Entscheiddatum: 10.09.2013Publikationsdatum: 11.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-2153/2013
Sentenza del 10 settembre 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...),Eritrea, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione dell'UFM del 15 marzo 2013 / N (...).
Fatti:
A. L'interessato - cittadino eritreo originario di Adi Keih, attualmente residente in Sudan - ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera tramite l'Ambasciata svizzera a Khartum (Sudan).
B. In data 25 luglio 2011, la rappresentanza svizzera a Khartum ha trasmesso la domanda d'asilo dell'interessato all'UFM (atto A1/5).
Nella prima versione fornita egli ha esposto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che all'epoca in cui era studente con un gruppo di coetanei sarebbe stato arrestato con l'accusa di aver tentato di oltrepassare il confine con l'Etiopia. Per questo motivo, sarebbe stato posto in detenzione nel carcere militare di B._______ dove avrebbe subito trattamenti inumani e degradanti. Egli sarebbe poi evaso dal carcere ed avrebbe fatto rientro nella propria cittadina d'origine. Tuttavia, a suo dire, essendo ricercato, a novembre 2008 avrebbe lasciato il Paese e si sarebbe recato in Libia, transitando attraverso il Sudan. Ritenuta la difficile situazione libica, il medesimo avrebbe fatto ritorno in Sudan dove sarebbe giunto il (...) 2011.
A sostegno della propria domanda l'interessato ha prodotto la copia di due documenti relativi allo statuto in Svizzera della sorella - C._______ (N [...]), rifugiata al beneficio di un'ammissione provvisoria -, oltre che copia della propria Yellow card asylum rilasciata dell'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (di seguito: ACNUR).
C. Con scritto 10 agosto 2011, trasmesso per il tramite della rappresentanza svizzera a Khartum, l'interessato ha introdotto un memoriale di complemento alla propria domanda d'asilo (atto A3/6).
Relativamente agli accadimenti nel proprio Paese d'origine, in sostanza il richiedente aggiunge di essere un disertore fuggito il (...) 2010 dal campo di addestramento di Sawa (Eritrea) in direzione del Sudan, dove sarebbe giunto il (...) 2010. Il giorno sucessivo, il richiedente sarebbe stato accolto dall'ACNUR nel campo profughi Shagarab (Sudan). Tuttavia, a causa del pessimo equipaggiamento in loco egli si sarebbe recato a Khartum. Al fine di sentirsi più al sicuro avrebbe di seguito raggiunto la Libia con l'intenzione di recarsi in Europa. In Libia sarebbe stato arrestato e detenuto in condizioni atroci per quattro mesi. Infine, avrebbe fatto rientro in Sudan.
D. Con missiva del 22 agosto 2011 e del 9 novembre 2011 la sorella del richiedente ha chiesto conferma all'UFM circa la ricezione della domanda dell'interessato.
E. Con scritto di risposta del 23 dicembre 2011, l'UFM ha informato la sorella dell'interessato in merito alla trattazione della domanda, invitandola altresì a presentare una procura rilasciata dal medesimo.
F. Il 29 maggio 2012, il lic. iur. Mario Amato del (...) ha prodotto la procura conferitagli dal richiedente in data 18 gennaio 2011. Il mandatario ha altresì trasmesso un documento, completato dalla sorella, contenente le indicazioni dettagliate relative ai motivi d'asilo del proprio mandante unitamente ad un'ulteriore copia della tessera rilasciata dall'ACNUR e posseduta dal medesimo (atto A8/8).
G.
G.a In data 28 gennaio 2013, l'UFM ha annunciato all'interessato l'eventualità di una decisione negativa relativamente alla sua domanda d'asilo dall'estero e autorizzazione d'entrata in Svizzera. Detto ufficio ha altresì invitato il medesimo a determinarsi in merito entro il 28 febbraio 2013.
G.b Il 1° febbraio 2013, l'interessato ha osservato primariamente che in quanto disertore in Eritrea avrebbe subito trattamenti inumani e degradanti alquanto pesanti, per il che un suo ritorno in detto Paese sarebbe da escludere. Per quanto concerne poi la sua situazione in Sudan, egli non possiederebbe una dimora fissa, soggiornerebbe da amici e conoscenti, ed in maniera generale la sicurezza non sarebbe garantita a causa del rischio di sequestri da parte delle bande di Rashaida. In particolare, come confermato dal rapporto OSAR del 3 maggio 2011, sarebbero soprattutto i profughi eritrei del campo di Shegerab ad essere esposti a tale rischio. Avendo, a suo dire, ben esposto suddetto pericolo, l'interessato ha chiesto l'autorizzazione d'entrata in Svizzera e l'accoglimento della propria domanda d'asilo dall'estero.
H.
H.a Con decisione del 15 marzo 2013, notificata al patrocinatore del richiedente in data 18 marzo 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM non ha autorizzato l'entrata dell'interessato in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato il soggiorno del richiedente in uno stato terzo ed ha quindi esaminato la situazione del medesimo dal punto di vista del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi. Secondo l'Ufficio, da un lato nei campi rifugiati ACNUR in Sudan sarebbero garantiti i bisogni vitali così come una certa sicurezza. Segnatamente, per gli eritrei residenti in Sudan si potrebbe ragionevolmente esigere un rientro in tali campi. Dall'altro lato, relativamente al rischio di rinvio in Eritrea, l'autorità inferiore afferma che i rinvii non sarebbero generalizzati e che di conseguenza soltanto in caso di indizi concreti di rinvio un richiedente potrebbe ottenere la protezione della Svizzera. Nel caso specifico, dall'incarto non emergerebbe alcun elemento concreto tale da permettere di concludere che vi sia un rischio in questo senso per l'interessato. Inoltre, l'UFM ritiene che il medesimo, sebbene senza lavoro e alloggio, potrebbe tuttavia contare su amici, conoscenti e sulla sorella residente in Svizzera, come da lui stesso affermato. In sostanza, la situazione del richiedente non sarebbe diversa da quella di altri profughi presenti nel Paese, sicché egli non avrebbe ragione di avvalersi della protezione sussidiaria della Svizzera. Per quanto attiene all'esame delle relazioni strette con la Svizzera, segnatamente alla sorella ammessa provvisoriamente in Svizzera, l'Ufficio ha considerato che la richiesta di ricongiungimento famigliare del richiedente debba essere esaminata nell'ottica delle condizioni dell'art. 85 cpv. 7 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e che tenuto conto della natura dei legami famigliari nel caso specifico queste ultime non sarebbero date. In conclusione, l'UFM ha rifiutato l'entrata in Svizzera al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero.
H.b Il 17 aprile 2013, l'interessato è insorto contro suddetta decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nell'atto di ricorso, presentato in Svizzera tramite il proprio mandatario, l'insorgente non condivide l'opinione dell'UFM secondo la quale non avrebbe reso verosimile l'esistenza personale di una situazione di vulnerabilità. Il medesimo avrebbe infatti segnalato tramite la documentazione trasmessa i propri timori di subire violenze in Sudan. In particolare, egli teme l'instabilità del Paese e la sorte dei profughi eritrei. Questi timori gli causerebbero paura, ansia, insonnia, depressione e preoccupazioni continue. Inoltre, il fatto di non avere lavoro né entrate regolari lo esporrebbe a condizioni di vita particolarmente difficili, comprese difficoltà quotidiane nell'approvvigionamento di acqua e cibo. Egli incontrerebbe problemi anche nell'ottenere assistenza medica, segnatamente in relazione alla ferita che avrebbe riportato ad una gamba. Anche se l'autore del gravame non riferisce di episodi che lo tocchino personalmente, a suo dire sarebbe nota la situazione difficile della diaspora eritrea in Sudan, come peraltro ammetterebbe lo stesso UFM. L'autorità inferiore non avrebbe altresì adeguatamente preso in considerazione la presenza della sorella del ricorrente in Svizzera quale rifugiata riconosciuta e posta al beneficio di un'ammissione provvisoria. Di fronte alla minaccia imminente alla quale il ricorrente sarebbe esposto e considerata la presenza della sorella in Svizzera, non si potrebbe pretendere la sua permanenza in Sudan o la richiesta di protezione ad uno Stato terzo.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, quindi l'annullamento della decisione impugnata, segnatamente l'autorizzazione ad entrare in Svizzera, l'accoglimento della propria domanda d'asilo e l'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Diritto:
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012 alla legge sull'asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015.
Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente.
Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.
4.1 Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata il 25 luglio 2011 all'UFM, per il tramite della rappresentanza svizzera a Khartum.
4.2 L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente all'autorità svizzera.
4.3 Ritenuti gli scritti del 25 luglio 2011 (atto A1/5) e 10 agosto 2011 (atto A3/6), tramite i quali il qui ricorrente si è personalmente manifestato di fronte all'autorità competente, i succitati criteri sono da considerarsi ossequiati. Nella fattispecie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha ammesso la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata dal ricorrente.
5.1 Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle modifiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 LAsi in vigore prima delle modifiche). L'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1).
5.2 Sebbene la rappresentanza svizzera a Khartum non abbia proceduto all'audizione diretta del richiedente l'asilo, quest'ultimo ha comunque potuto far valere i propri motivi d'asilo rispettivamente negli scritti del 25 luglio 2011 (atto A1/5) e 10 agosto 2011 (atto A3/6) oltre che, tramite il proprio mandatario, con il documento non datato allegato alla missiva del 29 maggio 2012 (cfr. atto A8/8). Inoltre, il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi, in data 1° febbraio 2013 (atto A10/2), sull'eventuale pronuncia di una decisione negativa nei suoi confronti. Il diritto di essere sentito è rispettato e l'autorità inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base di un dossier completo. Pertanto, l'istruzione è stata condotta in ossequio ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4-5.7).
6.1 Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se può essere ragionevole preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese (art. 52 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche), l'UFM è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a p.136, GICRA 2004 n. 20 consid. 3a p. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b p. 129 s.).
6.1.1 Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi del'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate. Pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o che si rechi in un paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3, p. 126).
6.1.2 La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall'estero soggiorni in uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l'ammissione in detto Stato. Anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 p. 174 s., GICRA 2004 n. 21 consid. 2b p. 137 e consid. 4 p. 138 ss., GICRA 2004 n. 20 consid. 3b p. 130 s., GICRA 1997 n. 15 consid. 2f p. 131 s.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti nell'art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell'asilo accordato a famiglie di cui all'art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa p. 140).
6.2 Nella fattispecie, il ricorrente indica - in sede ricorsuale - quali motivi di persecuzione nel proprio Paese d'origine la deportazione in un luogo di nome D._______ nel quale avrebbe subito torture sia fisiche che psichiche e la successiva fuga dal campo militare di Sawa (Eritrea).
Prima di stabilire se i motivi di asilo invocati dal ricorrente siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, conviene esaminare se a giusto titolo l'UFM ha considerato come esigibile la permanenza del medesimo in Sudan, stato terzo nel quale egli risiede verosimilmente dal 2010 (cfr. atto A8/8, allegato p. 2; atto A3/6, p. 1).
6.2.1 Relativamente all'inesigibilità del proprio soggiorno in Sudan il ricorrente invoca difficoltà relative alla sua condizione di rifugiato in tale Paese. In particolare, egli lamenta problemi legati all'alloggio, all'assenza di impiego, conseguentemente gravi difficoltà economiche e l'impossibilità di ottenere cure mediche. Inoltre, il medesimo teme i rapimenti e la deportazione verso il proprio Paese d'origine.
A giudizio del Tribunale, tali affermazioni risultano essere semplici allegazioni di parte generiche e prive di fondamento. In primo luogo, sebbene le condizioni di vita in Sudan non siano facili, in particolare per i profughi nei campi (cfr. in particolare e relativamente alla diaspora eritrea in Sudan sentenza del Tribunale D-7225/2010 del 14 febbraio 2011), il ricorrente in sostanza non ha dimostrato di essere costretto a vivere in condizioni tali da ritenere un pericolo per la sua stessa vita (cfr. atto A3/6 ibidem).
Attualmente, l'autore del gravame vive presso amici e conoscenti ed in caso di bisogno può contare sul sostegno finanziario offerto dalla sorella residente in Svizzera (cfr. fra gli altri allegato all'atto A8/8 pp. 2-3). Il ricorrente è rifugiato riconosciuto in Sudan (cfr. in particolare atto A3/6, p. 1 i.f. e p. 2 oltre che copia della Yellow card asylum agli atti) e non è stato in grado di dimostrare di essere esposto personalmente ed attualmente alla minaccia concreta ed imminente di rinvio in Eritrea in violazione del principio di non-refoulement. Non soccorrono, infatti, i vari riferimenti generici a dati o ad avvenimenti di cronaca riguardanti il Paese in questione o altri casi specifici. A questo proposito, il Tribunale evidenzia che il Sudan è parte alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e che numerosi eritrei risiedono nel Paese da anni o addirittura da generazioni. Ad ogni buon conto, il ricorrente in caso di necessità ha senza dubbio la possibilità di sollecitare l'ACNUR, presso cui è rifugiato registrato.
Per quanto attiene al presunto problema medico lamentato ad una gamba, il ricorrente si è limitato anche in questo caso ad una vaga asserzione relativa ad una ferita contratta in Libia, peraltro riportata unicamente negli scritti prodotti più di recente (nulla appare negli atti A1/5 o A3/6 a proposito della necessità di curare una ferita). Del resto, sorgono dubbi già per quanto concerne la supposta carcerazione sofferta in tale Paese. Infatti, nelle prime motivazioni presentate relativamente alla presente domanda d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di aver fatto rientro in Sudan a causa dell'inizio della guerra civile non menzionando paradossalmente ed in alcun modo l'arresto, il carcere sofferto né tantomeno un proprio ferimento in tali circostanze (cfr. atto A1/5, p. 1).
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorrente non ha saputo dimostrare l'inesigibilità della propria permanenza in Sudan.
6.2.2 Per quanto attiene ai vincoli particolari con la Svizzera essi non rivesto un'intensità sufficiente tale da giustificare un'autorizzazione d'entrata. Infatti, la presenza in Svizzera della sorella beneficiaria di un'ammissione provvisoria non costituisce un legame di intensità tale da prescindere dall'applicazione del previgente art. 52 cpv. 2 LAsi.
6.3 Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero in applicazione dei vecchi art. 20 cpv. 2 e 52 cpv. 2 LAsi.
7.1 In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
7.2 Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Si rinuncia altresì allo scambio degli scritti.
8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Questa sentenza è comunicata al rappresentante del ricorrente, all'UFM e all'Ambasciata svizzera a Khartum.
Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: