che fa propendere piuttosto, al contrario di quanto vorrebbe far credere l'insorgente in fase ricorsuale, che tali problematiche, almeno fino al momento dell'emissione della decisione avversata, non fossero in alcun modo presenti, o per lo meno non in misura tale da essere segnalate e da poter inficiare la regolare tenuta delle audizioni. Inoltre allorché, in alcuni punti della seconda audizione, la ricorrente ha chiesto di ripeterle il quesito, o di concederle un minuto per pensare, gli stessi le sono sempre stati accordati (cfr. n. 49/27, D94 seg., pag. 11; D130 seg., pag. 14; D135 seg., pag. 15). Ella ha peraltro avuto ampio modo di presentare liberamente i suoi motivi d'asilo, sia nell'ambito della prima audizione sui motivi sostenuta (cfr. n. 36/10, D34, pag. 5 segg.), sia all'inizio ed alla fine della seconda audizione (cfr. n. 49/27, D6, pag. 2 e D253, pag. 26). Non si intravvede poi alla lettura dei verbali d'audizione, alcun elemento che faccia propendere per un clima ostile nei confronti dell'insorgente durante le audizioni sui motivi, che non avrebbe permesso alla medesima di esprimersi liberamente, come invece sostenuto nella replica. In tale contesto, si rimarca inoltre che non si comprende in cosa gli interventi della funzionaria della SEM - e si osserva pure della sua rappresentante legale presente - i quali sono in realtà serviti a riportare e a ricentrare le allegazioni della ricorrente sugli aspetti potenzialmente pertinenti del suo racconto alla luce dei quesiti giuridici da valutare nel caso di specie, avrebbero comportato per la ricorrente di non potersi esprimersi pienamente, come sollevato nella sua replica. Il fatto poi che tali argomentazioni siano giunte soltanto al momento della replica, e nulla invece in proposito era già stato sollevato né in ambito delle due audizioni, né con il ricorso, lascia in realtà planare il dubbio che le stesse siano meramente pretestuose. Pertanto, alla luce di quanto precede, neppure le predette censure dell'insorgente possono trovare accoglimento.
4.2.4 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte. La conclusione formulata nel ricorso, a titolo eventuale ed in subordine, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova valutazione, deve di conseguenza essere respinta.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha, in primo luogo, ritenuto inverosimili alcune delle dichiarazioni rese dall'insorgente, in quanto prive di logica ed incompatibili con l'esperienza generale della vita. In particolare, i suoi asserti per supportare il suo ritorno dal soggiorno in F._______, come pure l'(...) che ella avrebbe trascorso in seguito nascosta al suo domicilio ed il comportamento da lei assunto nei confronti del datore di lavoro, sarebbero illogici e non credibili. In secondo luogo, la SEM ha osservato che le sue spiegazioni riguardo agli autori alla base della sua persecuzione come pure circa i motivi che avrebbero spinto costoro a prenderla di mira, sarebbero vaghi, inconsistenti ed a tratti pure incoerenti. In terzo luogo, l'autorità resistente ha analizzato i singoli episodi narrati dall'insorgente a fondamento dei suoi motivi d'asilo, ritenendoli pure inverosimili, in quanto la ricorrente non avrebbe fornito in merito degli elementi concreti e sostanziati per renderli credibili, nonché a tratti i suoi asserti sarebbero pure illogici e contraddittori. Da ultimo, la SEM ha ritenuto che i mezzi di prova presentati dall'insorgente, non avvalorassero in alcun modo la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. L'autorità inferiore è quindi giunta alla conclusione che, essendo che le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi non fossero state adempiute in specie, potesse esimersi dal valutare se i fatti addotti fossero pure rilevanti in materia d'asilo.
6.2 Dal canto suo, nel ricorso, dopo aver presentato ed ampliato i fatti di specie (cfr. ricorso, p.to III/1, pag. 3 segg.), l'insorgente ha fornito delle spiegazioni riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta a produrre l'originale della convocazione di polizia soltanto con il ricorso, nonché quali altri documenti avrebbe inoltrato in tale contesto a supporto dei suoi asserti (cfr. ricorso, p.to III/3.2, pag. 7 seg.). Nel prosieguo (cfr. ricorso, p.to III/3.3.1, pag. 8 seg.), ella ha criticato l'utilizzo fatto dalla SEM del criterio della plausibilità per la valutazione della verosimiglianza delle sue dichiarazioni, che sarebbe da impiegare soltanto in modo cauto. L'argomentazione dell'autorità inferiore contenuta nelle pagine 4 e 5 della decisione avversata, si scontrerebbe contro tale criterio e sarebbe quindi da catalogare come debole. In ogni caso, al contrario di quanto motivato dalla SEM, le allegazioni rese dalla ricorrente, sarebbero da ritenere plausibili. La ricorrente ha poi osservato di avere reso credibile la persecuzione da parte delle autorità congolesi in relazione al contatto che ella avrebbe avuto con (...), anche prendendo in considerazione la convocazione di polizia datata (...), che proverebbe la connessione tra la sua persecuzione e l'inchiesta penale (cfr. ricorso, p.to III/3.3.2, pag. 9 seg.). Altresì, sarebbe da ritenere sufficiente per l'identificazione del persecutore della ricorrente, la denominazione di "Governo" data dalla medesima. Visti i vari indizi presentati da quest'ultima, sarebbe da presumere che il Governo congolese sia alla base della persecuzione della stessa (cfr. ricorso, p.to III/3.3.3, pag. 10). L'insorgente ha in seguito ripercorso alcuni degli eventi da lei narrati, ritenendoli del tutto verosimili, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. ricorso, p.to III/3.3.4, pag. 11 seg.). Data la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, l'insorgente ha poi proseguito nel suo gravame, considerando che questi ultimi siano pure rilevanti (cfr. ricorso, p.to III/4, pag. 12).
6.3 Nella sua risposta al ricorso, l'autorità resistente ha innanzitutto ribadito che i fatti esposti dall'insorgente sarebbero nella loro globalità inverosimili. Inoltre, anche i mezzi di prova presentati con il ricorso non sarebbero atti a modificare il giudizio negativo espresso dalla SEM in merito. In particolare, per quanto attiene all'originale della convocazione in polizia datata (...), e considerata la globale inverosimiglianza degli asserti dell'insorgente, il motivo di tale convocazione potrebbe essere dei più disparati. Circa poi lo scambio di messaggi tra la ricorrente e la madre, gli stessi non avrebbero alcun valore probante, in quanto potrebbero essere stati fabbricati ad arte ai fini della causa. Analogamente, anche le fotografie presentate, non supporterebbero in alcun modo che vi sia stata una perquisizione al domicilio dell'insorgente. Da ultimo gli articoli inoltrati, dimostrerebbero unicamente dell'avvenuta (...) e la situazione generale in cui verserebbe la regione del E._______, ma tuttavia l'insorgente non avrebbe spiegato quale legame sussisterebbe tra tale (...) e lei, né tanto meno per quale ragione le autorità congolesi la perseguiterebbero a seguito di tale (...).
6.4 Per il tramite della sua replica, l'insorgente ha dapprima sostenuto che le dichiarazioni evasive da lei rese, sarebbero da mettere in relazione e dovute al suo stato di salute psichico. Altresì, ella ha ritenuto di aver fornito un motivo plausibile del perché ella sarebbe stata convocata, non potendo invece essere esatto che ella ne conosca il vero motivo, in quanto irrealistico, anche dato il forte impatto politico del procedimento penale aperto per (...).
7.1 Dopo esame degli atti all'incarto, a mente del Tribunale, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato inverosimili le allegazioni della ricorrente, motivo per cui, per evitare ripetizioni, si rinvia in primo luogo alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore nella decisione impugnata e al consid. 6.1 della presente, per quanto non verrà di seguito precisato.
7.2
7.2.1 Dapprima, il fatto che la ricorrente sia stata questionata da (...) giovani riguardo a come funzioni il reclutamento presso (...), mentre ella faceva un giro fuori dall'(...), ed in seguito abbia casualmente rivisto i medesimi tra la folla (cfr. n. 36/10, D34, pag. 6; n. 49/27, D103 segg., pag. 11 segg.), non sono in alcun modo circostanze che portino a ritenere che i medesimi fossero delle persone che la spiavano (cfr. n. 49/27, pag. 103 segg., pag. 11 seg.), come ella ha voluto sostenere nelle sue allegazioni, anche ricorsuali. Fra l'altro, al contrario di quanto affermato nel ricorso, non v'è alcun indizio concreto e sostanziato nelle dichiarazioni da lei rese, che questi giovani la stessero seguendo, allorché ella li avrebbe intravvisti in strada, cambiando subito direzione (cfr. n. 36/10, D34, pag. 6; n. 49/27, D117 seg., pag. 13). Inoltre, riguardo alla frequenza degli incontri con queste persone, le dichiarazioni dell'insorgente appaiono essere discrepanti, in quanto d'un canto ella ha riferito averli rivisti "spesso" (cfr. n. 36/10, D34, pag. 6), ciò che sottintende che lei li avrebbe visti più volte. Sorprende quindi che d'altro canto, ella abbia invece sostenuto di averli visti precisamente soltanto in altre (...) occasioni (cfr. n. 49/27, D112, pag. 13). Tale incoerenza nei suoi asserti, fa dubitare della veridicità degli stessi.
7.2.2 Successivamente, anche se il Tribunale ritenesse verosimile che ella sia stata interrogata da una persona che stava con la sicurezza dell'hotel circa dove andasse e con chi, nonché il suo orario (cfr. n. 36/10, D34, pag. 7; n. 49/27, D177 segg., pag. 18 seg.), l'insorgente non ha reso in alcun modo credibile che costui fosse collegato (...) (cfr. n. 49/27, D180 segg., pag. 19 seg.) e che volesse capire quali informazioni ella avesse in proposito (cfr. n. 49/27, D130 segg., pag. 14 seg.). Invero, ella non sapendo e non essendosi neppure interessata in alcun modo di conoscere chi fosse questa persona (cfr. n. 49/27, D126 seg., pag. 14; D181 segg., pag. 19), e trovandosi il medesimo assieme ai guardiani della sicurezza dell'hotel, dove peraltro vi erano anche sullo stesso sedime gli (...) (cfr. n. 49/27, D85, pag. 10), poteva benissimo far parte egli stesso della sicurezza del posto, e per assicurare la medesima alle persone presenti nel perimetro, interrogare circa gli spostamenti intrapresi coloro che entravano e uscivano dallo stesso. Peraltro, anche in tali allegazioni si denotano delle incoerenze. Invero ella ha riferito che già durante il secondo viaggio intrapreso nel E._______, lei si sarebbe rinchiusa in hotel, a causa dei quesiti postile da questa persona, intraprendendo unicamente il tragitto dall'albergo all'(...) e ritorno (cfr. n. 49/27, D177, pag. 18 seg.). Senonché, proprio nell'ambito del suo secondo viaggio, durato soltanto (...) giorni, nel E._______, ella sarebbe stata avvicinata dai (...) giovani, allorché passeggiava all'esterno della sede di (...), nonché li avrebbe rivisti in (...) occasioni, mentre camminava andando al (...) (cfr. n. 36/10, D34, pag. 6; n. 49/27, D101 segg., pag. 11 segg.). Ora, tali asserti, risultano essere all'evidenza discrepanti tra loro.
7.2.3 Per quanto attiene poi all'evento che sarebbe avvenuto nel (...) a C._______, anche il Tribunale giunge alla conclusione che il medesimo non sia verosimile. Invero, per quanto la ricorrente sia riuscita a fornire in merito alcuni indizi reali, quali dove esattamente avrebbe preso il taxi, lo scambio di battute con la persona all'interno del taxi e quella tra quest'ultimo e l'altro uomo (cfr. n. 36/10, D34, pag. 7), ciò che lascerebbe trasparire un certo vissuto di tale episodio; tuttavia altri elementi fanno dubitare che lo stesso sia realmente successo, per lo meno così come descritto dall'insorgente. Difatti, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, si osserva come il comportamento tenuto dalla ricorrente, la quale si sarebbe dapprima rifugiata in un (...) vicino, semplicemente (...), per poter rimanere più tempo nel medesimo (...), come pure che in seguito sarebbe uscita dallo stesso, tornando a casa a piedi, risulta essere del tutto incompatibile con la situazione di tentato rapimento alla quale ella si sarebbe poco prima sottratta (cfr. n. 36/10, D34, pag. 7; n. 49/27, D194 segg., pag. 20 seg.). Peraltro, risulta del tutto incomprensibile come ella abbia potuto continuare a lavorare e a vivere indisturbata, soltanto prendendo quale accorgimento di farsi accompagnare dall'amico del fratello con la (...) - e non dal fratello come invece incoerentemente descritto nel ricorso (cfr. p.to III/1, pag. 5) -per recarsi sul posto di lavoro, se come ella stessa ha supposto fossero effettivamente state delle persone mandate dal governo congolese per rapirla. Invero, come l'insorgente stessa ha dichiarato, esse avrebbero saputo esattamente chi fosse, dove abitasse e dove lavorasse (cfr. n. 49/27, D201, pag. 21), e risulta quindi poco plausibile che gli unici tentativi effettuati nei confronti dell'insorgente in seguito, fossero stati ai danni della sorella, allorché la ricorrente si trovava ancora al suo domicilio (cfr. n. 36/10, D34, pag. 7 seg.; 49/27, D203 segg., pag. 21 seg.; D224 segg., pag. 23 segg.).
7.2.4 Proprio riguardo alle ricerche della ricorrente da parte delle autorità del suo Paese d'origine, le stesse non risultano essere credibili. Difatti, nel corso della prima audizione sui motivi, ella ha dichiarato che, nel mese di (...), la sorella sarebbe stata fermata da degli individui, che in realtà l'avrebbero confusa con la ricorrente (cfr. n. 36/10, D34, pag. 7), nonché una seconda volta, dopo il suo ritorno dalla F._______, la sorella sarebbe stata nuovamente aggredita (cfr. n. 36/10, D34, pag. 8). Ella, in merito a chi avrebbe fermato ed addirittura aggredito la sorella, è rimasta tuttavia molto vaga. Durante la seconda audizione, ha invece riferito che sarebbero stati degli ufficiali di polizia, e per di più gli stessi, che avrebbero intercettato due volte la sorella al posto suo (cfr. n. 49/27, D149 segg., pag. 16; D230 seg., pag. 24). Anche in questo frangente, però, non riuscendo a fornire alcun indizio supplementare, ad esempio né circa quanti agenti fossero, né per quale motivo l'avrebbero voluta fermare in strada - peraltro confondendola secondo i suoi asserti con la sorella - e non invece al domicilio come avrebbero potuto fare comodamente (cfr. n. 49/27, D149 segg., pag. 16 seg.), conoscendo peraltro il suo indirizzo ed i suoi spostamenti. La circostanza poi che ella sia potuta partire e ritornare legalmente in Congo dopo il suo soggiorno in F._______ di pochi giorni, malgrado gli eventi che ella ha asserito già esserle successi, con tanto di ricerche da parte di funzionari di polizia, risulta essere un indizio supplementare dimostrativo del fatto che ella non fosse in realtà in alcun modo perseguitata dalle autorità del suo Paese d'origine. Le argomentazioni contrarie espresse dalla ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, p.to III/3.3.1, pag. 9), non sono in alcun modo in grado di capovolgere la predetta conclusione. Anche agli occhi del Tribunale, risulta poi inspiegabile che, se effettivamente la ricorrente fosse stata ricercata come da ella sostenuto e si sentisse in pericolo, non soltanto ella abbia fatto ritorno in patria dopo il suo soggiorno in F._______, ma per di più al suo rientro, avrebbe preso quale unico accorgimento per non essere trovata, quello di rimanere in casa (cfr. n. 49/27, D210 segg., pag. 22 segg.). Tale comportamento appare difatti chiaramente illogico ed incoerente rispetto al suo timore di essere trovata, rapita o addirittura assassinata (cfr. n. 49/27, D218, pag. 23), e non è spiegabile con quanto addotto dall'insorgente, anche in fase ricorsuale. Peraltro, appare del tutto poco credibile che se effettivamente le autorità congolesi l'avessero ricercata, si sarebbero accontentate semplicemente di chiedere informazioni sull'insorgente ai vicini di casa (cfr. n. 49/27, D144 segg., pag. 16; D225, pag. 23), o a fermare la sorella, senza mai di fatto recarsi direttamente al domicilio della ricorrente prima del suo espatrio, malgrado sapessero che ella vi si trovasse (cfr. n. 49/27, D172 segg., pag. 18; D232 segg., pag. 24).
7.3 La conclusione sopra osservata circa l'inverosimiglianza delle allegazioni della ricorrente (cfr. consid. 7.1 e 7.2), non viene scalfita nemmeno considerando quanto argomentato per la prima volta dall'insorgente nella replica, ovvero che il suo stato di salute avrebbe determinato le sue risposte vaghe. Invero, non vi sono indizi agli atti di causa, che lascino trasparire come lo stato valetudinario dell'insorgente abbia potuto influire a tal punto sulle sue risposte, da renderle così vaghe, inconsistenti e contraddittorie, così come già sopra osservato. Anche la documentazione prodotta con il ricorso non è atta a sostenere i suoi motivi d'asilo. Invero, per quanto concerne la convocazione del (...) da parte del (...), prodotto con il ricorso in originale (nel corso della procedura di prima istanza invece soltanto in copia), si rimarca dapprima che riguardo al motivo della convocazione, nella stessa figura scritto a mano per "informazione". Non è quindi dato a sapere il vero motivo della convocazione. Anche si volesse seguire la ricorrente, allorché argomenta nella replica che il motivo reale ella non potrebbe conoscerlo, in quanto era già partita al momento della notifica della convocazione, nonché sarebbe plausibile che vista la notorietà e le implicazioni della procedura penale, le autorità congolesi non vogliano esplicitamente comunicarglielo, ella non ha comunque reso credibile il perché - ritenuta l'inverosimiglianza della persecuzione pregressa al suo espatrio da parte delle autorità congolesi - queste ultime tutto d'un tratto si siano interessate a lei, almeno per i motivi da ella sostenuti (cfr. n. 49/27, D6 segg., pag. 2 segg.). Peraltro, né lo scambio di messaggi elettronici né le fotografie dell'interno di una casa, prodotte con il ricorso, sono in grado di provare, o per lo meno di rendere verosimili, le ricerche della ricorrente da parte di persone o di autorità, dopo la convocazione in polizia. Difatti, come giustamente osservato anche dalla SEM nella sua risposta al ricorso, lo scambio di messaggi elettronici tra la ricorrente e la supposta madre, potrebbero essere stati effettuati ai fini della causa. Inoltre, le fotografie presentate, a parte mostrare degli interni di un'abitazione in disordine, non supportano il fatto che la stessa sia effettivamente quella della ricorrente, e che tale stato di disordine sia dovuto a delle ricerche effettuate per trovarla da parte delle autorità congolesi, per i motivi da ella sostenuti. Per quanto concerne poi i tre articoli relativi (...) e alla situazione di (...) nel E._______ (allegati 8-10 al ricorso), essi non sono atti all'evidenza a provare, né a rendere verosimili, i motivi d'asilo fatti valere dall'insorgente in relazione a tali eventi. Neppure gli ulteriori documenti da ella prodotti durante la procedura dinnanzi all'autorità inferiore, che riguardano la sua identità, il fatto che ella lavorasse per (...) e abbia fatto dei viaggi a D._______, nonché abbia ottenuto un congedo dal lavoro dal (...) al (...), o ancora gli articoli di giornale che riportano fatti di cronaca riguardanti il E._______ - circostanze ed eventi che il Tribunale non mette in dubbio - non sono in modo limpido in grado di attestare le sue allegazioni di persecuzioni subite in patria prima e dopo il suo espatrio ed il suo timore di poterne subire in futuro, nel caso di un suo ritorno nella Repubblica democratica del Congo (Kinshasa).
7.4 Alla luce dell'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente, le quali non sono neppure supportate dalla documentazione presentata dinnanzi all'autorità inferiore rispettivamente allo scrivente Tribunale, ella non è quindi riuscita a rendere verosimile, in particolare dal profilo oggettivo, nemmeno il timore, passato e futuro, che nutriva e nutre tutt'ora nei confronti delle autorità del suo Paese d'origine, di essere arrestata, o rapita, o addirittura uccisa da parte del Governo congolese, quale testimone "ingombrante" poiché supporrebbero che ella abbia (...), (...), che lei avrebbe trascorso con loro casualmente (cfr. n. 49/27, D15 segg., pag. 3 seg.; D94 segg., pag. 11; D148, pag. 16; D153 segg., pag. 16 seg.; D188 segg., pag. 20 seg.; D242 segg., pag. 25; D253, pag. 26).
Ne consegue quindi che, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo della ricorrente.
Visto tutto quanto sopra, la SEM, con il provvedimento avversato, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso, per quanto non già divenuto privo d'oggetto (cfr. supra consid. 3), è respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 3 febbraio 2022, nonché che dagli atti non risulta che la ricorrente abbia avuto un cambiamento della sua situazione finanziaria, ella è dispensata dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
11.1 Infine, essendo la ricorrente stata posta al beneficio del gratuito patrocinio con decisione incidentale del Tribunale del 3 febbraio 2022, v'è da riconoscere alla MLaw Barbara Stangherlin un'indennità per patrocinio d'ufficio, essendo rilevato che per la parte divenuta priva d'oggetto del ricorso non sono riconosciute delle spese ripetibili ai sensi dell'art. 15 TS-TAF. La tariffa oraria oscilla di regola da 100 a 150 franchi per i mandatari che non beneficiano di un brevetto d'avvocato (art. 12 TS-TAF che rinvia all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF), essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Poiché nel caso in narrativa la legale della ricorrente ha presentato con il ricorso un conteggio delle ore dedicate allo svolgimento delle proprie attività, l'indennità è fissata tenendo conto di tale nota parziale e degli atti di causa (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF).
11.2 Con parziale nota d'onorario del 16 giugno 2021 allegata al ricorso, la patrocinatrice ha postulato il riconoscimento di un'indennità totale di CHF 1'967.70, corrispondente a 12 ore d'attività ad una tariffa oraria di CHF 150.-, comprensiva di un importo di 23.70 a titolo di spese di fotocopiatura e di porto, nonché dell'IVA. Tale nota non comprende il dispendio orario per la stesura della replica, né per le brevi missive inoltrate al Tribunale rispettivamente del 18 agosto 2021, del 29 aprile 2022, del 15 giugno 2022, del 19 dicembre 2023, del 20 febbraio 2024 e del 28 marzo 2024.
11.3 Innanzitutto, la tariffa oraria applicata dalla patrocinatrice rientra nei limiti considerati per i mandatari professionali che non beneficiano di un brevetto d'avvocato. In secondo luogo, il tempo indicato per lo svolgimento del mandato appare tuttavia eccessivo, superando in particolare il lavoro necessario la lunga durata della redazione del ricorso (9 ore), e va quindi ridotto a 8 ore di lavoro complessivo. Non essendo stato conteggiato il tempo per la stesura della replica e degli scritti sopra citati, si possono riconoscere due ulteriori ore di attività, per un totale di 10 ore. Infine, vanno riconosciute le spese di fotocopiatura e di porto per CHF 23.70, così come esposte dalla patrocinatrice.
11.4 L'onorario per patrocinio d'ufficio può quindi essere complessivamente fissato, sulla base della predetta nota e degli atti di causa, a CHF 1'641.- (IVA di CHF 117.30 compresa, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto, per quanto non divenuto privo d'oggetto.
Non si prelevano spese processuali.
Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di complessivi CHF 1'641.- a carico della cassa del Tribunale.
Se in seguito la ricorrente dovesse cessare di essere nel bisogno, dovrà rimborsare questo importo al Tribunale amministrativo federale.
Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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