Entscheiddatum: 14.05.2024Publikationsdatum: 21.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2689/2024
Sentenza del 14 maggio 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dal lic. iur. Salman Fesli, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino);decisione della SEM del 24 aprile 2024 / N (...).
Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 22 febbraio 2024,
l'estratto del sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) del 26 febbraio 2024, dal quale è risultato che la Francia aveva rilasciato all'interessato un visto Schengen per entrate multiple il (...) marzo 2023, con validità fino al (...) marzo 2024,
la procura del 28 febbraio 2024 conferita dall'interessato alla Protezione giuridica della Regione (...),
il colloquio personale del 5 marzo 2024 conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
la richiesta del 7 marzo 2024 di presa in carico del richiedente presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità francesi fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III,
l'accettazione del 18 aprile 2024 della suddetta richiesta da parte delle autorità francesi in applicazione della medesima disposizione,
la decisione della SEM del 24 aprile 2024, notificata il giorno successivo, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia,
la dichiarazione del 25 aprile 2024 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (...),
il ricorso del 30 aprile 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° maggio 2024) inoltrato dal ricorrente - per il tramite del suo rappresentante legale - dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e con il quale ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione della SEM del 24 aprile 2024 e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo; in primo subordine, l'annullamento della decisione della SEM del 24 aprile 2024 e lo svolgimento di un'ulteriore audizione in merito "agli elementi in questione"; in secondo subordine, l'annullamento della decisione della SEM del 24 aprile 2024 e la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità, inesigibilità ed impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento,
le contestuali richieste processuali di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di sospensione "dell'allontanamento" fino alla decisione, nonché di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e con protestate tasse e spese,
gli allegati al ricorso, tra i quali i quattro documenti in lingua turca (in fotocopia),
le misure supercautelari del 1° maggio 2024 per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett.a c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, eccetto per quanto segue,
che va innanzitutto constatato che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1); che le questioni dell'esame di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine e della conseguente eventuale concessione dell'ammissione provvisoria non sono quindi oggetto della presente procedura di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito; che la conclusione ricorsuale volta alla concessione dell'ammissione provvisoria è dunque irricevibile,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che in sede di colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non voler tornare in Francia poiché in tale Paese non avrebbe nessuno, mentre in Svizzera avrebbe tanti amici; che avrebbe utilizzato il visto francese - ottenuto tramite un'azienda che "si occupa di queste cose" ed in un momento in cui sarebbe stato possibile unicamente ottenere visti francesi - per recarsi a B._______, restandovi per circa tre mesi prima di tornare in Turchia, dove sarebbe poi rimasto per due o tre mesi; che infine sarebbe partito dalla Turchia illegalmente in data (...) febbraio 2024; che per tale viaggio non avrebbe utilizzato il suo visto francese ancora in corso di validità, in quanto sarebbe stato valido solo ancora per tre mesi,
che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Francia per l'esame della domanda d'asilo, sottolineando che non vi sarebbe alcuna prova agli atti dell'asserito ritorno del ricorrente in Turchia; che invero, egli avrebbe fornito dichiarazioni contrastanti al riguardo, affermando da una parte di esser rimasto in Svizzera per circa tre mesi a partire dal (...) marzo 2023, prima di fare rientro in Turchia per due o tre mesi, dall'altra parte di esser partito dalla Turchia il (...) febbraio 2024; che nonostante egli avesse confermato di cercare di inoltrare alla SEM il suo passaporto in sede di colloquio Dublino, tale documento non sarebbe stato versato agli atti; che la carta d'identità consegnata non proverrebbe il suo ritorno in patria; che l'autorità di prime cure nella sua decisione ha escluso anche la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),
che in sede ricorsuale l'insorgente sostiene che i quattro documenti allegati al gravame proverebbero il suo ritorno in Turchia; che si tratterebbe nello specifico di un certificato di lavoro ("Arbeitsbestätigung"; senza data), lo scontrino dell'acquisto di una console del 15 dicembre 2023 ("Einkaufsquittung Spielkonsole"), la conferma di prenotazione per un campo da calcetto del 3 gennaio 2024 ("Reservationsbestätigung Fussballspielfeld") e uno scontrino del 23 dicembre 2023 ("Einkaufsquittung"); che di conseguenza, andrebbe annullata la decisione impugnata e la sua domanda d'asilo esaminata in Svizzera,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),
che se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto (art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III); che lo stesso vale se il ricorrente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri (art. 12 cpv. 4 Regolamento Dublino III),
che nel caso di specie, un confronto con CS-VIS, ha permesso di appurare che l'insorgente, nel momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera, era titolare di un visto valido per entrate multiple nello Spazio Schengen rilasciato dalla Francia,
che la richiesta di presa in carico presentata dalla SEM, la quale indicava in modo esplicito che il ricorrente ha sostenuto di aver lasciato il territorio degli stati membri Dublino per un periodo superiore ai 3 mesi, è stata espressamente accettata dalle autorità francesi competenti in applicazione dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 18/2),
che il ricorrente nel ricorso sostiene ancora di aver lasciato i territori degli Stati membri; che occorre dunque esaminare se la competenza della Francia è da considerarsi cessata ex art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III,
che va innanzitutto constatato che l'interessato ha fornito dichiarazioni divergenti in merito alla durata del suo soggiorno in Turchia dopo il suo rientro; che nonostante la SEM abbia sottolineato tale discrepanza nella decisione impugnata, il ricorso non contiene alcuna spiegazione in merito,
che al contrario, egli nell'atto ricorsuale allega di essersi recato in Francia il (...) marzo 2023 e di aver lasciato tale Paese "dopo due settimane" il (...) maggio 2024 per tornare in Turchia in auto insieme ad un conoscente, contraddicendosi così (ulteriormente) in merito alle sue affermazioni precedenti, secondo le quali il (...) marzo 2023 si sarebbe recato a B._______, rimanendo in Svizzera per circa tre mesi,
che del resto, nel ricorso si rinvia in modo generico ai quattro documenti consegnati, senza fornire ulteriori informazioni pertinenti al presunto ritorno al Paese d'origine,
che il certificato di lavoro non porta alcuna data di emissione e dal documento non si evince chi lo avrebbe emesso; che è inoltre da considerarsi perlomeno sorprendente che il ricorrente avrebbe trascorso più di sei mesi in patria, svolgendo tuttavia un'attività lavorativa per solo due mesi; che il ricorso non contiene ulteriori informazioni in merito,
che il certificato di lavoro nonché gli altri tre documenti consegnati hanno già di per sé un valore probatorio molto ridotto in quanto facilmente acquistabili o procurabili su richiesta,
che, a prescindere da ciò, servizi di noleggio ed acquisti come certificati dai documenti consegnati possono facilmente anche essere prenotati o effettuati dall'estero; che inoltre, non è nemmeno necessario che il destinatario di una fattura sia colui che ha effettivamente preso in consegna il prodotto rispettivamente usufruito del servizio fatturato,
che quindi vi sono diverse modalità tramite le quali il ricorrente avrebbe potuto entrare in possesso dei documenti in questione senza essersi recato di persona in Turchia,
che al basso valore probatorio dei documenti nella fattispecie si aggiungono le dichiarazioni palesemente contradditorie del ricorrente nonché l'assenza nell'atto ricorsuale di qualsiasi ulteriore informazione circa il suo presunto soggiorno in Turchia,
che infatti, egli nemmeno in sede ricorsuale ha specificato il lasso di tempo trascorso nel suo Paese d'origine; che sulla base dei documenti consegnati si sarebbe trattato di un periodo non inferiore a sei mesi,
che non è credibile che il ricorrente, avendo trascorso almeno sei mesi in Turchia, sia in grado unicamente di consegnare questi quattro documenti, non affatto atti a provare il suo soggiorno,
che detto ciò, mal si comprende anche per quale motivo il ricorrente - peraltro affiancato da una rappresentante legale anche durante la procedura di prima istanza - non abbia già consegnato questi documenti alla SEM, essendo il più recente tra essi stato emesso il 3 gennaio 2024, quindi quasi due mesi prima della sua domanda d'asilo in Svizzera,
che anche in merito alla consegna tardiva dei documenti l'atto ricorsuale non contiene spiegazioni; che lo stesso vale anche per il passaporto non inoltrato né alla SEM né al Tribunale, nonostante il ricorrente abbia confermato di tentare di farlo (cfr. atto SEM 12/3, pag. 2) e senza che sia stato indicato un motivo per l'omissione,
che infine, non è comprensibile come mai il ricorrente avrebbe lasciato la Turchia a febbraio 2024 in modo illegale a bordo di un camion, nonostante fosse in possesso di un visto per lo spazio Schengen ancora valido; che la spiegazione fornita circa la validità residua di soli tre mesi appare a dir poco paradossale,
che dunque, alla luce di quanto precede, il ricorrente non ha né provato né reso verosimile di aver effettivamente lasciato i territori degli Stati membri prima del deposito della domanda d'asilo in Svizzera,
che egli stesso ha affermato di aver tanti amici in Svizzera nonché l'ex moglie con i suoi parenti in Germania (cfr. atto SEM 12/3, pag 1 e 2), e potrebbe dunque facilmente aver soggiornato da diverse persone sui territori degli Stati membri fino al momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera,
che di conseguenza, la competenza della Francia è, di principio, data,
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,
che nel caso di specie non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE,
che il Paese in questione è legato alla CartaUE e parte firmataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e ne applica le disposizioni,
che la presunzione secondo cui la Francia rispetti le disposizioni sopracitate così come la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dall'insorgente con le censure sollevate in sede ricorsuale,
che resta ancora da stabilire se nel caso in oggetto trovi applicazione la clausola di sovranità,
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,
che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa,
che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"),
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento in Francia esporrebbe il ricorrente al rischio - dopo aver presentato una domanda d'asilo in tale Paese - di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia,
che infatti, il ricorrente in sede di colloquio Dublino ha unicamente dichiarato di non voler tornare in Francia poiché lì non avrebbe nessuno, non aggiungendo altri motivi in sede ricorsuale,
che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"),
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),
che infine, va respinta anche la conclusione ricorsuale volta allo svolgimento di un'ulteriore audizione in merito "agli elementi in questione" ("[...] nochmals zu den betreffenden Punkten anzuhören"); che nel ricorso non viene né elaborato di quali elementi si tratterebbe concretamente, né perché sarebbe necessario ascoltare il ricorrente (nuovamente) al riguardo; che dagli atti non si evince la necessità di ulteriori misure istruttorie,
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18 aprile 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: