Entscheiddatum: 22.04.2024Publikationsdatum: 21.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2311/2024
Sentenza del 22 aprile 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Iran, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM dell'11 aprile 2024 / N (...)
Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 4 marzo 2024,
l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 5 marzo 2024, dal quale risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Finlandia il (...) giugno 2019 e il (...) luglio 2020,
la procura del 7 marzo 2024 conferita dall'interessato alla rappresentanza legale assegnatagli,
il colloquio personale del 14 marzo 2024 conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
la richiesta del 18 marzo 2024 di ripresa in carico del richiedente presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità finlandesi fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III,
l'accettazione del 28 marzo 2024 della suddetta richiesta da parte delle autorità finlandesi in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III,
le visite mediche e l'intervento chirurgico a cui l'interessato è stato sottoposto in corso di procedura,
la decisione della SEM dell'11 aprile 2024, notificata il giorno successivo, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Finlandia,
la dichiarazione del 12 aprile 2024 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (...),
il ricorso del 16 aprile 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha chiesto l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, l'applicazione della clausola di sovranità e lo svolgimento della procedura d'asilo in Svizzera, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo,
le misure supercautelari del 18 aprile 2024 per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett.a c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che in sede di colloquio Dublino l'interessato ha dichiarato, in sostanza, di aver ricevuto tre volte una risposta negativa alla sua prima domanda d'asilo in Finlandia e un foglio con il quale avrebbe dovuto lasciare il Paese; che anche la sua seconda domanda d'asilo in Finlandia sarebbe stata respinta,
che il suo rappresentante legale a più riprese lo avrebbe informato in merito al rischio di un'espulsione in Iran, motivo per cui avrebbe deciso di fuggire in Turchia; che dopo la sua seconda domanda d'asilo del (...) luglio 2020 sarebbe rimasto in Finlandia fino al (...) febbraio 2022, data in cui si sarebbe recato in Turchia, restandovi per due anni fino al 2024, quando avrebbe intrapreso il viaggio verso la Svizzera con l'aiuto di un passatore; che dal 2019 vivrebbe una vita da vagabondo, piena di paura e stress, situazione che sarebbe riconducibile al rifiuto della Finlandia di concedergli protezione,
che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Finlandia per l'esame della domanda d'asilo, rispettivamente il suo proseguimento fino all'esecuzione del rinvio o alla regolarizzazione del soggiorno, sottolineando che non vi sarebbe alcuna prova agli atti dell'asserito soggiorno di due anni del ricorrente in Turchia ; che l'autorità di prime cure nella sua decisione ha escluso anche la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero - secondo il senso - l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, i suoi problemi medici non sarebbero ostativi al trasferimento,
che in sede ricorsuale l'insorgente ritiene, in sostanza, che si dovrebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo mediante l'applicazione dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che la sua incolumità fisica sarebbe in pericolo in Finlandia; che egli non avrebbe potuto beneficiare di alcun aiuto medico nel corso della sua permanenza in tale Paese; che sarebbe convinto che la sua domanda d'asilo non sarebbe stata trattata correttamente in Finlandia e che le autorità finlandesi non potrebbero garantire "una protezione efficace contro il respingimento" e sarebbero "state menzionate più volte" per non aver rispettato il diritto interno, comunitario ed internazionale, segnatamente anche negli ambiti dell'accoglienza e dell'esecuzione del rinvio,
che ad ogni modo, a suo avviso, sarebbe competente la Svizzera per il trattamento della sua domanda d'asilo poiché sarebbero trascorsi due anni dalla sua domanda d'asilo in Finlandia,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),
che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),
che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III),
che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Finlandia il (...) giugno 2019 ed il (...) luglio 2020,
che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM, la quale indicava in modo esplicito che il ricorrente ha sostenuto di aver lasciato il territorio degli stati membri Dublino per un periodo superiore ai 3 mesi, è stata espressamente accettata dalle autorità finlandesi competenti in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 20/10 e 23/1),
che il ricorrente afferma di aver lasciato il territorio degli stati membri Dublino per un periodo superiore ai 3 mesi tra il 2022 ed il 2024, motivo per cui la competenza della Finlandia sarebbe cessata,
che tuttavia tale asserzione non viene corroborata da alcuna prova o indizio concreto, trattasi di conseguenza di una mera affermazione di parte senza riscontro concreto negli atti; che di conseguenza, la competenza della Finlandia non può esser ritenuta cessata in applicazione dell'art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. Allegato II del Regolamento di esecuzione [UE] N. 118/20214 della Commissione del 30 gennaio 2014 che modifica il regolamento [CE] n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento [CE] n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39/1 dell'8 febbraio 2014),
che inoltre, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata - e per altro neppure contestato in sede ricorsuale - la sorella del ricorrente presente in Svizzera non risulta nella fattispecie pertinente poiché ella non rientra nella nozione di membri della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, la competenza della Finlandia è, di principio, data,
che proseguendo con l'esame, nel caso di specie, non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Finlandia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE,
che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che la presunzione secondo cui la Finlandia rispetti le disposizioni sopracitate così come la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) non è stata rovesciata dall'insorgente con le censure sollevate in sede ricorsuale,
che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità,
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,
che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa,
che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che in casu, nulla permette di concludere che le sue domande d'asilo in Finlandia siano state trattate in modo lacunoso,
che come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, nonostante le asserite decisioni negative con allontanamento nel suo Paese d'origine rilasciate dalle autorità finlandesi, non vi sono sufficienti e concreti elementi che permettano di ritenere che le suddette autorità non rispetterebbero il principio del divieto di respingimento e verrebbero dunque meno all'ossequio degli obblighi internazionali,
che essendo la Finlandia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritiene che le sue domande d'asilo non siano state valutate in modo corretto,
che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"),
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Finlandia,
che infine, dall'incarto non risultano problemi medici ostativi al trasferimento,
che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.),
che nel caso in disamina, il ricorrente soffre di un disturbo di ansia generalizzata in trattamento farmacologico (cfr. atto SEM 23/2),
che il 5 aprile 2024, egli è inoltre stato sottoposto ad un intervento chirurgico (sutura) del (...) presso l'Ospedale di giorno dell'Ospedale (...); che la lettera ambulatoriale del 5 aprile 2024 attesta un decorso senza complicanze e prevede la rimozione dei punti ed il cambio della medicazione il 17 aprile 2024 (cfr. atto SEM 26/1),
che pertanto, i problemi di salute di cui soffre l'insorgente non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo attualmente non presenta eccezionali specificità,
che seppure egli afferma in sede ricorsuale di non aver potuto beneficiare di alcun aiuto medico in Finlandia in passato, tale censura non viene né motivata ulteriormente né confermata da indizi concreti,
che la Finlandia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),
che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti informare in maniera precisa e completa le autorità finlandesi dell'arrivo e dei problemi di salute del ricorrente (art. 31 Regolamento Dublino III),
che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"),
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Finlandia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Finlandia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18 aprile 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: