Asylum reapplication rejected; removal and costs confirmed

d-1801-2013Tribunale amministrativo federale / 4a divisione11 apr 2013Dismissed

Sintesi

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against the Federal Migration Office's non-entry decision on a second asylum request. It held that the applicant had not shown any new relevant facts since the final first asylum procedure. The court also confirmed the removal order to Mongolia, finding execution lawful, reasonable, and possible. Legal aid was refused and court costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Regest

Art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; second asylum request after final negative decision; non-entry is admissible only if the hearing discloses no indications of subsequently arisen facts capable of establishing refugee status or provisional admission. Mere unsubstantiated or internally inconsistent allegations, especially where the applicant admits prior false statements, do not suffice. If the asylum request is not entertained, removal may be ordered and its execution confirmed where no impediments under non-refoulement or Art. 83 LStr are substantiated and the return is reasonable and possible. Manifestly unfounded appeals preclude legal aid under Art. 65 PA and justify costs against the losing party.

Testo completo

BVGer D-1801/2013

Entscheiddatum: 11.04.2013Publikationsdatum: 25.09.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Corte IVD-1801/2013

Sentenza dell'11 aprile 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...), aliasC._______, nato il (...), aliasD._______, nato il (...), aliasA._______, nato il (...), aliasA._______, nato il (...), aliasMongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 aprile 2013 / N (...).

Visto

la domanda di asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 25 maggio 2009;

la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 13 luglio 2009, con cui detto Ufficio non è entrato nel merito della succitata domanda di asilo pronunciando, nel contempo, l'allontanamento dell'interessato;

la sentenza del 30 marzo 2010 con cui il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione dell'autorità inferiore;

la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 12 marzo 2013;

il verbale di audizione del 22 marzo 2013 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 25 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 5 aprile 2013, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. Atto B18/1);

il ricorso inoltrato dal ricorrente il 4 aprile 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 8 aprile 2013);

la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data 8 aprile 2013;

l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 9 aprile 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato a Ulaanbaatar (Mongolia) da madre mongola e padre cinese; che avrebbe vissuto in Mongolia sino all'età di quindici anni; che, tuttavia, le Autorità mongole non lo riconoscerebbero come cittadino mongolo in ragione della nazionalità cinese del padre; che, allo stesso modo, le Autorità cinesi non lo riconoscerebbero quale cittadino cinese; che, pertanto, sarebbe apolide (cfr. verbale 1, pag. 3);

che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera il 18 giugno 2011, dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo, e di non essere ritornato nel proprio Paese d'origine (cfr. verbale 1 pag. 6-7); che il medesimo ha, altresì, ammesso di avere mentito al riguardo dei motivi di asilo fatti valere nel corso della prima procedura di asilo (cfr. verbale 1 pag. 9); che, tuttavia, i motivi descritti nella presente procedura sarebbero veri;

che nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha ribadito che i motivi presentati nella prima procedura d'asilo erano falsi; che, in realtà, egli sarebbe fuggito dalla Mongolia temendo i famigliari della moglie i quali lo riterrebbero responsabile della sua scomparsa; che, inoltre, le Autorità mongole lo arresterebbero non ritenendolo cittadino mongolo e, oltretutto, vorrebbero incolparlo di crimini non commessi (cfr. verbale 2, pag.1);

che, nella decisione del 15 febbraio 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.- a carico del richiedente;

che, nel ricorso, il ricorrente sottolinea che avrebbe esposto nuovi fatti rilevanti rispetto alla sua prima procedura d'asilo; che, in particolare, non avrebbe più notizie della moglie e avrebbe avuto notevoli problemi dalla sua scomparsa; che egli temerebbe per la propria vita e non avrebbe alcuna possibilità di ottenere protezione dalla Mongolia; che nella procedura in oggetto avrebbe fornito la propria reale identità e, pertanto, l'UFM non dovrebbe utilizzare quella falsa declinata nella prima procedura d'asilo; che egli non sarebbe certo di essere cittadino mongolo; che, in particolare, sarebbe stato incarcerato in Mongolia in quanto ritenuto cinese; che, anche per questo motivo, l'allontanamento nel Paese d'origine non sarebbe ragionevolmente esigibile;

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;

che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 13 luglio 2009 a seguito della sentenza del 30 marzo 2010 con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso interposto dall'insorgente;

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;

che, segnatamente, il ricorrente ha dapprima sostenuto che i propri motivi d'asilo sarebbero sorti nel 2000, allorché avrebbe indagato sulla scomparsa della sorella verosimilmente obbligata a prostituirsi da alcuni uomini; che, infatti, dopo essersi rivolto alla polizia per trovare la sorella, sarebbe stato ingiustamente accusato di esercitare la tratta di esseri umani; che, inoltre, sarebbe stato picchiato più volte dai veri colpevoli; che a precisa domanda se avesse esposto tutti i motivi di asilo, l'insorgente ha espressamente affermato di non avere ulteriori motivi d'asilo; che, tuttavia, il ricorrente ha in seguito aggiunto che i famigliari della moglie lo accuserebbero di avere venduto quest'ultima; che, pertanto, se dovesse tornare in Mongolia essi lo farebbero arrestare (cfr. verbale 1, pag. 10-12 e verbale 2);

che, a comprova dell'inconsistenza dei motivi adotti, l'insorgente ha poi espressamente dichiarato che se avesse ottenuto un lavoro la prima volta che giunse in Svizzera, segnatamente nel 2009, non avrebbe chiesto l'asilo; che, oltretutto, interrogato sul motivo per cui non avesse fatto valere i motivi di asilo adotti nella procedura in oggetto già nella prima procedura, egli ha semplicemente risposto di non sapere il perché;

che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza;

che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);

che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria;

che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;

che il ricorrente è giovane, vanta esperienze pluriennali quale facchino ed elettricista e parla numerose lingue (cfr. verbale 1, pag. 6); che, pertanto, ha senz'altro buone possibilità di inserirsi professionalmente nel Paese d'origine; che, ritenute le dichiarazioni inverosimili e contraddittorie in merito alle proprie generalità, vi è ragione di credere che in Mongolia disponga di una rete sociale più ampia di quella dichiarata; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che va rammentato al ricorrente che l'obbligo di collaborare comprende anche il dovere di addurre i fatti in modo completo e veritiero e, ovvero, che l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da ritenersi quale violazione dell'obbligo di collaborare;

che il tentativo nel presente procedimento di sviare l'autorità con dichiarazioni contrastanti e generiche circa il suo paese d'origine non può essere tutelato;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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